Logo

Generali - 23.06.2005

 

Il giorno 23 giugno 2005, a Trieste

tra

il Gruppo GENERALI, rappresentato dal dr. Luigi Caso, dall'avv. Francesco Riosa e dall'avv. Ilaria Palomba

e

le Segreterie Nazionali FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA/UIL, FNA e SNFIA

premesso che:

- gli Accordi del 10.7.2000, 19.7.2001 e 12.12.2002 hanno positivamente regolamentato gli effetti sul personale derivanti dall'operazione di integrazione tra la Capogruppo Assicurazioni Generali ed il Gruppo INA a seguito dell'OPAS conclusasi in data 17.2.2000;

- l'incontro di verifica (previsto dai richiamati Accordi), tenutosi a Trieste il 22.12.2004, ha costituito occasione per sottolineare l'importanza che le Parti hanno inteso dare all'avvenuto rinnovo, per un altro biennio, degli Accordi medesimi, quale espressione comune della volontà di confermare, sul piano dei rapporti professionali e sindacali, valori, procedure e strumenti condivisi nelle varie fasi di riorganizzazione delle Imprese via, via coinvolte nella menzionata operazione di integrazione;

- nello stesso incontro ed in ulteriori successive riunioni la Capogruppo - con riferimento alle trattative per il rinnovo dei contratti integrativi aziendali (che per la prima volta vede impegnate le Aziende interessate in una contrattazione "di Gruppo") - ha confermato la propria disponibilità a proseguire dette trattative, confrontandosi sui vari temi contenuti nella piattaforma presentata dalle OO.SS., nel rispetto dei demandi del CCNL di settore e con l'obiettivo, condiviso anche dal Sindacato, di proseguire nell'azione di graduale omogeneizzazione dei trattamenti integrativi applicabili al personale delle diverse Società interessate e di conseguente semplificazione amministrativa e gestionale;

- da parte sindacale si è sottolineata la necessità di dare stabilità e certezze alla gestione dell'informazione in ordine alle eventuali ricadute sul personale conseguenti a processi di riorganizzazione che coinvolgano Aziende del Gruppo Generali in Italia;

- alla luce anche delle prassi seguite nelle diverse fasi di integrazione, la Capogruppo conferma l'importanza dei momenti di informazione e confronto, tenendo altresì presente quanto lo stesso Codice Etico del Gruppo Generali prevede - in relazione ai suddetti processi di riorganizzazione - in ordine alla salvaguardia del valore e delle capacità di ciascun collaboratore;

Tutto ciò premesso, si è convenuto quanto segue:

  1. Nell'ottica di dare stabilità ai metodi di confronto che hanno consentito di affrontare situazioni complesse senza traumi, le relazioni industriali continuano a costituire uno degli strumenti necessari per accompagnare i futuri processi di integrazione e riorganizzazione aziendali ed interaziendali all'interno del Gruppo Generali. In tale ambito, e sul presupposto che detti processi continueranno ad attuarsi con l'obiettivo del massimo sviluppo del Gruppo medesimo, il contemperamento delle esigenze imprenditoriali e dei lavoratori, le procedure di informativa/confronto stabilite dalle vigenti disposizioni contrattuali e di legge, la valorizzazione delle professionalità interne e le iniziative di formazione/arricchimento professionale continueranno pertanto a costituire fattori che potranno meglio garantire il raggiungimento di tale obiettivo.
  2. Preso atto che i suddetti fattori, procedure e garanzie - contenuti nei sopra menzionati Accordi di Gruppo 2000/2002 - hanno consentito di gestire le fasi di riorganizzazione delle Imprese coinvolte nel processo di integrazione Assicurazioni Generali–INA, le Parti concordano nel ritenerli strumenti comunque applicabili anche in caso di nuove operazioni di riassetto organizzativo, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
    • tutela occupazionale: ricorso a soluzioni non traumatiche (ad es. uscite incentivate e/o ricorso al "Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale delle imprese assicuratrici", secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa allegato al CCNL 18.7.2003, non appena dovesse essere operativo);
    • gestione dei rapporti di lavoro: ricorso in via prioritaria all'istituto del distacco;
    • mobilità territoriale: ricerca del consenso nei termini e alle condizioni previsti dal punto 5. dell'Accordo di Gruppo 10.7.2000;
    • assetti territoriali: mantenimento delle sedi direzionali. In caso di significative riorganizzazioni e/o razionalizzazioni di procedure, si opererà in un'ottica tendente a perseguire la valorizzazione delle risorse e delle professionalità, in un adeguato rapporto tra attività e addetti.

