| PROTOCOLLO D'INTESA
Firenze, 3 ottobre 2000, presso gli
uffici de La Fondiaria Assicurazioni,
TRA
le società del Gruppo Fondiaria
e
le Organizzazioni Sindacali FISAC/CGIL,
FIBA/CISL, UILCA/UIL, FNA, SNFIA
PREMESSO
- che in data 31.7.2000 a Milano, dopo
ampio confronto, veniva stipulato un protocollo di intesa che confermava i principi
ispiratori degli accordi 12.12.1997, 27.2.1998, 23.4.1999 e 11.5.1999 e definiva, tra
l'altro, gli orientamenti metodologici relativi alla gestione del completamento del piano
di integrazione delle strutture aziendali del Gruppo Fondiaria, da realizzarsi attraverso
un'ulteriore residuale fase di accorpamento organizzativo fra le compagnie del Gruppo
Fondiaria;
- che in data 6 e 13 settembre si sono
tenuti i previsti incontri finalizzati all'illustrazione del piano ed al relativo
confronto con le OO.SS. ai sensi della vigente normativa di legge e di contratto;
- che in tali incontri è emersa tra
l'altro l'esigenza, da parte dell'azienda, di avviare con tempestività l'esecuzione del
piano al fine di portare a termine l'integrazione delle aziende del Gruppo, realizzando un
modello organizzativo caratterizzato dalla specializzazione per sito geografico e dalla
conseguente elevata professionalizzazione delle risorse impiegate nei vari siti, e
l'esigenza da parte delle OO.SS., che tale processo sia accompagnato e sostenuto, ove
necessario, da un lato da idonei processi di formazione e riconversione professionale e
dall'altro dal mantenimento degli attuali strumenti di incentivazione all'esodo, per la
gestione delle eventuali situazioni residuali di eccedenza di risorse;
- che l'esecuzione del progetto di
completamento dell'integrazione aziendale verrà accompagnata da adeguati interventi di
formazione e sviluppo tali da valorizzare le professionalità esistenti, anche attraverso
l'individuazione di opportuni e specifici percorsi di carriera;
- che le Aziende del Gruppo Fondiaria
attribuiscono al progetto di completamento dell'integrazione aziendale oggetto del
presente accordo rilevante importanza ai fini del consolidamento e dello sviluppo di tutte
le Aziende del Gruppo Fondiaria e lo ritengono in grado di supportarne il livello di
competitività e le sue capacità reddituali
Tutto ciò
premesso le Parti
dopo ampio ed approfondito confronto,
convengono quanto segue
| 1) |
Le premesse del presente accordo e l'intesa del
31 luglio u.s. costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. |
| 2) |
Il piano di integrazione avrà esecuzione a
partire dal 25 ottobre 2000, secondo l'allegata tabella che costituisce parte integrante
del presente accordo. Al fine di mantenere un condiviso equilibrio funzionale tra i vari
siti aziendali coinvolti, gli spostamenti funzionali programmati saranno ispirati a
criteri di contestualità temporale per le attività da trasferire e comunque realizzati
garantendo un adeguato processo di formazione e reinserimento delle risorse coinvolte. In
tale contesto le missioni e le trasferte del personale saranno contenute ed avranno come
obiettivo esclusivamente quello di procedere ad una efficace e rapida esecuzione del
trasferimento delle attività e delle conoscenze (ricorrendo anche, ove possibile, ad
avvicendamenti) e saranno relative prevalentemente a risorse dotate di specifiche
professionalità. Le Aziende garantiranno un adeguato percorso formativo anche alle
risorse interessate dalle missioni e valuteranno gli specifici problemi familiari. |
| 3) |
Il progetto di completamento dell'integrazione
organizzativa di gruppo prevede in particolare: |
|
A. |
la concentrazione su Firenze di tutte le
attività vita e Fondi Pensione, comportando il trasferimento delle attività "vita
individuali" della Milano Assicurazioni e delle sue controllate operanti nel settore
vita |
|
B. |
la concentrazione su Firenze di tutte le
attività assuntive e gestionali del ramo Malattie (individuali e collettive) comportando
il trasferimento delle attività assuntive e gestionali del ramo Malattie della Milano
Assicurazioni. In particolare la nuova funzione Malattie di Gruppo entrerà a far parte
della Direzione Vita e Fondi Pensione di Gruppo |
|
C. |
la concentrazione su Firenze delle attività
relative alle funzioni Contabilità agenzie, ivi compresa la funzione direzionale di
Ispettorato Amministrativo, comportando il trasferimento delle relative attività della
Milano Assicurazioni, con esclusione delle funzioni rilievi provvigionali e contenzioso
(recupero arretrati) |
|
D. |
la concentrazione su Genova di tutte le
attività assuntive e gestionali/amministrative relative ai rami trasporti ed aeronautica,
ancora gestite presso la sede della Milano Assicurazioni |
|
E. |
la concentrazione su Milano delle attività
assuntive e gestionali dei rami credito e cauzioni de La Fondiaria Assicurazioni,
attualmente insistenti presso la sede di Firenze |
|
F. |
la concentrazione su Milano di tutte le
attività assuntive e gestionali dei rami danni, fatta eccezione per il ramo malattie,
facenti capo alle Direzioni Auto, Rischi di Massa e Aziende e Gerenze, nonché della
funzione Gare. Il programma di integrazione non comporterà una diversa allocazione delle
attuali Gerenze oggi presenti nel Gruppo |
|
G. |
la concentrazione su Firenze di tutte le
attività relative al governo del Gruppo e alle funzioni di supporto al suo sviluppo
