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Fondiaria Sai - 30.7.2002

 

PROTOCOLLO D'INTESA

Il giorno 30 luglio 2002, a Torino, tra la SAI – Società Assicuratrice Industriale S.p.A. e La Fondiaria Assicurazioni S.p.A., da una parte, e le Segreterie Nazionali FISAC/CGIL, FIBA/CISL, UILCA/UIL, FNA e SNFIA e le RSA FISAC/CGIL, FIBA/CISL, UILCA/UIL, FNA e SNFIA delle due Società, dall'altra,

premessa

Dichiarazioni SAI – FONDIARIA

- la SAI e la FONDIARIA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della legge 29.12.1990, n. 428, e delle norme contrattuali del settore assicurativo (art. 14 del vigente CCNL), hanno comunicato alle Segreterie Nazionali FISAC/CGIL, FIBA/CISL, UILCA/UIL, FNA e SNFIA e alle RSA FISAC/CGIL, FIBA/CISL, UILCA/UIL, FNA e SNFIA delle due Società, con lettera datata 25.7.2002, l'intenzione di procedere, prevedibilmente entro il 31.12.2002, alla fusione, in conformità agli artt. 2501 e segg. c.c., attraverso l'incorporazione della FONDIARIA in SAI;

- il progetto di fusione redatto dagli amministratori delle due Società prevede che, a fusione avvenuta, la Società incorporante SAI muti denominazione sociale da SAI – Società Assicuratrice Industriale S.p.A. in FONDIARIA SAI S.p.A. con sede sociale in Firenze, piazza della Libertà n. 6;

- l'operazione proposta si inserisce in un generale processo di consolidamento in atto nel mercato assicurativo europeo, ove la forte competizione commerciale e la penetrazione di principali gruppi nei maggiori mercati richiedono notevoli efficienze, forti economie di scala e ampia base commerciale;

- tale sviluppo, che ha interessato tutti i settori economici, ha visto una notevole crescita soprattutto nel settore dei servizi finanziari e delle assicurazioni, attraverso una migliore razionalizzazione dei processi, affiancata alla naturale esigenza di migliorare la qualità dei servizi offerti ai propri clienti;

- la fusione tra SAI e FONDIARIA, soggetta all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge da parte delle competenti Autorità, e l'integrazione dei rispettivi gruppi societari, darà vita al terzo gruppo assicurativo italiano dopo Generali e RAS, con una posizione di leadership nei rami danni, una rete di vendita costituita da circa 3.000 agenzie e oltre 1.300 promotori finanziari dislocati su tutto il territorio nazionale e con un bacino di clientela di oltre 8 milioni di soggetti;

- la fusione tra la SAI e la FONDIARIA comporterà l'avviamento di una serie di azioni che daranno vita a razionalizzazioni e sinergie, al fine di valorizzare le radici e le culture assicurative presenti nel Gruppo;

- in particolare il ridisegno della struttura organizzativa delle Società coinvolte potrà comportare processi di contenimento degli organici e di ottimizzazione delle risorse;

- la riorganizzazione e l'integrazione delle risorse umane potrà inoltre comportare richieste di mobilità sul territorio intesa come mutamento temporaneo o definitivo della sede di lavoro, nonché mutamenti di mansioni.

Dichiarazioni congiunte delle Parti

- in sede di confronto congiunto richiesto dalle OO.SS. ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428/90, le Parti riconoscono l'opportunità di addivenire alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa che individui un sistema di relazioni sindacali nonché di principi di carattere generale a cui fare riferimento nello sviluppo delle fasi di attuazione del processo di fusione;

- le Parti convengono altresì di definire un apposito incontro in cui verrà presentato il piano industriale, individuando i successivi momenti di confronto e di verifica.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

2. La SAI e la FONDIARIA confermano che il ridisegno della struttura organizzativa delle Società coinvolte nella fusione sarà improntato alla ottimizzazione delle risorse attraverso l'applicazione degli strumenti di cui al paragrafo n. 4 e sarà finalizzato ad evitare ricadute traumatiche sui dipendenti. Sul presupposto che il processo di razionalizzazione organizzativa si compia attraverso il ricorso agli strumenti richiamati, SAI e FONDIARIA dichiarano conseguentemente di rinunciare all'applicazione della legge n. 223/91 e alla procedura di cui all'art. 15 del CCNL vigente.

3. La SAI e la FONDIARIA, nell'ambito delle esclusive prerogative aziendali in tema di organizzazione del lavoro, dichiarano che le strutture aziendali del nuovo assetto societario si articoleranno sul territorio attraverso un graduale processo di aggregazione per poli produttivi (tre sedi principali e sedi di nicchia), tenendo conto delle caratteristiche distintive delle attività svolte localmente e delle loro prospettive di sviluppo, al fine di raggiungere un assetto organizzativo finale caratterizzato da un sostanziale equilibrio quali-quantitativo delle funzioni allocate e del personale.

4. Le Parti convengono sulla necessità che le eventuali richieste di mobilità che saranno individuate nel piano industriale saranno improntate al principio della consensualità dei lavoratori, con tutti gli strumenti, principi, forme e modalità che sono stati ampiamente sperimentati e condivisi nelle aziende del gruppo, con gli eventuali interventi di adeguamento.

5. La SAI e la FONDIARIA confermano altresì che l'integrazione e l'ottimizzazione delle risorse potranno comportare anche mutamenti di mansioni che verranno attuati nel rispetto delle norme legali e contrattuali e saranno finalizzati a consentire una adeguata valorizzazione professionale del personale, attraverso pianificati interventi addestrativi e formativi che saranno oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. Sarà garantito il ruolo professionale dei Funzionari.

6. Le Parti prendono atto che i rapporti di lavoro del personale della SAI e della FONDIARIA, dopo la fusione, continueranno senza soluzione di continuità in capo a FONDIARIA SAI S.p.A., come continueranno ad essere applicati il CCNL vigente per le imprese di assicurazione e i vigenti contratti integrativi aziendali e relativi accordi.

7. Le Parti riconoscono che attraverso il presente Protocollo d'Intesa si considerano esaurite, per quanto concerne la fusione SAI-FONDIARIA, le procedure di confronto sindacale di cui all'art. 47, primo e secondo comma, della legge 29.12.1990, n. 428. I termini di cui all'art. 14 del CCNL 18.12.1999 rimangono sospesi fino alla presentazione del piano industriale.

8. Le Parti riconoscono infine che i principi contenuti nel presente Protocollo troveranno applicazione anche nelle eventuali integrazioni di imprese dei gruppi societari interessati, fatta salva l'attivazione delle norme di legge e di contratto, in particolare dell'art. 47 della legge n. 428/90 e dell'art. 14 del CCNL 18.12.1999, a livello di singole aziende interessate.

9. Il presente Protocollo, strettamente correlato alla realizzazione del piano industriale, ne avrà la stessa durata triennale. SNFIA Sindacato Nazionale Funzionari Imprese Assicuratrici - Accordi

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