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Accordo Generali Sindacato

 

Il giorno 19 luglio 2001, a Milano

tra

il Gruppo Generali, rappresentato dal dott. Vittorio Boano, dal dott. Luigi Caso, dal dott. Francesco Riosa e dalla dott.ssa Ilaria Palomba

e

le Segreterie Nazionali, i Coordinamenti e le Rappresentanze Sindacali Aziendali del Gruppo della FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA, SNFIA e UILCA/UIL

Premesso:

 
- che a seguito dell'acquisizione del Gruppo INA da parte delle Assicurazioni Generali S.p.A., le Parti hanno raggiunto, in data 10.7.2000, uno specifico Accordo mirante a regolamentare le ricadute sui lavoratori derivanti dall'operazione di integrazione tra la Capogruppo ed il Gruppo INA e dalla conseguente riorganizzazione delle attività del Gruppo Generali in Italia
- che nell'ambito degli incontri previsti dal citato Accordo - relativi all'avvio dei singoli progetti ovvero di verifica periodica - è emersa la problematica dei trattamenti integrativi da applicare al personale dipendente dalle nuove Società del Gruppo costituite a seguito delle operazioni richiamate nel precedente alinea
- che le Parti hanno quindi ritenuto di avviare uno specifico confronto al fine di individuare una soluzione in linea con i principi e con lo spirito dell'Accordo 10.7.00
- che le Parti concordano sulla necessità di perseguire l'obiettivo che nell'ambito delle imprese rientranti nel perimetro di integrazione Generali-INA vi sia un processo di graduale armonizzazione dei Contratti Integrativi Aziendali
Tutto ciò premesso, si è convenuto quanto segue:
1. al personale dipendente dalle nuove Società del Gruppo Generali costituite a seguito delle richiamate operazioni di integrazione e riorganizzazione - e nello specifico: GGL, GGS, Generali Vita e INA Vita, nonché eventuali società di futura costituzione alle quali, in base a quanto previsto dal punto 8. dell'Accordo 10.7.00, si applichi il CCNL Assicurativo - sarà riconosciuto il trattamento integrativo normativo ed economico previsto, tempo per tempo, dal Contratto Integrativo Aziendale della Capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A., con le seguenti specificità:
  - INA Vita: per il personale attualmente dipendente da INA S.p.A., che passerà alle dipendenze di INA Vita S.p.A. a seguito di conferimento di ramo d'Azienda, troverà applicazione quanto previsto dall'Accordo di pari data
  - GGL: per il personale già dipendente da Iriana - in applicazione di quanto previsto dal punto 9. dell'Accordo 10.7.00 - si procederà all'applicazione del presente punto 1. con effetto dall'1.1.2002

 

Nota a verbale: per il personale già dipendente dalle Assicurazioni Generali S.p.A., passato alle dipendenze di Generali Vita S.p.A. a seguito del conferimento del ramo d'Azienda costituito dal portafoglio vita italiano di Assicurazioni Generali S.p.A., il presente Accordo conferma quanto previsto in materia dalla lettera della Capogruppo alle OO.SS. dd. 13.12.00

 

2. relativamente ad Assitalia, Consorzio, Fata e Uniass, le Imprese e le RSA, in sede di rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, definiranno l'applicazione del punto 1. del presente Accordo (e cioè CIA della Capogruppo) al personale assunto successivamente alla stipula dei suddetti CIA
3. le Parti si danno atto della necessità di dare corso alle opportune modifiche (ad es., relativamente alla Cassa di Assistenza ed alla Cassa di Previdenza - Fondo Pensione) che consentano di dare pratica attuazione ai contenuti del presente Accordo; qualora la concreta applicazione presso le singole Società delle previsioni del Contratto Integrativo Aziendale della Capogruppo relative a singoli istituti dovesse comportare la necessità di adattamenti/aggiustamenti o di specifiche regolamentazioni, saranno concordate con le RSA le più opportune soluzioni; analogamente si opererà qualora si ravvisasse l'incompatibilità organizzativa di alcuni istituti con la diversa realtà organizzativa
4. relativamente agli istituti connessi alla materia "distribuzione orario di lavoro", le Parti concordano sull'opportunità di armonizzare a livello di singola Società discipline diverse derivanti da differenti articolazioni di orario; analogamente, si conviene che il rimborso chilometrico per il personale dipendente da Generali Vita addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione avrà una regolamentazione specifica che verrà definita tra le Parti
5. in occasione del rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale successivo a quello attualmente in fase di trattativa, le Parti valuteranno l'opportunità di introdurre nel Premio Aziendale di Produttività delle varie aziende elementi correlati ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività riferiti al Gruppo ed alle specificità aziendali
6. relativamente al personale dipendente da Datel, le Parti si incontreranno a livello aziendale entro il 31 ottobre p.v. per individuare una regolamentazione integrativa in linea con quanto previsto dal CCNL per il personale inquadrato nella Terza Sezione
7. il confronto previsto dai precedenti alinea avverrà a livello di RSA, con il supporto, ove necessario, delle Segreterie Nazionali.

Il presente Accordo ha decorrenza dalla data odierna, salve le decorrenze specifiche dallo stesso previste, fermi comunque i tempi tecnici necessari per gli adattamenti connessi alla concreta applicazione dei singoli istituti. Le Parti concordano che il presente Accordo fa parte integrante ad ogni effetto dell'Accordo 10.7.00.

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