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Intesa Sindacato - Gruppo Fondiaria

 

PROTOCOLLO D'INTESA

Firenze, 3 ottobre 2000, presso gli uffici de La Fondiaria Assicurazioni,

TRA

le società del Gruppo Fondiaria

e

le Organizzazioni Sindacali FISAC/CGIL, FIBA/CISL, UILCA/UIL, FNA, SNFIA

PREMESSO

  • che in data 31.7.2000 a Milano, dopo ampio confronto, veniva stipulato un protocollo di intesa che confermava i principi ispiratori degli accordi 12.12.1997, 27.2.1998, 23.4.1999 e 11.5.1999 e definiva, tra l'altro, gli orientamenti metodologici relativi alla gestione del completamento del piano di integrazione delle strutture aziendali del Gruppo Fondiaria, da realizzarsi attraverso un'ulteriore residuale fase di accorpamento organizzativo fra le compagnie del Gruppo Fondiaria;
  • che in data 6 e 13 settembre si sono tenuti i previsti incontri finalizzati all'illustrazione del piano ed al relativo confronto con le OO.SS. ai sensi della vigente normativa di legge e di contratto;
  • che in tali incontri è emersa tra l'altro l'esigenza, da parte dell'azienda, di avviare con tempestività l'esecuzione del piano al fine di portare a termine l'integrazione delle aziende del Gruppo, realizzando un modello organizzativo caratterizzato dalla specializzazione per sito geografico e dalla conseguente elevata professionalizzazione delle risorse impiegate nei vari siti, e l'esigenza da parte delle OO.SS., che tale processo sia accompagnato e sostenuto, ove necessario, da un lato da idonei processi di formazione e riconversione professionale e dall'altro dal mantenimento degli attuali strumenti di incentivazione all'esodo, per la gestione delle eventuali situazioni residuali di eccedenza di risorse;
  • che l'esecuzione del progetto di completamento dell'integrazione aziendale verrà accompagnata da adeguati interventi di formazione e sviluppo tali da valorizzare le professionalità esistenti, anche attraverso l'individuazione di opportuni e specifici percorsi di carriera;
  • che le Aziende del Gruppo Fondiaria attribuiscono al progetto di completamento dell'integrazione aziendale oggetto del presente accordo rilevante importanza ai fini del consolidamento e dello sviluppo di tutte le Aziende del Gruppo Fondiaria e lo ritengono in grado di supportarne il livello di competitività e le sue capacità reddituali

