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Generali - 12.12.2002

 

Il giorno 12 dicembre 2002, a Milano

tra

il Gruppo Generali, rappresentato dal dott. Vittorio Boano, dal dott. Luigi Caso, dal dott. Davide Pelucchi, dall'avv. Francesco Riosa, dal sig. Renzo Manzin, dal dott. Corrado Gittardi e dalla dott.ssa Ilaria Palomba

e

le Segreterie Nazionali, i Coordinamenti e le Rappresentanze Sindacali Aziendali del Gruppo della FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA, SNFIA e UILCA/UIL

Premesso:

- che con accordi del 10.7.2000 e del 19.7.2001

- che si intendono allegati al presente accordo

- le Parti hanno definito le ricadute sul personale derivanti dall'operazione di integrazione tra la Capogruppo ed il Gruppo INA conseguente all'OPAS iniziata in data 14.9.1999 e conclusasi in data 17.2.2000

- che negli incontri tenuti presso la Direzione Centrale della Capogruppo in data 28.2.2001, 28.5.2002 e 21.11.2002 sono state effettuate le verifiche previste dal richiamato accordo

- che in occasione del richiamato incontro di verifica del 21.11.2002 la Capogruppo ha dichiarato che le operazioni finora effettuate, nell'ambito del complessivo processo di integrazione, hanno sostanzialmente consentito il completamento dell'assetto strutturale di riferimento per il Gruppo e che con tale assetto può quindi considerarsi raggiunto un punto di "regime", nel quale, nell'articolazione delle diverse sedi, a ciascuna unità operativa è riconosciuta la propria autonomia tecnico-commerciale; fermo lo scenario di riferimento, si prevede a questo punto di operare per il raggiungimento della completa efficienza e della maggiore redditività delle diverse unità, in un'armonica ottimizzazione delle competenze industriali e di salvaguardia delle professionalità

- che in tale occasione la Capogruppo ha confermato altresì l'obiettivo originario, in via di conseguimento, previsto dal piano industriale di una diminuzione di organico nell'ambito del cd. "perimetro di integrazione"

- che in detto incontro le OO.SS. hanno a loro volta espresso una valutazione positiva in merito al richiamato raggiungimento di un assetto organizzativo in fase di stabilizzazione ed hanno sottolineato come l'incremento di attività del Gruppo, il bisogno di offrire servizi più qualificati e la ripresa delle assunzioni fanno ritenere esaurita la fase di emergenza organizzativa e occupazionale

- che le OO.SS. hanno inoltre riaffermato la validità politica degli accordi 10.7.2000 e 19.7.2001 e la volontà di rinnovarli migliorandone alcuni aspetti; che in tale ambito è stata evidenziata l'opportunità di disciplinare più specificamente la materia dei passaggi consensuali alle dipendenze delle società del Gruppo ricomprese nell'ambito di applicazione dell'accordo, anche al fine di garantire un'omogeneità delle condizioni offerte

- che tali accordi hanno consentito di gestire le ricadute sul personale derivanti dall'attuazione del piano industriale originario e delle successive modificazioni dello stesso - che l'accordo 10.7.2000 si basa espressamente sul "contemperamento delle esigenze imprenditoriali e dei lavoratori", presupposto che con il presente accordo di rinnovo viene integralmente ribadito

- che tenuto conto della prossima scadenza dei richiamati accordi, prevista per il 31.12.2002, le Parti hanno convenuto sull'opportunità di rinnovarli.

Tutto ciò premesso, si è convenuto quanto segue:

- l'accordo 10.7.2000 - come integrato dalla lettera della Capogruppo alle Segreterie Nazionali del 7 novembre 2000

- e l'accordo 19.7.2001 vengono rinnovati, apportando agli stessi le seguenti modifiche e/o integrazioni:

- Punto 6. bis – confermata la valenza del ricorso in via prioritaria all'istituto del distacco dei lavoratori presso altre società del Gruppo nella fase di avvio del progetto di integrazione, le Parti - tenuto conto della progressiva rilevanza dei passaggi alle dipendenze di tali società - convengono sull'opportunità di definire congiuntamente le linee guida relative ai passaggi.

