Logo

Intesa tra Generali e Sindacato

 

Il giorno 10 luglio 2000, a Milano

tra

il Gruppo Generali

e

le Segreterie Nazionali, i Coordinamenti e le Rappresentanze Sindacali Aziendali del Gruppo della FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA, SNFIA e UILCA/UIL

Dichiarazioni della Capogruppo

  • le Assicurazioni Generali S.p.A. (da qui in avanti, nel testo: "la Capogruppo") hanno iniziato in data 14.9.1999 un'OPAS sull'Istituto Nazionale delle Assicurazioni - INA S.p.A. (da qui in avanti, nel testo: "Gruppo INA"), conclusasi in data 17.2.2000 con l'acquisizione del Gruppo INA
  • la Capogruppo ha dichiarato che tale operazione di acquisizione nasce dall'esigenza del Gruppo Generali di migliorare il proprio posizionamento sul mercato assicurativo, rafforzando la propria competitività attraverso l'adozione di scelte strategiche mirate alla crescita dimensionale, al contenimento dei costi e al conseguimento di economie di scala
  • in tale ottica si pone l'operazione di integrazione tra la Capogruppo ed il Gruppo INA, che costituisce l'inizio di un ampio programma di riorganizzazione dell'intero Gruppo Generali in Italia; tale programma mira ad ottimizzare la politica assicurativa e finanziaria, a conseguire importanti sinergie di costo e recuperi di efficienza, a migliorare la redditività complessiva e a consolidare il ruolo di protagonista del Gruppo Generali nello scenario assicurativo e finanziario internazionale
  • in occasione di specifiche riunioni informative, tenute il 6.4.2000 ed il 29.4.2000, la Capogruppo, e contestualmente il Gruppo INA, hanno illustrato alle rispettive Rappresentanze Sindacali Aziendali la rilevanza strategica del progetto ed il relativo piano industriale
  • il richiamato piano industriale prevede, in particolare, la creazione di due poli, vita e danni, nonché la costituzione di società controllate destinate ad operare per l'intero Gruppo Generali in Italia
  • a seguito della citata operazione di integrazione e riorganizzazione delle attività del Gruppo Generali in Italia, la Capogruppo ha annunciato la previsione, nel triennio 2000-2002, di una diminuzione di organico di 1.400 unità, riferite alla Capogruppo stessa ed al Gruppo INA
  • la Capogruppo, nel corso delle richiamate riunioni sindacali, ha dichiarato la propria disponibilità a gestire tali eccedenze utilizzando, per quanto possibile, le soluzioni adottate nel passato in caso di rilevanti ristrutturazioni/riorganizzazioni ed ha manifestato pertanto l'intenzione di fare ampio ricorso alle uscite consensuali incentivate, sul presupposto per gli interessati di poter accedere al trattamento pensionistico;

Dichiarazioni delle OO.SS.

  • le OO.SS. non possono condividere la previsione delle eccedenze così come annunciata dalla Capogruppo; inoltre, considerati gli obiettivi di sviluppo da raggiungere con interventi operativi non ancora consolidati, ritengono che anche il contributo delle attuali risorse professionali possa essere rilevante nell'ambito di un efficace progetto riorganizzativo teso a fornire maggiore qualità del servizio all'utenza e quindi finalizzato a rafforzare la competitività del Gruppo Generali
  • le OO.SS., tenuto conto delle prassi consolidate relative alla gestione del personale nelle fasi di riorganizzazione, al fine di rafforzare le relazioni sindacali ritengono necessario adeguare le regole ed i comportamenti, i momenti di informazione, confronto e verifica dei processi riorganizzativi e delle loro ricadute, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'occupazione ed alla valorizzazione delle professionalità
  • in considerazione della particolare rilevanza e della straordinarietà del processo di riorganizzazione del Gruppo Generali conseguente all'acquisizione del Gruppo INA, i Coordinamenti e le Rappresentanze Sindacali Aziendali del Gruppo, unitamente alle Segreterie Nazionali, hanno ritenuto necessaria nel caso specifico la definizione di regole che rafforzino le varie fasi del confronto tra le Parti riguardo alla gestione dei processi;

Dichiarazioni comuni delle Parti

  • le OO.SS. hanno richiesto, in relazione al precedente alinea, alla Capogruppo di istituire un nuovo livello di informazione e confronto a livello nazionale e la Capogruppo - pur annunciando la volontà di dare corso, nei termini stabiliti, anche alle procedure di confronto sindacale previste dal CCNL - ha accettato tale richiesta di confronto, che si è aperto il 25.5.2000
  • le OO.SS. e la Capogruppo, nel ribadire che il processo di integrazione dovrà avvenire con l'obiettivo del massimo sviluppo del Gruppo Generali, hanno sottolineato l'importanza della valorizzazione e maggior utilizzo delle professionalità interne, anche in relazione alla presenza di attività esternalizzate ed al ricorso a consulenze esterne; in tale contesto le Società valuteranno anche possibili rientri di dette attività
  • le OO.SS. e il Gruppo Generali, dopo ampio e articolato confronto, hanno ritenuto di individuare un accordo che contemperi le esigenze imprenditoriali e dei lavoratori, in un quadro di relazioni sindacali improntato a costruttività.