Tutto ciò premesso le Parti

dopo ampio ed approfondito confronto, convengono quanto segue

1) Le premesse del presente accordo e l'intesa del 31 luglio u.s. costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2) Il piano di integrazione avrà esecuzione a partire dal 25 ottobre 2000, secondo l'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente accordo. Al fine di mantenere un condiviso equilibrio funzionale tra i vari siti aziendali coinvolti, gli spostamenti funzionali programmati saranno ispirati a criteri di contestualità temporale per le attività da trasferire e comunque realizzati garantendo un adeguato processo di formazione e reinserimento delle risorse coinvolte. In tale contesto le missioni e le trasferte del personale saranno contenute ed avranno come obiettivo esclusivamente quello di procedere ad una efficace e rapida esecuzione del trasferimento delle attività e delle conoscenze (ricorrendo anche, ove possibile, ad avvicendamenti) e saranno relative prevalentemente a risorse dotate di specifiche professionalità. Le Aziende garantiranno un adeguato percorso formativo anche alle risorse interessate dalle missioni e valuteranno gli specifici problemi familiari.
3) Il progetto di completamento dell'integrazione organizzativa di gruppo prevede in particolare:
A. la concentrazione su Firenze di tutte le attività vita e Fondi Pensione, comportando il trasferimento delle attività "vita individuali" della Milano Assicurazioni e delle sue controllate operanti nel settore vita
B. la concentrazione su Firenze di tutte le attività assuntive e gestionali del ramo Malattie (individuali e collettive) comportando il trasferimento delle attività assuntive e gestionali del ramo Malattie della Milano Assicurazioni. In particolare la nuova funzione Malattie di Gruppo entrerà a far parte della Direzione Vita e Fondi Pensione di Gruppo
C. la concentrazione su Firenze delle attività relative alle funzioni Contabilità agenzie, ivi compresa la funzione direzionale di Ispettorato Amministrativo, comportando il trasferimento delle relative attività della Milano Assicurazioni, con esclusione delle funzioni rilievi provvigionali e contenzioso (recupero arretrati)
D. la concentrazione su Genova di tutte le attività assuntive e gestionali/amministrative relative ai rami trasporti ed aeronautica, ancora gestite presso la sede della Milano Assicurazioni
E. la concentrazione su Milano delle attività assuntive e gestionali dei rami credito e cauzioni de La Fondiaria Assicurazioni, attualmente insistenti presso la sede di Firenze
F. la concentrazione su Milano di tutte le attività assuntive e gestionali dei rami danni, fatta eccezione per il ramo malattie, facenti capo alle Direzioni Auto, Rischi di Massa e Aziende e Gerenze, nonché della funzione Gare. Il programma di integrazione non comporterà una diversa allocazione delle attuali Gerenze oggi presenti nel Gruppo
G. la concentrazione su Firenze di tutte le attività relative al governo del Gruppo e alle funzioni di supporto al suo sviluppo strategico, comprese tra l'altro le funzioni di Pianificazione e controllo di Gestione, con le relative competenze per tutte le Società controllate italiane.
4) Con l'esecuzione del presente progetto di integrazione, l'Azienda conferma di considerare compiuto il suo nuovo assetto organizzativo. Pertanto le attività non oggetto del piano di integrazione di cui al presente accordo si intendono insistenti sugli attuali siti direzionali caratterizzati dalla presenza di adeguate professionalità. Qualora nell'esecuzione del piano di integrazione sopra descritto dovesse verificarsi la necessità di marginali adeguamenti organizzativi, comunque correlati alle attività e funzioni oggetto del presente accordo, queste saranno attuate dall'Azienda previa informazione alle RSA, nel rispetto di tutti i principi ispiratori del presente accordo. Con l'obiettivo di mantenere inalterato il livello di competenze delle Sedi di Milano e Firenze si sosterrà la riconversione e la crescita professionale anche nelle strutture non direttamente interessate dal processo di riorganizzazione.
5) La realizzazione del progetto, secondo i tempi di cui alla tabella allegata, non comporterà trasferimenti di risorse senza il consenso delle persone interessate, nel rispetto dei principi di volontarietà già convenuti al punto 2) dell'accordo 12 dicembre 1997 e ciò per tutta la durata del presente Accordo.
6) Le società del Gruppo Fondiaria proseguiranno, in relazione agli impegni assunti ed in coerenza con gli obiettivi del piano oggetto del presente accordo e della nuova struttura organizzativa del Gruppo, nell'attività di reinternalizzazione delle attività attualmente gestite in outsourcing. In particolare il processo di reinternalizzazione riguarderà prevalentemente e progressivamente attività gestionali relative ai rami danni (sospesi, correzione polizze, ecc.) e attività di preparazione documenti (ricezione, correzione e smistamento), nonché attività di servizio connesse al ramo vita.
7) Al fine di ottimizzare i tempi e le modalità di esecuzione del progetto di integrazione sopra descritto, le aziende del Gruppo Fondiaria provvederanno a mettere a disposizione delle risorse coinvolte dal progetto, differenti e personalizzati interventi:
a) predisposizione di adeguati piani di formazione e riconversione professionale, finalizzati a garantire un efficace inserimento operativo delle risorse non disponibili al trasferimento, nelle funzioni allocate a regime nell'originaria sede di lavoro del dipendente interessato (Firenze, Genova e Milano). Tali attività di formazione saranno strutturate attraverso percorsi quanto più possibile personalizzati e comunque idonei al conseguimento delle necessarie competenze tecniche per lo svolgimento della nuova attività assegnata. In particolare verranno utilizzati strumenti formativi costituiti da opportune sessioni di aula, integrate da supporti informatici per l'autoformazione e da affiancamenti operativi. L'intero processo formativo verrà svolto prevalentemente presso le Sedi direzionali del Gruppo;
b) al personale coinvolto nel presente piano che accetterà di essere trasferito in sedi più distanti di 85 km verrà erogato, in aggiunta a quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti in tema di trasferimenti, un incremento della retribuzione annua lorda nella misura del 25% ed un contributo annuo "una tantum" di L. 8.000.000 al netto delle ritenute di legge per ciascuno dei due anni interi successivi alla data del trasferimento. Tali benefici verranno meno al momento dell'eventuale rientro presso la originaria sede di lavoro. Tale mobilità sarà orientata a criteri di valorizzazione delle risorse umane e di crescita professionale;
c) qualora dovessero emergere fabbisogni di risorse sul territorio l'Azienda valuterà prioritariamente soluzioni che riguardino il personale appartenente alle funzioni oggetto del processo di integrazione che abbia manifestato disponibilità a tale opzione.
Gli interventi di cui ai punti b) e c) verranno attuati compatibilmente alle esigenze organizzative ed alle caratteristiche professionali del personale relativamente alle necessità manifestate dal dipendente.
8) Si conferma la possibilità di accedere agli strumenti di incentivazione all'esodo di cui all'accordo 27 febbraio 1998, secondo i relativi termini e modalità, ferma restando in particolare la prerogativa istituzionale dell'Azienda in tema di assenso basato sulle scelte tecnico-organizzative.
9) Il presente accordo ed i relativi istituti ivi contenuti, avrà scadenza il 31 dicembre 2002 e sarà sottoposto all'approvazione delle Assemblee dei Lavoratori. Le Parti effettueranno due incontri di monitoraggio sull'esecuzione del piano di integrazione entro il 28 febbraio 2001 ed entro il 30 settembre 2001. Le Parti si impegnano altresì ad effettuare un incontro di verifica complessiva entro il 31 marzo 2002 ed una eventuale ulteriore successiva verifica, da tenersi prima della scadenza, su richiesta di una delle Parti.
10) Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno reciprocamente atto di aver pienamente adempiuto alle procedure di cui all'art. 14 del vigente CCNL.

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