Ferma la consensualità dei passaggi, si conviene che al personale interessato verrà comunque riconosciuto quanto segue:

1. l'inquadramento normativo ed il livello retributivo in essere all'atto del passaggio;
2. la medesima anzianità già riconosciuta dall'Azienda di provenienza, a tutti gli effetti contrattuali;
3. i premi aziendali di produttività fissi e variabili come disciplinati dai CCIA delle Aziende "di destinazione", salvo, per il personale cui già spetta, il mantenimento della "partecipazione agli utili" di cui all'Accordo 7.12.1996, con i medesimi criteri ivi previsti, in luogo del premio di produttività variabile. Si precisa che la "partecipazione agli utili", qualora non già attribuita, non spetterà in caso di passaggio, a prescindere dall'anzianità riconosciuta;
4. il premio di rendimento, nella misura della media degli ultimi tre importi percepiti, con il limite massimo dell'importo medio previsto per il livello di inquadramento nell'ultimo esercizio;
5. l'indennità ispettiva, ove spettante, in misura intera per i Funzionari e nella misura del 50% per il restante personale;
6. l'eventuale differenza della misura dei contributi di legge a carico dei lavoratori.

A compensazione di eventuali differenze - al momento del passaggio - tra il trattamento complessivo già spettante nell'Azienda di provenienza (calcolato in base ai criteri di cui ai precedenti punti 4 e 5, e comprensivo di eventuali ad personam ricorrenti) e quanto sopra determinato, sarà attribuito un assegno personale:
- non assorbibile per la parte relativa alle differenze degli istituti di cui ai punti 3.e 6.
- per la parte rimanente, assorbibile in caso di promozioni nella misura del 50%.

Fermo restando che – come specificato dall'accordo 19.7.2001 - al suddetto personale verranno applicate le normative integrative aziendali vigenti nelle Aziende "di destinazione", le Parti si danno atto che, per ogni aspetto non disciplinato ai punti precedenti, i trattamenti devono intendersi complessivamente equivalenti.

Resta inteso che le disposizioni che precedono si applicheranno ai passaggi che verranno effettuati a far tempo dalla data di stipula del presente Accordo.

La Capogruppo conferma che la lettera di garanzia di cui al punto 6 dell'accordo 10.7.00 verrà inviata, con i medesimi contenuti, dalle aziende di provenienza.

In relazione ad eventuali differenze nei trattamenti pensionistici di legge correlate ai diversi inquadramenti contributivi delle Aziende del Gruppo, le Parti si incontreranno al fine di individuare le più opportune soluzioni che consentano di evitare penalizzazioni rispetto al trattamento che sarebbe stato conseguito in caso di permanenza nell'azienda di provenienza.

In considerazione inoltre della specifica disciplina stabilita per il personale Assitalia in materia di trattamento pensionistico complementare - per quanto attiene il fondo riserva appostato per il personale in servizio alla data del 31.12.1997 – le Parti si danno atto che tale problematica costituirà oggetto di esame al fine di ricercare, d'intesa con gli organismi dei Fondi Pensione competenti e sentiti gli uffici della Covip – possibili soluzioni atte ad evitare penalizzazioni rispetto al trattamento che sarebbe stato conseguito in caso di permanenza presso Assitalia.

Nota a verbale n.1: la Capogruppo conferma che - in via transitoria per la durata del presente accordo - il passaggio di personale, nell'ambito del perimetro di integrazione, sarà indifferente agli effetti del calcolo del monte ore dei permessi spettanti alle RSA.
Nota a verbale n.2: le Parti convengono che nel caso di passaggio di lavoratori iscritti al sindacato, la trattenuta sindacale - salva diversa indicazione del diretto interessato - sarà automaticamente operata dal nuovo datore di lavoro.

- Punto 12 – Nota a verbale: in occasione degli incontri di verifica di cui al presente punto, le Parti valuteranno le eventuali implicazioni sul presente accordo derivanti dal rinnovo del CCNL.

- Punto 13 – verifica a livello di singola Società con cadenza trimestrale.

Nota a verbale n.2: nell'ambito degli incontri di verifica previsti dal presente punto sarà inoltre fornita specifica informativa in merito ai passaggi del personale alle dipendenze delle nuove società nel frattempo intervenuti e delle relative previsioni, nonché in merito alla tematica contenuta nel secondo alinea delle "dichiarazioni comuni delle Parti"

- Punto 14 - il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2004. L'accordo si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di due anni qualora non venga data disdetta scritta da una delle Parti entro tre mesi dalla scadenza.

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