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FONDO DI SOLIDARIETA'

In applicazione dell'allegato 10 del vigente CCNL, è stata concordata tra le Parti, OO.SS. e ANIA, la stesura dell'Accordo istitutivo del FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL' OCCUPAZIONE, della RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE IMPRESE ASSICURATRICI.
Riteniamo di fondamentale importanza dotare anche il nostro comparto di un ulteriore ammortizzatore sociale, anche al fine di evitare l'introduzione della CIG (Cassa Integrazione Guadagni), strumento inadatto ad affrontare le ristrutturazioni di un settore particolare quale quello assicurativo.
Il Fondo può intervenire solo a fronte di accordo con le Organizzazioni sindacali aziendali in caso di rilevanti riorganizzazioni/ristrutturazioni che provochino esuberi di personale.
E' indispensabile ribadire che l'attivazione del Fondo potrà avvenire solo dopo che si siano ricercate tutte le possibili soluzioni alternative e dopo avere esaurito quanto previsto dalle procedure degli articoli 15 e 16 del CCNL.
Fatta questa fondamentale premessa, si ricorda che l'accordo potrà applicarsi solo alle lavoratrici/ori cui manchino fino a 60 mesi al raggiungimento della pensione d'anzianità o vecchiaia.
In base a quanto previsto dall'allegato 10 del vigente CCNL, la risoluzione del rapporto di lavoro dovrà avvenire su basi consensuali; qualora dopo 12 mesi dall'accordo aziendale dovessero permanere esuberi, le parti ( Azienda e OO.SS) si incontreranno per una verifica e la ricerca di eventuali ulteriori soluzioni.
L'accordo prevede il riconoscimento all'interessato/a di un assegno straordinario fino al percepimento della pensione, in forma rateale, pari all'importo del trattamento pensionistico INPS che gli interessati maturerebbero con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per la maturazione del diritto.
Parallelamente il Fondo provvede al versamento della contribuzione ai fini INPS.
E' stato inoltre previsto che, qualora durante il periodo di percepimento dell'assegno straordinario, dovessero cambiare i termini di legge pensionistici, tale assegno sarà riconosciuto anche a copertura di ulteriori periodi e fino al raggiungimento della maturazione effettiva del diritto.
Il lavoratore/lavoratrice potrà optare per un assegno straordinario devoluto in un' unica soluzione, pari al 65% dell'importo complessivo di cui sopra.
Il Fondo, sempre previo accordo sindacale, potrà contribuire al finanziamento di
1. programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale;
2. trattamenti specifici a favore di personale interessato, a seguito di accordo sindacale, a riduzione dell'orario di lavoro o a sospensione temporanea dell'attività lavorativa.
Il finanziamento del Fondo avverrà con un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori.
Per il primo anno di vigenza del Fondo, il lavoratore sarà esonerato dal pagamento del contributo, completamente a carico del datore di lavoro.
La costituzione del Fondo dovrà essere recepita in un apposito Decreto Legge, il cui iter parlamentare sarà, prevedibilmente, di non breve durata.
L'intesa è nettamente migliorativa delle precedenti esperienze e, con lungimiranza, apre al confronto su questioni di particolare rilievo previdenziale come il trattamento per i lavoratori con sistema misto o contributivo, l'incremento dell'assegno "una tantum" e la previsione di un miglioramento delle prestazioni attualmente previste in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
In conclusione, si tratta di un accordo che rafforza e consolida un sistema di relazioni sindacali positive nel settore in un percorso che vede determinante il ruolo delle OO.SS. Aziendali.

