| Il
giorno 23 giugno 2005, a Trieste
tra
il Gruppo
GENERALI, rappresentato dal dr. Luigi Caso, dall'avv. Francesco Riosa
e dall'avv. Ilaria Palomba
e
le Segreterie
Nazionali FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA/UIL, FNA e SNFIA
premesso
che:
- gli
Accordi del 10.7.2000, 19.7.2001 e 12.12.2002 hanno positivamente regolamentato
gli effetti sul personale derivanti dall'operazione di integrazione tra
la Capogruppo Assicurazioni Generali ed il Gruppo INA a seguito dell'OPAS
conclusasi in data 17.2.2000;
- l'incontro
di verifica (previsto dai richiamati Accordi), tenutosi a Trieste il 22.12.2004,
ha costituito occasione per sottolineare l'importanza che le Parti hanno
inteso dare all'avvenuto rinnovo, per un altro biennio, degli Accordi
medesimi, quale espressione comune della volontà di confermare, sul piano
dei rapporti professionali e sindacali, valori, procedure e strumenti
condivisi nelle varie fasi di riorganizzazione delle Imprese via, via
coinvolte nella menzionata operazione di integrazione;
- nello
stesso incontro ed in ulteriori successive riunioni la Capogruppo - con
riferimento alle trattative per il rinnovo dei contratti integrativi aziendali
(che per la prima volta vede impegnate le Aziende interessate in una contrattazione
"di Gruppo") - ha confermato la propria disponibilità a proseguire dette
trattative, confrontandosi sui vari temi contenuti nella piattaforma presentata
dalle OO.SS., nel rispetto dei demandi del CCNL di settore e con l'obiettivo,
condiviso anche dal Sindacato, di proseguire nell'azione di graduale omogeneizzazione
dei trattamenti integrativi applicabili al personale delle diverse Società
interessate e di conseguente semplificazione amministrativa e gestionale;
- da
parte sindacale si è sottolineata la necessità di dare stabilità e certezze
alla gestione dell'informazione in ordine alle eventuali ricadute sul
personale conseguenti a processi di riorganizzazione che coinvolgano Aziende
del Gruppo Generali in Italia;
- alla
luce anche delle prassi seguite nelle diverse fasi di integrazione, la
Capogruppo conferma l'importanza dei momenti di informazione e confronto,
tenendo altresì presente quanto lo stesso Codice Etico del Gruppo Generali
prevede - in relazione ai suddetti processi di riorganizzazione - in ordine
alla salvaguardia del valore e delle capacità di ciascun collaboratore;
Tutto
ciò premesso, si è convenuto quanto segue:
- Nell'ottica
di dare stabilità ai metodi di confronto che hanno consentito di affrontare
situazioni complesse senza traumi, le relazioni industriali continuano
a costituire uno degli strumenti necessari per accompagnare i futuri
processi di integrazione e riorganizzazione aziendali ed interaziendali
all'interno del Gruppo Generali. In tale ambito, e sul presupposto che
detti processi continueranno ad attuarsi con l'obiettivo del massimo
sviluppo del Gruppo medesimo, il contemperamento delle esigenze imprenditoriali
e dei lavoratori, le procedure di informativa/confronto stabilite dalle
vigenti disposizioni contrattuali e di legge, la valorizzazione delle
professionalità interne e le iniziative di formazione/arricchimento
professionale continueranno pertanto a costituire fattori che potranno
meglio garantire il raggiungimento di tale obiettivo.
- Preso
atto che i suddetti fattori, procedure e garanzie - contenuti nei sopra
menzionati Accordi di Gruppo 2000/2002 - hanno consentito di gestire
le fasi di riorganizzazione delle Imprese coinvolte nel processo di
integrazione Assicurazioni Generali–INA, le Parti concordano nel ritenerli
strumenti comunque applicabili anche in caso di nuove operazioni di
riassetto organizzativo, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
-
tutela occupazionale: ricorso a soluzioni non traumatiche
(ad es. uscite incentivate e/o ricorso al "Fondo per il sostegno
del reddito e dell'occupazione del personale delle imprese assicuratrici",
secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa allegato al CCNL
18.7.2003, non appena dovesse essere operativo);
- gestione
dei rapporti di lavoro: ricorso in via prioritaria all'istituto
del distacco;
- mobilità
territoriale: ricerca del consenso nei termini e alle condizioni
previsti dal punto 5. dell'Accordo di Gruppo 10.7.2000;
- assetti
territoriali: mantenimento delle sedi direzionali. In caso
di significative riorganizzazioni e/o razionalizzazioni di procedure,
si opererà in un'ottica tendente a perseguire la valorizzazione
delle risorse e delle professionalità, in un adeguato rapporto tra
attività e addetti.
In caso di mutamento
di mansioni saranno attivati specifici interventi di riqualificazione
professionale. Resta ferma, ovviamente, la possibilità di pervenire,
a fronte della particolarità dell'operazione, a specifici accordi
al riguardo; ove ne ricorrano i presupposti, resta altresì salva l'applicazione
della vigente normativa in materia di "trasferimento d'azienda".
- Le sopra menzionate
procedure di informazione e confronto potranno attuarsi, a seconda delle
problematiche da trattare, a livello di Gruppo o di Azienda, attraverso
metodologie e tempi che consentano un reale e costruttivo confronto
tra le Parti. Per quanto concerne l'informativa "di Gruppo" di cui all'art.
11 del CCNL di settore, la Capogruppo conferma la propria disponibilità
ad esaminarne i contenuti in sede di contrattazione integrativa di Gruppo,
stabilendo contestualmente - in linea con quanto previsto dalla norma
sopra richiamata - gli eventuali rinvii/approfondimenti in sede aziendale.
- Nella ricordata prospettiva
di progressiva omogeneizzazione dei trattamenti integrativi, la Capogruppo
conferma inoltre la disponibilità a far sì che per il personale delle
Società UMS, LA Venezia e Risparmio Assicurazioni possa, in occasione
della sopra menzionata contrattazione di Gruppo, stabilirsi l'applicazione
del CCIA di Assicurazioni Generali, ferme restando, ovviamente, le eventuali
gradualità che si rendessero necessarie. Premesso che l'Accordo di Gruppo
19.7.2001 prevede, relativamente a Datel, l'individuazione di una disciplina
integrativa "in linea con quanto previsto dal CCNL per il personale
inquadrato nella Parte Terza", la Capogruppo conferma che in occasione
della suddetta contrattazione di Gruppo si procederà alla definizione
di detta disciplina integrativa, tenendo conto delle specificità di
detta Azienda.
- Sulla base di quanto
esposto nel presente Protocollo e riaffermata la volontà di mantenere
relazioni sindacali improntate a costruttività, le Parti concordano
di incontrarsi tre mesi prima della scadenza dei citati Accordi di Gruppo
2000/2002 (fissata al 31.12.2006) per un esame complessivo delle questioni
ivi regolamentate e per valutare, anche alla luce del Piano triennale
2006/2008, l'opportunità di addivenire ad un eventuale nuovo Accordo.
- Il presente Protocollo
- che riguarda tutte le Società del Gruppo Generali che applicano il
CCNL del settore assicurativo - scadrà il 31.12.2008.
Dichiarazione
a verbale: su richiesta delle OO.SS., la Capogruppo dichiara che,
a fronte di eventuali operazioni di riassetto organizzativo di Banca
Generali, si attiverà presso la stessa affinché – ferme restanti le
esigenze e specificità connesse al diverso settore di appartenenza
– Banca Generali possa fare riferimento ai principi di cui al presente
Protocollo d'Intesa.
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