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Accordo Generali INA Sindacato

 

Il giorno 19 luglio 2001, a Milano

tra

- INA S.p.A., rappresentata dal Dr. Luigi CASO e dalla Dr.ssa Ilaria PALOMBA;

- INA VITA S.p.A., rappresentata da …………

e

i Segretari Nazionali e le Rappresentanze Sindacali Aziendali INA delle OO.SS. FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA/UIL, FNA e SNFIA

premesso che:

- nell'ambito del processo di riorganizzazione del Gruppo GENERALI in Italia - volto a realizzare un modello industriale basato sulla coesistenza di unità operative dotate di propri marchi e di autonomia commerciale, che si avvalgono di strutture comuni per le attività di liquidazione sinistri, di elaborazione dati, di gestione finanziaria e di investimenti - è stato deliberato un progetto di ristrutturazione societaria riguardante l'INA S.p.A. , articolato in due operazioni consistenti nel conferimento da parte di INA S.p.A., ad INA VITA S.p.A. (con sede in Roma) del ramo d'aziende attinente al core business "Vita", con esclusione delle sole attività non strettamente correlate al medesimo e delle partecipazioni rientranti nel patrimonio libero di INA S.p.A., e quindi nella fusione per incorporazione della conferente INA S.p.A. nella Capogruppo ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.;

- le caratteristiche, le motivazioni e i tempi dell'operazione sono quelli più dettagliatamente descritti nelle lettere consegnate e inviate a codeste OO.SS. il 15 giugno u.s., ferme restanti, altresì, le precisazioni fornite con il Comunicato al Personale emanato in data 20 febbraio u.s.;

- per effetto della suddetta operazione di conferimento di ramo d'azienda, che dovrebbe completarsi entro la fine del corrente anno 2001, in applicazione dell'art. 2112 C.C., tutto il personale INA S.p.A. in essere al momento del conferimento e facente capo al ramo d'azienda trasferito - con esclusione, quindi, delle sole risorse addette al Servizio Partecipazioni - passerà, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dirette di INA VITA S.p.A.;

tutto ciò premesso, le Parti - tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge e al termine del confronto svoltosi sull'operazione - si danno atto che:

  • INA VITA S.p.A. subentrerà, secondo la legge, nei rapporti di lavoro del personale interessato senza soluzione di continuità, alle condizioni in atto e in coerenza con le rispettive aree professionali/livelli di appartenenza e con le mansioni precedentemente svolte. Pertanto, verrà computata l'anzianità di servizio INA S.p.A. a tutti gli effetti di legge e contrattuali, quali, a titolo esemplificativo, l'anzianità relativa all'applicazione delle norme in materia di premi di anzianità, ferie, periodo di comporto di malattia, preavviso, trattamento di fine rapporto (TFR), maturazione degli scatti tabellari, automatismi, ecc.;
  • INA VITA S.p.A. applicherà al personale interessato il trattamento normativo ed economico previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore assicurativo (CCNL 18.12.1999), nonché, ovviamente, dai successivi rinnovi del medesimo;
  • INA VITA S.p.A., ad estensione delle garanzie previste dal richiamato art. 2112 C.C., continuerà ad applicare al suddetto personale il trattamento normativo ed economico previsto dagli Accordi integrativi interaziendali ed aziendali (e relative lettere alle OO.SS. allegate agli accordi stessi), stipulati da INA S.p.A. il 29.12.1997, attualmente in corso di rinnovo, e/o gli accordi integrativi che verranno nel frattempo stipulati all'esito della trattativa per il rinnovo della suddetta contrattazione integrativa aziendale. Resta ovviamente inteso che INA VITA S.p.A. applicherà in futuro, al personale interessato dall'operazione in oggetto, le normative integrative aziendali che essa stessa provvederà a stipulare con le relative OO.SS. Parimenti restano fermi in capo ad INA VITA S.p.A. gli impegni derivanti dall'Accordo 16.12.1997/12.1.1998 relativi al trattamento di previdenza complementare, nonché, quelli che dovessero risultare da eventuali successivi rinnovi dell'Accordo stesso. In relazione a quanto precede, INA VITA S.p.A. si attiverà presso il Fondo Pensione per il personale dell'INA S.p.A. e presso la Cassa di Assistenza affinché questi procedano, previe le eventuali opportune verifiche tecnico-giuridiche con gli organismi competenti, agli adempimenti necessari per la permanenza del personale di INA VITA S.p.A. nei predetti Fondo Pensione e Cassa di Assistenza;
  • per quanto concerne, invece, la contrattazione integrativa aziendale del personale INA VITA S.p.A. di assunzione successiva alla data del conferimento, al medesimo si applicheranno le disposizioni recate dall'Accordo stipulato in pari data tra il Gruppo GENERALI e le OO.SS. nazionali ed aziendali;
  • in attuazione di quanto previsto dalla Nota a verbale al punto 9 dell'Accordo 10.7.2000, si conferma che gli agenti contrattuali temporanei presso INA VITA S.p.A. , in attesa della costituzione di Rappresentanze Sindacali Aziendali, saranno le Rappresentanze Sindacali Aziendali di INA S.p.A.;
  • resta confermato quanto stabilito dal punto 6, 3° comma dell'Accordo 10.7.2000, come integrato con la lettera alle OO.SS. nazionali del 7.11.2000;
  • con riferimento anche a quanto previsto dal citato Accordo 10.7.2000 (ed in particolare ai punti 1, 2 e 3) e nel confermare quanto comunicato con la lettera dell'INA S.p.A. alle OO.SS. del 21.6.2001, si precisa infine che con il presente Accordo - che fa parte integrante ad ogni effetto, del medesimo Accordo 10.7.2000 - devono pertanto considerarsi in ogni caso esaurite le procedure sindacali di informazione e confronto previste dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Nota a verbale n. 1: su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, INA VITA S.p.A. si dichiara sin da ora disponibile a convocare le OO.SS. medesime, non appena la stessa sarà operativa, al fine di illustrare la propria struttura organizzativa.

  INA S.p.A.
  INA VITA S.p.A.

Le OO.SS. Nazionali ed Aziendali .

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