ACCORDO

  1. Il presente accordo, sottoscritto anche dalle Segreterie Nazionali, si applica alle Compagnie ed alle Società del Gruppo Generali che sono o saranno coinvolte nel sopra indicato piano industriale.
  2. Attraverso il presente accordo si considerano esaurite le procedure di confronto sindacale di cui all'art. 14 del CCNL 18.12.99; resta fermo l'impegno delle singole Imprese coinvolte nel progetto di integrazione all'informazione preventiva ed al confronto con le rispettive Rappresentanze Sindacali Aziendali relativamente all'avvio dei singoli progetti.
    Nota a verbale: nella fase operativa, potranno prevedersi, all'occorrenza, riunioni congiunte delle R.S.A. delle società interessate.
  3. Qualora nell'ambito del richiamato progetto si verificassero i presupposti per l'applicazione delle procedure di confronto sindacale previste dall'art. 47, primo e secondo comma, della L. 29 dicembre 1990, n. 428 (trasferimento d'azienda), resta inteso, fermo restando quanto previsto dall'art. 2112 cod. civ., che le medesime si considereranno esaurite a fronte del presente accordo e dello svolgimento dell'informazione preventiva e del confronto con le Segreterie Nazionali e le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
  4. La Capogruppo conferma l'impegno, nell'ambito del progetto di integrazione del Gruppo, di continuare ad operare con le attuali sedi direzionali.
  5. a) Per i trasferimenti in zone limitrofe che consentano un "pendolarismo" giornaliero, le Imprese interessate - fermo restando il cambiamento della sede di lavoro - non richiederanno il cambiamento di residenza; entro tre mesi dalla data di stipula del presente accordo, le Parti si incontreranno a livello aziendale per definire specifiche forme di agevolazione per la presente fattispecie di trasferimento; ciò tenendo conto, anche in un'ottica di omogeneizzazione dei trattamenti, delle normative sul punto già eventualmente previste a livello aziendale, in particolare con riferimento al CIA Assitalia.
    Nota a verbale: per tale periodo, sarà erogato il trattamento di missione.

    b) Per i trasferimenti diversi da quelli definiti al punto a), le Imprese dichiarano che - compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative - tale mobilità sarà orientata a criteri di valorizzazione delle risorse e di crescita professionale; al riguardo, saranno garantiti i necessari e specifici percorsi formativi.
    In quest'ottica, le Imprese si impegnano a richiedere il consenso del personale interessato.
    Per agevolare il consenso del lavoratore, le Imprese concorderanno a livello aziendale entro il termine di cui al punto a) specifiche forme di agevolazione per l'acquisto della casa, per l'integrazione affitto e per spese di inserimento.
    Le imprese, oltre alle esclusioni previste dal CCNL in tema di trasferimenti, terranno in debito conto particolari situazioni familiari e personali oggettivamente rilevanti ai fini dei trasferimenti medesimi.
    Qualora si dovessero presentare problemi di rilievo in materia di trasferimenti, la Capogruppo dichiara la propria disponibilità ad uno specifico confronto su tale problematica con i firmatari del presente Accordo.