LE SEGRETERIE NAZIONALI
FIBA/CISL FISAC/CGIL FNA SNFIA UILCA

Roma, 10 Ottobre 2009

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ACCORDO PER LA RIFORMA DEGLI ASSETTI CONTRATTUALI

In data 22 gennaio 2009, dalle parti sociali è stato sottoscritto un "accordo quadro" per la riforma del modello contrattuale, valido sia per il settore privato che per quello pubblico, con l'impegno, a carattere sperimentale e per la durata di quattro anni, di realizzare un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione di quelle attuali.
Nuove regole, che sostanzialmente sostituiscono, peggiorandole pesantemente, quelle attuali in vigore dagli accordi del 1993.
L'Accordo è stato firmato dalla Confindustria e dalle altre associazioni imprenditoriali oltre che da Cisl, Uil e Ugl. Solo la Cgil, per la parte sindacale, non ha firmato l'accordo in quanto lo ha considerato una "forzatura" e fortemente penalizzante per tutti i lavoratori dipendenti.
Sinteticamente ecco cosa prevede l'accordo:
a) i CCNL avranno durata triennale tanto per la parte economica che per quella normativa (mentre fino ad oggi la parte economica valeva 2 anni);
b) sono previsti (nulla cambia) due livelli di contrattazione, nazionale e aziendale o territoriale;
c) verrà affidata ad un soggetto terzo la previsione dell'Ipca (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati (indice che sostituirà quello attuale basato sull''inflazione programmata). Come se tutto ciò non bastasse, gli aumenti del Contratto Nazionale non saranno calcolati sull'intera retribuzione ma solo su una parte di essa, su una specie di salario convenzionale (lo chiamano "valore retributivo"…) da individuarsi nelle specifiche intese di settore;
d) un meccanismo di recupero, alla fine del triennio contrattuale, degli scostamenti tra l'inflazione prevista e quella effettiva, misurata con il nuovo indicatore (non si sa chi determina l'inflazione effettiva e con quali criteri);
e) la copertura dei nuovi contratti dalla data di scadenza dei precedenti;
f) la piena legittimità della contrattazione di secondo livello, aziendale o territoriale per redistribuire gli incrementi di produttività anche ai lavoratori, con aumenti salariali integrativi che saranno incentivati attraverso la detassazione e la decontribuzione (nulla cambia, la detassazione è stata di recente istituita ma è penalizzante per chi ha un reddito superiore a euro 35.000);
g) la previsione nei futuri CCNL, di un elemento retributivo di garanzia, nelle realtà dove la contrattazione di secondo livello non viene effettuata (non è specificato come);
h) al punto 16 dell'accordo è prevista la possibilità che il Contratto Nazionale subisca deroghe in peggio sia per la parte salariale che per la parte normativa, attraverso accordi di secondo livello, aziendali o territoriali. Viene praticamente stabilito che le retribuzioni possano di fatto diminuire, e possano essere peggiorate anche le parti normative (ferie, permessi, ecc);
i) sono previsti accordi per nuove regole in materia di rappresentanza sindacale, anche attraverso la certificazione all'INPS delle iscrizioni restringendo di fatto gli spazi di autonomia delle categorie, a vantaggio dei sindacati c.d. confederali.

ANIA, nonostante la non condivisione del predetto accordo da parte della maggioranza delle rappresentanze sindacali dei lavoratori del settore, ha sottoscritto l'accordo, manifestando così una volontà politica di dividere il fronte dei lavoratori, la cui forza, ampiamente dimostrata è data dall'unità
SNFIA dice no al "nuovo modello contrattuale" ma questo non basta!
occorre proporre una ipotesi di modifica diversa, alternativa, che esprima le esigenze dei lavoratori dipendenti, che tenga conto della salvaguardia delle retribuzioni nei confronti dell'inflazione reale, sulla democrazia sindacale, col rispetto di tutte le Organizzazioni sindacali autonome, sulla tutela e salvaguardia del posto di lavoro e delle professionalità acquisite, sulle reali forze da mettere in campo per contrastare una crisi che si rileva sempre più grave e, in futuro, per un reale rilancio della economia del Paese.
Questo è l'unico "modello" che conosciamo per rendere le lavoratrici e i lavoratori i veri protagonisti dell'azione sindacale.
SNFIA farà valere, presso l'ANIA, la sua contrarietà a questo accordo e si adopererà affinché continuino ad applicarsi le regole e le prassi consolidate previste dal CCNL e da tutti gli altri livelli di contrattazione attraverso un forte rapporto unitario tra tutte le OO.SS.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Milano, 10 febbraio 2009

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RIFORMA ASSETTI CONTRATTUALI - SCIOPERO