strategico, comprese tra l'altro le funzioni di Pianificazione e controllo di Gestione,
con le relative competenze per tutte le Società controllate italiane. |
| 4) |
Con l'esecuzione del presente progetto di
integrazione, l'Azienda conferma di considerare compiuto il suo nuovo assetto
organizzativo. Pertanto le attività non oggetto del piano di integrazione di cui al
presente accordo si intendono insistenti sugli attuali siti direzionali caratterizzati
dalla presenza di adeguate professionalità. Qualora nell'esecuzione del piano di
integrazione sopra descritto dovesse verificarsi la necessità di marginali adeguamenti
organizzativi, comunque correlati alle attività e funzioni oggetto del presente accordo,
queste saranno attuate dall'Azienda previa informazione alle RSA, nel rispetto di tutti i
principi ispiratori del presente accordo. Con l'obiettivo di mantenere inalterato il
livello di competenze delle Sedi di Milano e Firenze si sosterrà la riconversione e la
crescita professionale anche nelle strutture non direttamente interessate dal processo di
riorganizzazione. |
| 5) |
La realizzazione del progetto, secondo i tempi
di cui alla tabella allegata, non comporterà trasferimenti di risorse senza il consenso
delle persone interessate, nel rispetto dei principi di volontarietà già convenuti al
punto 2) dell'accordo 12 dicembre 1997 e ciò per tutta la durata del presente Accordo. |
| 6) |
Le società del Gruppo Fondiaria proseguiranno,
in relazione agli impegni assunti ed in coerenza con gli obiettivi del piano oggetto del
presente accordo e della nuova struttura organizzativa del Gruppo, nell'attività di
reinternalizzazione delle attività attualmente gestite in outsourcing. In particolare il
processo di reinternalizzazione riguarderà prevalentemente e progressivamente attività
gestionali relative ai rami danni (sospesi, correzione polizze, ecc.) e attività di
preparazione documenti (ricezione, correzione e smistamento), nonché attività di
servizio connesse al ramo vita. |
| 7) |
Al fine di ottimizzare i tempi e le modalità di
esecuzione del progetto di integrazione sopra descritto, le aziende del Gruppo Fondiaria
provvederanno a mettere a disposizione delle risorse coinvolte dal progetto, differenti e
personalizzati interventi: |
|
a) |
predisposizione di adeguati piani di formazione
e riconversione professionale, finalizzati a garantire un efficace inserimento operativo
delle risorse non disponibili al trasferimento, nelle funzioni allocate a regime
nell'originaria sede di lavoro del dipendente interessato (Firenze, Genova e Milano). Tali
attività di formazione saranno strutturate attraverso percorsi quanto più possibile
personalizzati e comunque idonei al conseguimento delle necessarie competenze tecniche per
lo svolgimento della nuova attività assegnata. In particolare verranno utilizzati
strumenti formativi costituiti da opportune sessioni di aula, integrate da supporti
informatici per l'autoformazione e da affiancamenti operativi. L'intero processo formativo
verrà svolto prevalentemente presso le Sedi direzionali del Gruppo; |
|
b) |
al personale coinvolto nel presente piano che
accetterà di essere trasferito in sedi più distanti di 85 km verrà erogato, in aggiunta
a quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti in tema di trasferimenti, un incremento
della retribuzione annua lorda nella misura del 25% ed un contributo annuo "una
tantum" di L. 8.000.000 al netto delle ritenute di legge per ciascuno dei due anni
interi successivi alla data del trasferimento. Tali benefici verranno meno al momento
dell'eventuale rientro presso la originaria sede di lavoro. Tale mobilità sarà orientata
a criteri di valorizzazione delle risorse umane e di crescita professionale; |
|
c) |
qualora dovessero emergere fabbisogni di risorse
sul territorio l'Azienda valuterà prioritariamente soluzioni che riguardino il personale
appartenente alle funzioni oggetto del processo di integrazione che abbia manifestato
disponibilità a tale opzione. |
|
Gli interventi di cui ai punti b) e c) verranno
attuati compatibilmente alle esigenze organizzative ed alle caratteristiche professionali
del personale relativamente alle necessità manifestate dal dipendente. |
| 8) |
Si conferma la possibilità di accedere agli
strumenti di incentivazione all'esodo di cui all'accordo 27 febbraio 1998, secondo i
relativi termini e modalità, ferma restando in particolare la prerogativa istituzionale
dell'Azienda in tema di assenso basato sulle scelte tecnico-organizzative. |
| 9) |
Il presente accordo ed i relativi istituti ivi
contenuti, avrà scadenza il 31 dicembre 2002 e sarà sottoposto all'approvazione delle
Assemblee dei Lavoratori. Le Parti effettueranno due incontri di monitoraggio
sull'esecuzione del piano di integrazione entro il 28 febbraio 2001 ed entro il 30
settembre 2001. Le Parti si impegnano altresì ad effettuare un incontro di verifica
complessiva entro il 31 marzo 2002 ed una eventuale ulteriore successiva verifica, da
tenersi prima della scadenza, su richiesta di una delle Parti. |
| 10) |
Con la sottoscrizione del presente accordo le
Parti si danno reciprocamente atto di aver pienamente adempiuto alle procedure di cui
all'art. 14 del vigente CCNL. |
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