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Il giorno 19 luglio 2001,
a Milano
tra
- INA S.p.A., rappresentata
dal Dr. Luigi CASO e dalla Dr.ssa Ilaria PALOMBA;
- INA VITA S.p.A., rappresentata
da …………
e
i Segretari Nazionali
e le Rappresentanze Sindacali Aziendali INA delle OO.SS. FIBA/CISL, FISAC/CGIL,
UILCA/UIL, FNA e SNFIA
premesso
che:
- nell'ambito del processo
di riorganizzazione del Gruppo GENERALI in Italia - volto a realizzare
un modello industriale basato sulla coesistenza di unità operative dotate
di propri marchi e di autonomia commerciale, che si avvalgono di strutture
comuni per le attività di liquidazione sinistri, di elaborazione dati,
di gestione finanziaria e di investimenti - è stato deliberato un progetto
di ristrutturazione societaria riguardante l'INA S.p.A. , articolato in
due operazioni consistenti nel conferimento da parte di INA S.p.A., ad
INA VITA S.p.A. (con sede in Roma) del ramo d'aziende attinente al core
business "Vita", con esclusione delle sole attività non strettamente correlate
al medesimo e delle partecipazioni rientranti nel patrimonio libero di
INA S.p.A., e quindi nella fusione per incorporazione della conferente
INA S.p.A. nella Capogruppo ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.;
- le caratteristiche,
le motivazioni e i tempi dell'operazione sono quelli più dettagliatamente
descritti nelle lettere consegnate e inviate a codeste OO.SS. il 15 giugno
u.s., ferme restanti, altresì, le precisazioni fornite con il Comunicato
al Personale emanato in data 20 febbraio u.s.;
- per effetto della
suddetta operazione di conferimento di ramo d'azienda, che dovrebbe completarsi
entro la fine del corrente anno 2001, in applicazione dell'art. 2112 C.C.,
tutto il personale INA S.p.A. in essere al momento del conferimento e
facente capo al ramo d'azienda trasferito - con esclusione, quindi, delle
sole risorse addette al Servizio Partecipazioni - passerà, senza soluzione
di continuità, alle dipendenze dirette di INA VITA S.p.A.;
tutto ciò premesso,
le Parti - tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge e al termine
del confronto svoltosi sull'operazione - si danno atto che:
- INA VITA S.p.A. subentrerà,
secondo la legge, nei rapporti di lavoro del personale interessato senza
soluzione di continuità, alle condizioni in atto e in coerenza con le
rispettive aree professionali/livelli di appartenenza e con le mansioni
precedentemente svolte. Pertanto, verrà computata l'anzianità di servizio
INA S.p.A. a tutti gli effetti di legge e contrattuali, quali, a titolo
esemplificativo, l'anzianità relativa all'applicazione delle norme in
materia di premi di anzianità, ferie, periodo di comporto di malattia,
preavviso, trattamento di fine rapporto (TFR), maturazione degli scatti
tabellari, automatismi, ecc.;
- INA VITA S.p.A. applicherà
al personale interessato il trattamento normativo ed economico previsto
dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore assicurativo
(CCNL 18.12.1999), nonché, ovviamente, dai successivi rinnovi del medesimo;
- INA VITA S.p.A., ad
estensione delle garanzie previste dal richiamato art. 2112 C.C., continuerà
ad applicare al suddetto personale il trattamento normativo ed economico
previsto dagli Accordi integrativi interaziendali ed aziendali (e relative
lettere alle OO.SS. allegate agli accordi stessi), stipulati da INA
S.p.A. il 29.12.1997, attualmente in corso di rinnovo, e/o gli accordi
integrativi che verranno nel frattempo stipulati all'esito della trattativa
per il rinnovo della suddetta contrattazione integrativa aziendale.
Resta ovviamente inteso che INA VITA S.p.A. applicherà in futuro, al
personale interessato dall'operazione in oggetto, le normative integrative
aziendali che essa stessa provvederà a stipulare con le relative OO.SS.
Parimenti restano fermi in capo ad INA VITA S.p.A. gli impegni derivanti
dall'Accordo 16.12.1997/12.1.1998 relativi al trattamento di previdenza
complementare, nonché, quelli che dovessero risultare da eventuali successivi
rinnovi dell'Accordo stesso. In relazione a quanto precede, INA VITA
S.p.A. si attiverà presso il Fondo Pensione per il personale dell'INA
S.p.A. e presso la Cassa di Assistenza affinché questi procedano, previe
le eventuali opportune verifiche tecnico-giuridiche con gli organismi
competenti, agli adempimenti necessari per la permanenza del personale
di INA VITA S.p.A. nei predetti Fondo Pensione e Cassa di Assistenza;
- per quanto concerne,
invece, la contrattazione integrativa aziendale del personale INA VITA
S.p.A. di assunzione successiva alla data del conferimento, al medesimo
si applicheranno le disposizioni recate dall'Accordo stipulato in pari
data tra il Gruppo GENERALI e le OO.SS. nazionali ed aziendali;
- in attuazione di quanto
previsto dalla Nota a verbale al punto 9 dell'Accordo 10.7.2000, si
conferma che gli agenti contrattuali temporanei presso INA VITA S.p.A.
, in attesa della costituzione di Rappresentanze Sindacali Aziendali,
saranno le Rappresentanze Sindacali Aziendali di INA S.p.A.;
- resta confermato quanto
stabilito dal punto 6, 3° comma dell'Accordo 10.7.2000, come integrato
con la lettera alle OO.SS. nazionali del 7.11.2000;
- con riferimento anche
a quanto previsto dal citato Accordo 10.7.2000 (ed in particolare ai
punti 1, 2 e 3) e nel confermare quanto comunicato con la lettera dell'INA
S.p.A. alle OO.SS. del 21.6.2001, si precisa infine che con il presente
Accordo - che fa parte integrante ad ogni effetto, del medesimo Accordo
10.7.2000 - devono pertanto considerarsi in ogni caso esaurite le procedure
sindacali di informazione e confronto previste dalle vigenti disposizioni
di legge e contrattuali.
Nota a verbale n. 1:
su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, INA VITA S.p.A. si dichiara
sin da ora disponibile a convocare le OO.SS. medesime, non appena la stessa
sarà operativa, al fine di illustrare la propria struttura organizzativa.
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INA S.p.A. |
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INA VITA S.p.A.
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Le OO.SS. Nazionali ed
Aziendali .
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