Il Sindacato Nazionale Funzionari Imprese Assicuratrici esprime preoccupazione per la crisi finanziaria in corso che si è già trasmessa all'economia reale.
Tale crisi viene fatta pagare, come al solito, ai lavoratori dipendenti in termini di messa in discussione del posto di lavoro, a partire dai precari, e di perdita, sempre crescente, del potere di acquisto delle retribuzioni.
Ancora una volta le misure economiche per far fronte alla crisi finanziaria in corso sono insufficienti ed "eccezionali", limitate nelle cifre e nel tempo, con interventi tampone. Gli aiuti per salvaguardare il potere d'acquisto, in particolare per dipendenti e pensionati devono e dovranno risultare adeguati alla crescente inflazione determinata negli ultimi anni.
Le forze Politiche e Sociali del Paese hanno inoltre il dovere di adoperarsi al fine di garantire tranquillità e stabilità occupazionale. È importante una seria politica di contenimento dei prezzi dei beni di maggior consumo bloccando speculazioni da parte degli intermediari ed agendo, infine, sul "paniere ISTAT", inquinato da beni di consumo non di interesse sociale (come elettrodomestici, tv, videoregistratori ecc.) che contribuiscono ad abbassare il tasso di inflazione da utilizzare come riferimento per l'aumento delle retribuzioni, allontanandolo al ribasso da quello reale. Giova infine ricordare che il prelievo fiscale, nel nostro Paese, proviene, per oltre il 70%, dai prelievi alla fonte per i lavoratori dipendenti e pensionati.
In un clima di diffusa sfiducia e di difficile dialogo, Confindustria, intende rivedere la struttura della contrattazione, nazionale o aziendale, con proposte che penalizzano fortemente il recupero del potere di acquisto degli stipendi rispetto all'inflazione.
Nel documento di Confindustria si chiede che i salari e gli stipendi non vengano adeguati all'andamento del costo della vita, già con indici penalizzati, ma il tutto dovrebbe essere subordinato alla produttività del settore o a quella aziendale.
Inoltre il documento prevede che l'inflazione importata sia depurata dagli aumenti energetici, questo significa 1% in meno di copertura salariale, e che il calcolo degli aumenti contrattuali si effettui rispetto a un valore medio più basso di quello attuale. Ciò comporterebbe una riduzione del 30% degli aumenti contrattuali.
Viene prevista anche la possibilità di deroghe aziendali all'applicazione dei Contratti Nazionali, sia per parti economiche sia per parti normative!
È evidente che, qualora si affermasse, il nuovo modello contrattuale costituirebbe un pericoloso precedente anche per il nostro settore dove, invece, intendiamo procedere con la massima convinzione e nella più ampia unità sindacale, al rinnovo, in tutte le Aziende e Gruppi, delle Contrattazioni Integrative Aziendali e al rinnovo tempestivo del Contratto Nazionale di Lavoro che scade nel dicembre del 2009.
SNFIA in piena coerenza con le posizioni da sempre attuate lascia ai propri iscritti libertà di adesione allo sciopero proclamato per venerdì 12 p.v.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Milano, 10 dicembre 2008

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Fondo Unico Nazionale LTC - LONG TERM CARE

Il CCNL, nel suo articolo 88, per la disciplina dei rapporti fra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente, stipulato in data 18.7.2003, prevede l'istituzione di un fondo contro i rischi di non autosufficienza, fondo il cui finanziamento è a totale carico delle aziende.
Attualmente il Fondo garantisce una prestazione consistente in una rendita annua pari a 12.235 Euro, pagabile al verificarsi dello stato di non autosufficienza dell'affiliato/beneficiario e finché rimanga in vita in tale stato.
Gli affiliati/beneficiari del Fondo, cioè coloro che hanno diritto alle prestazioni, sono tutti i dipendenti delle imprese di assicurazione o enti che adottano il CCNL del 18.7.2003 ed in servizio al 1.1.2004 o successivamente assunti ed il personale andato, o accompagnato, in pensione con contratto assicurativo, sempre dalla stessa data. Si resta quindi affiliato al Fondo per tutta la vita se si va in quiescenza con il suddetto CCNL o rinnovi successivi.
Se per il personale in servizio non è previsto alcun obbligo di informazione al Fondo, essendo ciò di competenza delle imprese, il personale in quiescenza invece deve inviare, entro il 31.12 di ogni anno, una dichiarazione di esistenza in vita oppure collegarsi al sito del Fondo, www.ltc.ania.it, e accedendo all'apposita sezione "I BENEFICIARI - Dichiarazione di esistenza in vita" inserire nome, cognome, data di nascita e codice fiscale. Se non si effettua tale comunicazione si rischia di ottenere una prestazione ridotta del 20% rispetto a quella prevista.
È quindi importante effettuare tale dichiarazione anche per verificare se l'impresa di cui si faceva parte ha a suo tempo comunicato correttamente all'ANIA l'uscita dal servizio di chi è andato in quiescenza.
Se si vuole ottenere maggiori informazioni sul funzionamento del fondo, ci si può collegare al sito www.ltc.ania.it.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Milano, novembre 2008