    Nota a verbale: a richiesta delle OO.SS., Capogruppo conferma che si ricorrerà all'istituto delle missioni per effettive esigenze operative
  6. Le Parti convengono sull'opportunità che l'avvio del progetto di integrazione sia attuato ricorrendo in via prioritaria all'istituto del distacco dei lavoratori presso altre società del Gruppo, mantenendo quindi il rapporto di lavoro, e conseguentemente le condizioni normative ed economiche, con le Imprese di provenienza, che garantiranno altresì nei confronti di tali lavoratori il mantenimento dei relativi rapporti sindacali;
    poiché inoltre, l'obiettivo programmatico delle società anzidette sarà quello di ottenere il passaggio del personale alle proprie dipendenze, si conviene che, previo apposito accordo con le OO.SS., ciò potrà avvenire, nel tempo e con la gradualità del caso, tenendo presenti le più opportune soluzioni a garanzia dei lavoratori.
    Resta naturalmente fermo che tali passaggi potranno essere effettuati, su base consensuale, fin dall'avvio del progetto di integrazione.
    Nel caso di cessazione di attività, a qualsiasi causa dovuta, delle società presso le quali sono distaccati i lavoratori del Gruppo Generali, oppure in caso di passaggio del controllo a soggetti non facenti parte del Gruppo Generali, è garantita una adeguata ricollocazione professionale nella società di provenienza, anche con riferimento a quanto contenuto nelle dichiarazioni comuni. Analogo impegno sarà formalizzato attraverso apposita lettera ai lavoratori che passeranno alle dipendenze delle nuove società. Le Compagnie provvederanno a illustrare tempestivamente alle R.S.A. i contenuti delle lettere di distacco e di passaggio.
    Nota a verbale: la Capogruppo, nel confermare l'esercizio dei diritti sindacali per il personale in distacco e per il personale dipendente delle Società, con specifico riferimento agli accordi in tema di tutele sindacali, dichiara, ove intervenissero problemi al riguardo, la propria disponibilità all'esame dei medesimi.
  7. In caso di mutamento di mansioni, saranno attivati specifici interventi di riqualificazione professionale, sia attraverso addestramento che attraverso specifici interventi di formazione, con momenti di illustrazione alle RSA interessate. Sarà garantito il ruolo professionale dei Funzionari.
  8. Presso le nuove società del Gruppo sarà applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Imprese di Assicurazione, nell'ambito di quanto previsto dal CCNL in materia di area contrattuale; alla Società di Gestione del Risparmio verrà invece applicato il CCNL Credito.
    Nota a verbale: la Capogruppo conferma che alle società di cui sopra, cui si applica il CCNL assicurativo, si applica altresì l'accordo ivi contenuto in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  9. Al personale distaccato saranno applicati i trattamenti integrativi aziendali delle società distaccanti; qualora si ravvisasse l'incompatibilità di alcuni istituti con la nuova realtà organizzativa, saranno concordate con le RSA le più opportune soluzioni; per l'eventuale personale già in servizio presso queste società prima dell'avvio dell'operazione di integrazione, si cercheranno a livello aziendale soluzioni graduali - entro la data di scadenza del presente accordo - finalizzate ad una omogeneità di trattamento con il restante personale.
    Nota a verbale: in mancanza di costituzione di Rappresentanze Sindacali Aziendali, le Parti definiranno congiuntamente gli agenti contrattuali temporanei.
  10. Ai fini degli obiettivi dichiarati dalla Capogruppo, le Compagnie del Gruppo interessate dal progetto di integrazione e riorganizzazione opereranno, per la durata del presente accordo, attraverso incentivi all'esodo volontario, fermo quanto previsto al punto seguente; in proposito, le Compagnie si impegnano alla non attivazione delle procedure di confronto sindacale di cui all'art. 15 del CCNL, a meno che ciò non sia giuridicamente richiesto ai fini dell'operatività del "Fondo" richiamato al punto seguente.
    Nota a verbale: le OO.SS. ritengono rilevante per favorire il successo dell'iniziativa che tra gli incentivi all'esodo sia inserita l'ultrattività per un congruo numero di anni dell'assistenza sanitaria, così come vigente nel CCNL e nei CIA di pertinenza del lavoratore interessato; la Capogruppo ne prende atto.
  11. Non appena sarà operativo il "Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale delle imprese assicuratrici", previsto dal Protocollo in materia del 18.12.99, le Parti si incontreranno per stipulare un apposito accordo per l'applicazione di tale strumento.
  12. In ordine alle materie di cui ai punti precedenti, si prevede, a cadenza semestrale, un incontro di verifica fra le Parti firmatarie del presente accordo.
  13. Nel periodo di vigenza del presente accordo si svolgerà la verifica con i Coordinamenti delle RSA a livello di singola Compagnia - con cadenza quadrimestrale o su richiesta di una delle Parti - sull'andamento del processo di integrazione.
    Nota a verbale: in linea con quanto a suo tempo previsto, INA e Assitalia precisano che in occasione dei predetti incontri quadrimestrali saranno fornite informazioni sullo stato e le prospettive delle reti di vendita e, in particolare, delle Agenzie Generali.
  14. Il presente accordo scadrà il 31.12.2002; tre mesi prima le Parti si incontreranno per un esame complessivo e per valutare l'opportunità di addivenire ad un eventuale nuovo accordo.

Documento Acrobat scarica il documento in formato "pdf" (86 KB)

Torna alla sezione "Documenti - Accordi"

Chi siamo | Organi Statutari | Iscritti | Mobbing | Notiziesnfia
News | Comunicati | Congresso Cons.Dirett. | Contratti | Documenti | R.C.Auto | Pensionati
Ricerca | Inizio