    In caso di mutamento di mansioni saranno attivati specifici interventi di riqualificazione professionale. Resta ferma, ovviamente, la possibilità di pervenire, a fronte della particolarità dell'operazione, a specifici accordi al riguardo; ove ne ricorrano i presupposti, resta altresì salva l'applicazione della vigente normativa in materia di "trasferimento d'azienda".

  3. Le sopra menzionate procedure di informazione e confronto potranno attuarsi, a seconda delle problematiche da trattare, a livello di Gruppo o di Azienda, attraverso metodologie e tempi che consentano un reale e costruttivo confronto tra le Parti. Per quanto concerne l'informativa "di Gruppo" di cui all'art. 11 del CCNL di settore, la Capogruppo conferma la propria disponibilità ad esaminarne i contenuti in sede di contrattazione integrativa di Gruppo, stabilendo contestualmente - in linea con quanto previsto dalla norma sopra richiamata - gli eventuali rinvii/approfondimenti in sede aziendale.
  4. Nella ricordata prospettiva di progressiva omogeneizzazione dei trattamenti integrativi, la Capogruppo conferma inoltre la disponibilità a far sì che per il personale delle Società UMS, LA Venezia e Risparmio Assicurazioni possa, in occasione della sopra menzionata contrattazione di Gruppo, stabilirsi l'applicazione del CCIA di Assicurazioni Generali, ferme restando, ovviamente, le eventuali gradualità che si rendessero necessarie. Premesso che l'Accordo di Gruppo 19.7.2001 prevede, relativamente a Datel, l'individuazione di una disciplina integrativa "in linea con quanto previsto dal CCNL per il personale inquadrato nella Parte Terza", la Capogruppo conferma che in occasione della suddetta contrattazione di Gruppo si procederà alla definizione di detta disciplina integrativa, tenendo conto delle specificità di detta Azienda.
  5. Sulla base di quanto esposto nel presente Protocollo e riaffermata la volontà di mantenere relazioni sindacali improntate a costruttività, le Parti concordano di incontrarsi tre mesi prima della scadenza dei citati Accordi di Gruppo 2000/2002 (fissata al 31.12.2006) per un esame complessivo delle questioni ivi regolamentate e per valutare, anche alla luce del Piano triennale 2006/2008, l'opportunità di addivenire ad un eventuale nuovo Accordo.
  6. Il presente Protocollo - che riguarda tutte le Società del Gruppo Generali che applicano il CCNL del settore assicurativo - scadrà il 31.12.2008.

    Dichiarazione a verbale: su richiesta delle OO.SS., la Capogruppo dichiara che, a fronte di eventuali operazioni di riassetto organizzativo di Banca Generali, si attiverà presso la stessa affinché – ferme restanti le esigenze e specificità connesse al diverso settore di appartenenza – Banca Generali possa fare riferimento ai principi di cui al presente Protocollo d'Intesa.

LE SEGRETERIE NAZIONALI
ASSICURAZIONI GENERALI

Documento Acrobat scarica il documento in formato "pdf" (90 KB)

Torna alla sezione "Documenti - Accordi"

Chi siamo | Organi Statutari | Iscritti | Mobbing | Notiziesnfia
News | Comunicati | Congresso Cons.Dirett. | Contratti | Documenti | R.C.Auto | Pensionati
Ricerca | Inizio