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COMUNICATO

In data 2/1/08 le Segreterie Nazionali avevano emesso un comunicato nel quale si contestava l'effettuazione di trattenute sulle buste paga, relative al contributo versato dalle aziende al Fondo Unico Nazionale L.T.C..
La normativa relativa al trattamento fiscale dei contributi versati, dai datori di lavoro al Fondo L.T.C., ha subito un evoluzione che, allo stato, li classifica quali contributi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, secondo un'interpretazione prevalente.
Tali contributi fruiscono, pertanto, del regime di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, nel rispetto della regolamentazione e dei limiti di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR.
I limiti di cui sopra, pari a € 3.615,20, sono comprensivi di tutti i contributi versati ad altri enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali, come stabilito all'art. 10, comma 1, lett. c - ter, del TUIR.

LE SEGRETERIE NAZIONALI
FIBA/CISL FISAC/CGIL FNA SNFIA UILCA

Milano, 28 ottobre 2008

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CASSA INTEGRAZIONE

Le Segreterie Nazionali accolgono in modo molto positivo la decisione del Governo di ritirare il decreto legislativo volto ad introdurre la cassa integrazione nel settore assicurativo.
La forte contrarietà espressa unitariamente dalle Organizzazioni sindacali di categoria, supportate dalle Confederazioni, dalle Imprese e dai Lavoratori stessi, ha portato il Governo a ritirare il provvedimento che avrebbe arrecato gravi danni al settore che, sino ad ora, ha avuto la capacità di gestire i processi d'integrazione e riorganizzativi, senza ricadute traumatiche sui Lavoratori.
Le Segreterie Nazionali hanno altresì richiesto all'Ania di rinnovare l'accordo che prevede l'applicazione di un fondo di settore nei confronti delle aziende poste in liquidazione coatta amministrativa, ricevendo dall'Associazione delle Imprese risposta affermativa.
Il risultato positivo, che le Organizzazioni sindacali hanno conseguito e che a breve dovrà trovare ulteriore conferma nei provvedimenti legislativi degli organismi istituzionali, non deve far abbassare la guardia. Le Organizzazioni sindacali mantengono alto il livello di attenzione e riconfermano l'impegno alla più ferma opposizione nei confronti dell'introduzione di misure non concordate nel settore e lontane dall'esperienza e dai positivi livelli di contrattazione del comparto assicurativo.

LE SEGRETERIE NAZIONALI
FIBA/CISL FISAC/CGIL FNA SNFIA UILCA

Roma, 22 Giugno 2007

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COMUNICATO UNITARIO
Cassa Integrazione nel settore assicurativo: "NO!"

Le OO.SS. del settore non condividono la scelta del Governo che, attraverso un decreto legislativo, intende introdurre la cassa integrazione nel settore assicurativo.

Tale provvedimento si configura come una compensazione impropria rispetto alla bocciatura da parte della commissione Europea dell'esclusione del cuneo fiscale al settore assicurativo, introdotto ora contestualmente alla cassa integrazione.

Le OO.SS. ritengono che gli strumenti in essere del settore Assicurativo hanno consentito e possono consentire in futuro di affrontare in modo adeguato eventuali problemi occupazionali, senza dover fare ricorso alla cassa integrazione.

Appare poi del tutto improprio e inaccettabile che siano i lavoratori delle assicurazioni ad esser penalizzati con la trattenuta dello 0,30% sulle retribuzioni per concorrere al finanziamento della cassa integrazione, a recupero del mancato gettito fiscale conseguente all'introduzione del cuneo.

Le OO.SS. si riservano ogni azione utile per contrastare questa decisione e per riaffermare, anche nel rinnovo in corso del CCNL, gli strumenti vigenti di tutela occupazionale e di gestione dei processi di riorganizzazione aziendale in un settore che continua a registrare continui incrementi di utili.

LE SEGRETERIE NAZIONALI
FIBA/CISL FISAC/CGIL FNA SNFIA UILCA

Roma, 28 maggio 2007

 

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