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Gruppo Toro - 12.4.2002 |
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VERBALE DI ACCORDO Torino, 12.04.2002 Premesso che: Il mercato assicurativo, nel suo complesso, attraversa una fase di profonde modificazioni strutturali e organizzative, tra le quali preminente appare quella di dimensionare quantitativamente e qualitativamente le strutture più prettamente operative per competere con successo in un mercato fortemente concorrenziale e orientato alla qualità del servizio all'utenza nell'ambito di tale finalità, il Gruppo Toro intende avviare un processo di riorganizzazione volto a realizzare un modello industriale basato sulla coesistenza di unità operative dotate di propri marchi e di autonomia commerciale, che si avvalgano di strutture comuni per le attività di liquidazione sinistri; in tal senso è stata costituita la Società CST – Centro Servizi Toro S.p.A. con la missione industriale di gestire sinergicamente il servizio di liquidazione dei sinistri delle Compagnie del Gruppo Toro (Toro, Nuova Tirrena, Augusta, Lloyd Italico, Toro Targa); tale operazione nasce dall'esigenza del Gruppo Toro di migliorare il proprio posizionamento sul mercato assicurativo, rafforzando la propria competitività attraverso scelte strategiche mirate alla crescita dimensionale, alle economie di scala, alla valorizzazione delle professionalità, al miglioramento della qualità del servizio; l'iniziativa tende ad ottimizzare la politica assicurativa, a conseguire importanti sinergie di costo e recuperi di efficacia ed efficienza, a migliorare la redditività complessiva e a consolidare un ruolo da protagonista del Gruppo Toro nello scenario assicurativo in particolare nazionale, definendo strutture di eccellenza qualitativa in grado di proporsi quali centri di aggregazione; la richiamata iniziativa industriale di integrazione e riorganizzazione delle attività di liquidazione dei sinistri attraverso la costituzione di CST non comporterà eccedenze di personale, ma fonderà il proprio successo sulla valorizzazione e miglior utilizzo delle professionalità interne; le OO.SS., considerati gli obiettivi di sviluppo che il Gruppo Toro intende perseguire, prendono atto dell'importanza e del valore dell'iniziativa di riorganizzazione, ribadendo la rilevanza del contributo delle risorse professionali che possono e debbono assumere la giusta rilevanza nell'ambito di un riassetto organizzativo teso a fornire maggiore qualità del servizio all'utenza e quindi finalizzato a rafforzare la competitività del Gruppo Toro; in considerazione della particolare rilevanza del processo di riorganizzazione, le OO.SS., tenuto conto della prassi consolidata relativa alla gestione del personale in tali fasi, peraltro tradizionalmente praticata nel Gruppo, ritengono di sottolineare la necessità specifica di mantenere le regole e i comportamenti, i momenti di informazione, confronto e verifica dei processi riorganizzativi e delle loro ricadute, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'occupazione ed alla valorizzazione delle professionalità; le OO.SS., in relazione al precedente comma, hanno richiesto, e la Capogruppo ha accettato, di istituire un nuovo livello di informazione e confronto a livello nazionale, fermo e confermato quanto stabilito in tema di procedure di confronto sindacale dal CCNL; le OO.SS. e il Gruppo Toro, dopo ampio e approfondito confronto, hanno ritenuto di sottoscrivere il presente accordo nella logica di coniugare le esigenze imprenditoriali del Gruppo e quelle dei lavoratori in un quadro di relazioni sindacali improntato alla condivisione delle soluzioni possibili, nel rispetto delle specifiche autonomie in linea con i principi di collaborazione e costruttività. Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: 1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo. 2. Il presente accordo, sottoscritto anche dalle Segreterie Nazionali, si applica alle Compagnie del Gruppo che sono attualmente coinvolte nell'iniziativa industriale (Toro Assicurazioni S.p.A., Nuova Tirrena S.p.A., Augusta S.p.A., Lloyd italico S.p.A. e Toro Targa S.p.A.). Nel caso di ulteriori coinvolgimenti di unità operative del Gruppo Toro, le Parti si incontreranno per determinare le modalità di estensione dell'Accordo alle nuove realtà. 3. Con il presente Accordo si considerano esperite le procedure di confronto sindacale di cui all'art 14 del C.C.N.L. del 18.12.1999, fermo l'impegno delle singole Imprese coinvolte nell'iniziativa di integrazione a continuare il confronto con le Rappresentanze Sindacali Aziendali sui riflessi connessi all'avvio del progetto. 