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Il giorno 19 luglio 2001,
a Milano
tra
il Gruppo Generali, rappresentato
dal dott. Vittorio Boano, dal dott. Luigi Caso, dal dott. Francesco Riosa
e dalla dott.ssa Ilaria Palomba
e
le Segreterie Nazionali,
i Coordinamenti e le Rappresentanze Sindacali Aziendali del Gruppo della
FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA, SNFIA e UILCA/UIL
Premesso:
| - |
che
a seguito dell'acquisizione del Gruppo INA da parte delle Assicurazioni
Generali S.p.A., le Parti hanno raggiunto, in data 10.7.2000, uno
specifico Accordo mirante a regolamentare le ricadute sui lavoratori
derivanti dall'operazione di integrazione tra la Capogruppo ed il
Gruppo INA e dalla conseguente riorganizzazione delle attività del
Gruppo Generali in Italia |
| - |
che
nell'ambito degli incontri previsti dal citato Accordo - relativi
all'avvio dei singoli progetti ovvero di verifica periodica - è emersa
la problematica dei trattamenti integrativi da applicare al personale
dipendente dalle nuove Società del Gruppo costituite a seguito delle
operazioni richiamate nel precedente alinea |
| - |
che
le Parti hanno quindi ritenuto di avviare uno specifico confronto
al fine di individuare una soluzione in linea con i principi e con
lo spirito dell'Accordo 10.7.00 |
| - |
che
le Parti concordano sulla necessità di perseguire l'obiettivo che
nell'ambito delle imprese rientranti nel perimetro di integrazione
Generali-INA vi sia un processo di graduale armonizzazione dei Contratti
Integrativi Aziendali |
| Tutto
ciò premesso, si è convenuto quanto segue: |
| 1. |
al personale
dipendente dalle nuove Società del Gruppo Generali costituite a seguito
delle richiamate operazioni di integrazione e riorganizzazione - e
nello specifico: GGL, GGS, Generali Vita e INA Vita, nonché eventuali
società di futura costituzione alle quali, in base a quanto previsto
dal punto 8. dell'Accordo 10.7.00, si applichi il CCNL Assicurativo
- sarà riconosciuto il trattamento integrativo normativo ed economico
previsto, tempo per tempo, dal Contratto Integrativo Aziendale della
Capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A., con le seguenti specificità:
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- |
INA Vita:
per il personale attualmente dipendente da INA S.p.A., che passerà
alle dipendenze di INA Vita S.p.A. a seguito di conferimento di ramo
d'Azienda, troverà applicazione quanto previsto dall'Accordo di pari
data |
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- |
GGL: per
il personale già dipendente da Iriana - in applicazione di quanto
previsto dal punto 9. dell'Accordo 10.7.00 - si procederà all'applicazione
del presente punto 1. con effetto dall'1.1.2002 |
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Nota a verbale:
per il personale già dipendente dalle Assicurazioni Generali S.p.A.,
passato alle dipendenze di Generali Vita S.p.A. a seguito
del conferimento del ramo d'Azienda costituito dal portafoglio vita
italiano di Assicurazioni Generali S.p.A., il presente Accordo conferma
quanto previsto in materia dalla lettera della Capogruppo alle OO.SS.
dd. 13.12.00
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| 2. |
relativamente
ad Assitalia, Consorzio, Fata e Uniass, le Imprese e le RSA, in sede
di rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, definiranno l'applicazione
del punto 1. del presente Accordo (e cioè CIA della Capogruppo) al
personale assunto successivamente alla stipula dei suddetti CIA |
| 3. |
le Parti
si danno atto della necessità di dare corso alle opportune modifiche
(ad es., relativamente alla Cassa di Assistenza ed alla Cassa di Previdenza
- Fondo Pensione) che consentano di dare pratica attuazione ai contenuti
del presente Accordo; qualora la concreta applicazione presso le singole
Società delle previsioni del Contratto Integrativo Aziendale della
Capogruppo relative a singoli istituti dovesse comportare la necessità
di adattamenti/aggiustamenti o di specifiche regolamentazioni, saranno
concordate con le RSA le più opportune soluzioni; analogamente si
opererà qualora si ravvisasse l'incompatibilità organizzativa di alcuni
istituti con la diversa realtà organizzativa |
| 4. |
relativamente
agli istituti connessi alla materia "distribuzione orario di lavoro",
le Parti concordano sull'opportunità di armonizzare a livello di singola
Società discipline diverse derivanti da differenti articolazioni di
orario; analogamente, si conviene che il rimborso chilometrico per
il personale dipendente da Generali Vita addetto all'organizzazione
produttiva ed alla produzione avrà una regolamentazione specifica
che verrà definita tra le Parti |
| 5. |
in occasione
del rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale successivo a quello
attualmente in fase di trattativa, le Parti valuteranno l'opportunità
di introdurre nel Premio Aziendale di Produttività delle varie aziende
elementi correlati ad incrementi di produttività, qualità ed altri
elementi di competitività riferiti al Gruppo ed alle specificità aziendali |
| 6. |
relativamente
al personale dipendente da Datel, le Parti si incontreranno a livello
aziendale entro il 31 ottobre p.v. per individuare una regolamentazione
integrativa in linea con quanto previsto dal CCNL per il personale
inquadrato nella Terza Sezione |
| 7. |
il confronto
previsto dai precedenti alinea avverrà a livello di RSA, con il supporto,
ove necessario, delle Segreterie Nazionali. |
Il presente Accordo
ha decorrenza dalla data odierna, salve le decorrenze specifiche dallo
stesso previste, fermi comunque i tempi tecnici necessari per gli adattamenti
connessi alla concreta applicazione dei singoli istituti. Le Parti concordano
che il presente Accordo fa parte integrante ad ogni effetto dell'Accordo
10.7.00.
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