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Accordo Sindacato - Gruppo Zurigo


VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 settembre 2000

tra

il Gruppo Zurigo Assicurazioni rappresentato dal rag. Finazzi Vincenzo, dal dott. Agosti Alessandro e dal sig. Gardin Fabrizio

e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali in persona dei signori:

FIBA/CISL:    Zoppetti Claudio, Zanni Fernanda, De Noia Alessandro e Nardini Antonella
FISAC/CGIL: Albertella Patrizio, Boccacci Giuliano, Schifano Sebastiano e Barracchia Mariolina
UILCA/UIL: Scipioni Giuseppe
FNA: Menesatti Rita
SNFIA: Toffoletto Luigino, Boschetto Aldo e Centanni Stefano

premesso

* Quanto disposto dalla L. 260/49, dalla L. 90/54, dal D.P.R. 792/95 e dall'art. 28 del vigente CCNL
* Che la richiesta dei lavoratori di avere corrisposto per le giornate previste dall'art. 28 del CCNL cadenti di domenica oltre la normale retribuzione giornaliera anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera
* Che le richieste di sospensiva della decorrenza dei termini presentate in varie forme dai lavoratori e/o dalle OO.SS.
* Una giurisprudenza non costante nel tempo e l'esigenza, oltre che la volontà delle parti, di risolvere a livello sindacale aziendale la questione mediante un accordo transattivo e novativo che definisca una soluzione per il passato ed una regolamentazione per il futuro

le parti convengono quanto segue

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo
2. La materia di cui alla premessa, per concorde volontà delle parti, viene disciplinata in via esclusiva nel modo seguente:
a) per il periodo fino a tutto il 31.12.2000: al personale in servizio alla data di stipula del presente accordo sono riconosciute, in funzione dell'anno di assunzione (come da tabella sotto indicata) fino a 15 (quindici) giornate di permesso da utilizzarsi secondo quanto previsto dalla norma contrattuale che regolamenta la fruizione delle ferie.

ANNO DI ASSUNZIONE GIORNI
1988 e precedenti 15
1989 14
1990 13
1991 12
1992 11
1993 10
1994 9
1995 8
1996 7
1997 6
1998 5
1999 4
2000 2

Si conviene che tali giornate potranno essere usufruite in numero di 8 (otto) nel corso dell'anno 2001 e di 7 (sette) nel corso dell'anno 2002 o comunque, in caso di minor numero per effetto della data di assunzione, in misura del 50% nel 2001 e il rimanente 50% nel 2002.
Su richiesta dei singoli ed in alternativa alle giornate di permesso è ammessa una monetizzazione forfettaria a definizione transattiva e novativa della controversia di cui al premesso. La monetizzazione avverrà parte mediante una somma una tantum e parte mediante versamento al Fondo Pensione Dipendenti del Gruppo Zurigo come di seguito precisato

LIVELLO UNA TANTUM FONDO PENSIONE
776.000 841.000
846.000 918.000
1.000.000 1.100.000
1.108.000 1.202.000
1.240.000 1.343.000
7° - 1° grado 1.693.000 1.835.000
7° - 2° grado 1.855.000 2.009.000
7° - 3° grado 1.986.000 2.151.000

Nel caso il dipendente non fosse iscritto al Fondo Pensione verrà liquidato l'intero importo sotto forma di una tantum.
Tali importi verranno ridotti e proporzionati in funzione dell'anno di assunzione (importo di cui sopra diviso 15 per...).
L'opzione dovrà essere esercitata mediante comunicazione scritta all'Ufficio Amministrazione del Personale entro e non oltre il 15 novembre p.v. Il pagamento dell'una tantum avverrà unitamente alle competenze del mese di dicembre 2000 e il versamento della quota al Fondo Pensione avverrà entro il 31.12.2000.

b) Dal 1° gennaio 2001 e a fronte della rinuncia a qualsiasi diritto e pretesa riguardante tutte le festività e semifestività civili e religiose cadenti di domenica e comunque a compenso, anche in via transattiva e novativa di qualsivoglia diritto e pretesa al riguardo il Gruppo Zurigo Assicurazioni riconosce annualmente 12 (dodici) ore di permesso retribuito da utilizzarsi in forma collettiva (ponti) entro il 31.12 di ogni anno. A tal fine le parti si incontreranno per definire un apposito calendario; resta inteso che in caso di parziale o totale disaccordo o di impossibilità oggettiva di applicazione, le stesse ore potranno essere usufruite individualmente ad ore sempre entro il 31.12 di ogni anno.
Per gli assunti e cessati durante l'anno la giornata di permesso verrà riconosciuta pro quota di 6 ore in funzione di ciascun semestre pieno lavorativo.

3. Resta inteso che quanto previsto nel capoverso 2b che precede decadrà automaticamente nel caso la materia disciplinata venga regolamentata da norme e/o dal CCNL.

Letto, confermato e sottoscritto.

GRUPPO ZURIGO ASSICURAZIONI         R.S.A.

FIBA/CISL
FISAC/CGIL
UILCA/UIL
FNA
SNFIA

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