4. Nell'ambito della richiamata iniziativa e in coerenza con i contenuti del presente accordo, la Capogruppo conferma l'attuale localizzazione delle sedi direzionali a tutela dei lavoratori ivi occupati, delle loro competenze e professionalità. 5. Qualora si verificassero presupposti tecnico organizzativi per l'utilizzazione della mobilità territoriale, questa avverrà, salvo casi individuali da trattare in modo specifico e finalizzato alla ricerca del consenso dell'interessato, soltanto per zone limitrofe (intese di norma nel raggio massimo di circa 80 chilometri dall'originaria sede di lavoro) e non richiederà comunque il cambio di residenza. Entro tre mesi dalla stipula del presente accordo le Parti si incontreranno per verificare la sussistenza di tali esigenze e per definirne le forme di agevolazione, possibilmente in una logica di tendenziale armonizzazione dei trattamenti e di compatibilità dei costi. 6. Nelle more della verifica di cui al punto 5 continuerà ad applicarsi il trattamento di missione di cui ai Contratti in vigore ( CCNL 1999 e rispettivi Cia ed eventuali loro modifiche). 7. L'avvio dell'iniziativa di integrazione delle attività di liquidazione sinistri sarà attuato attraverso l'istituto del distacco dei lavoratori presso CST, mantenendo il rapporto di lavoro e le condizioni normative ed economiche con le Imprese di provenienza. 8. Presso CST - Centro Servizi Toro S.p.A. - troverà applicazione il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Imprese di Assicurazione, secondo quanto previsto dallo stesso in materia di area contrattuale e nel rispetto delle specifiche attività e mansioni svolte dai singoli lavoratori. In tale contesto la Capogruppo conferma che alla Società di cui sopra si applicherà la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 9. La Capogruppo garantisce altresì nei confronti dei lavoratori in distacco presso CST il mantenimento dei relativi rapporti sindacali, nonché l'esercizio dei diritti sindacali con specifico riferimento agli accordi in tema di tutele sindacali e dichiara, ove dovessero intervenire problemi al riguardo, la propria disponibilità all'esame degli stessi. 10. In caso di cessazione delle attività, a qualunque causa dovuta, della Società CST, ovvero in caso di mutamento degli assetti societari con passaggio del controllo a soggetti esterni al settore assicurativo, ai lavoratori distaccati viene garantita l'offerta di una adeguata ricollocazione professionale nell'Impresa di provenienza e comunque nell'ambito del Gruppo, con il rientro delle attività conferite a CST, fatte salve le esigenze tecnico organizzative delle Imprese e le competenze professionali acquisite dai lavoratori. Quanto al presente punto potrà trovare applicazione anche nei confronti di coloro che volontariamente fossero confluiti alle dipendenze di CST. 11. Nel caso fosse necessario l'adeguamento delle mansioni alla nuova realtà organizzativa, saranno attivati specifici interventi di formazione di cui sarà fornita tempestiva informazione alle RSA. Anche in tale contesto sarà garantito e valorizzato il ruolo professionale dei Funzionari. 12. Per tutto il periodo del distacco – durante il quale il personale coinvolto delle singole Compagnie renderà la sua prestazione di lavoro in accordo con le direttive fornitegli dai Responsabili nominati dalla Società distaccataria – continueranno ad applicarsi il CCNL ANIA e i trattamenti integrativi aziendali delle Imprese distaccanti. 13. Al personale di nuova assunzione presso CST – Centro Servizi Toro S.p.A. e verso il quale trovi applicazione il presente verbale di accordo, oltre a quanto previsto al precedente punto 8, verrà riconosciuto il trattamento integrativo normativo ed economico previsto dal Contratto integrativo della Capogruppo, in assenza di Contratti integrativi diversi oggetto di pattuizione tra le Parti. 14. Le Parti si danno atto della necessità di dare corso a confronti periodici con cadenza quadrimestrale al fine di monitorare e gestire, nel rispetto delle specifiche competenze di ruolo, l'andamento del processo di integrazione in ordine alle materie di cui ai punti precedenti. Tali confronti potranno altresì essere attivati su richiesta di una delle Parti che ne ravvisasse la necessità prevedendo all'occorrenza, nella fase di approccio operativo, riunioni congiunte delle RSA delle Imprese interessate all'iniziativa industriale. 15. Il presente Accordo scadrà il 31.12.2004; tre mesi prima della scadenza o in altra data preventivamente concordata le Parti si incontreranno per un esame congiunto e complessivo della nuova struttura liquidativa e per valutare le modalità di rinnovo del presente Accordo. Per il Gruppo Toro Assicurazioni S.p.A.: Per Le OO.SS. FIBA/CISL,FISAC/CGIL,FNA,SNFIA, UILCA/UIL |
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