VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 26 settembre 2000
tra
il Gruppo Zurigo Assicurazioni rappresentato dal rag. Finazzi Vincenzo, dal dott. Agosti
Alessandro e dal sig. Gardin Fabrizio
e
le Rappresentanze Sindacali Aziendali in persona dei signori:
FIBA/CISL: Zoppetti
Claudio, Zanni Fernanda, De Noia Alessandro e Nardini Antonella
FISAC/CGIL: Albertella Patrizio, Boccacci Giuliano, Schifano Sebastiano e Barracchia
Mariolina
UILCA/UIL: Scipioni Giuseppe
FNA: Menesatti Rita
SNFIA: Toffoletto Luigino, Boschetto Aldo e Centanni Stefano
premesso
* Quanto disposto dalla L. 260/49, dalla L. 90/54, dal D.P.R. 792/95 e dall'art. 28 del
vigente CCNL
* Che la richiesta dei lavoratori di avere corrisposto per le giornate previste dall'art.
28 del CCNL cadenti di domenica oltre la normale retribuzione giornaliera anche una
ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera
* Che le richieste di sospensiva della decorrenza dei termini presentate in varie forme
dai lavoratori e/o dalle OO.SS.
* Una giurisprudenza non costante nel tempo e l'esigenza, oltre che la volontà delle
parti, di risolvere a livello sindacale aziendale la questione mediante un accordo
transattivo e novativo che definisca una soluzione per il passato ed una regolamentazione
per il futuro
le parti convengono quanto segue
1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo
2. La materia di cui alla premessa, per concorde volontà delle parti, viene disciplinata
in via esclusiva nel modo seguente:
a) per il periodo fino a tutto il 31.12.2000: al personale in servizio alla data di
stipula del presente accordo sono riconosciute, in funzione dell'anno di assunzione (come
da tabella sotto indicata) fino a 15 (quindici) giornate di permesso da utilizzarsi
secondo quanto previsto dalla norma contrattuale che regolamenta la fruizione delle ferie.
| ANNO
DI ASSUNZIONE |
GIORNI |
| 1988 e
precedenti |
15 |
| 1989 |
14 |
| 1990 |
13 |
| 1991 |
12 |
| 1992 |
11 |
| 1993 |
10 |
| 1994 |
9 |
| 1995 |
8 |
| 1996 |
7 |
| 1997 |
6 |
| 1998 |
5 |
| 1999 |
4 |
| 2000 |
2 |
Si conviene che tali
giornate potranno essere usufruite in numero di 8 (otto) nel corso dell'anno 2001 e di 7
(sette) nel corso dell'anno 2002 o comunque, in caso di minor numero per effetto della
data di assunzione, in misura del 50% nel 2001 e il rimanente 50% nel 2002.
Su richiesta dei singoli ed in alternativa alle giornate di permesso è ammessa una
monetizzazione forfettaria a definizione transattiva e novativa della controversia di cui
al premesso. La monetizzazione avverrà parte mediante una somma una tantum e parte
mediante versamento al Fondo Pensione Dipendenti del Gruppo Zurigo come di seguito
precisato
| LIVELLO |
UNA
TANTUM |
FONDO
PENSIONE |
| 2° |
776.000 |
841.000 |
| 3° |
846.000 |
918.000 |
| 4° |
1.000.000 |
1.100.000 |
| 5° |
1.108.000 |
1.202.000 |
| 6° |
1.240.000 |
1.343.000 |
| 7° - 1°
grado |
1.693.000 |
1.835.000 |
| 7° - 2°
grado |
1.855.000 |
2.009.000 |
| 7° - 3°
grado |
1.986.000 |
2.151.000 |
Nel caso il dipendente
non fosse iscritto al Fondo Pensione verrà liquidato l'intero importo sotto forma di una
tantum.
Tali importi verranno ridotti e proporzionati in funzione dell'anno di assunzione (importo
di cui sopra diviso 15 per...).
L'opzione dovrà essere esercitata mediante comunicazione scritta all'Ufficio
Amministrazione del Personale entro e non oltre il 15 novembre p.v. Il pagamento dell'una
tantum avverrà unitamente alle competenze del mese di dicembre 2000 e il versamento della
quota al Fondo Pensione avverrà entro il 31.12.2000.
b) Dal 1° gennaio 2001 e a fronte della rinuncia a qualsiasi diritto e pretesa
riguardante tutte le festività e semifestività civili e religiose cadenti di domenica e
comunque a compenso, anche in via transattiva e novativa di qualsivoglia diritto e pretesa
al riguardo il Gruppo Zurigo Assicurazioni riconosce annualmente 12 (dodici) ore di
permesso retribuito da utilizzarsi in forma collettiva (ponti) entro il 31.12 di ogni
anno. A tal fine le parti si incontreranno per definire un apposito calendario; resta
inteso che in caso di parziale o totale disaccordo o di impossibilità oggettiva di
applicazione, le stesse ore potranno essere usufruite individualmente ad ore sempre entro
il 31.12 di ogni anno.
Per gli assunti e cessati durante l'anno la giornata di permesso verrà riconosciuta pro
quota di 6 ore in funzione di ciascun semestre pieno lavorativo.
3. Resta inteso che quanto previsto nel capoverso 2b che precede decadrà automaticamente
nel caso la materia disciplinata venga regolamentata da norme e/o dal CCNL.
Letto, confermato e sottoscritto.
GRUPPO ZURIGO ASSICURAZIONI R.S.A.
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
UILCA/UIL
FNA
SNFIA
inizio pagina
scarica
il documento in formato "pdf" (63 KB)
Torna
alla sezione "Documenti - Accordi"
|