Logo

Contratto Nazionale
17 settembre 2007
PARTE 1 - Norme specifiche per i Funzionari

ART. 123

    La presente Sezione Seconda contiene le disposizioni specifiche per i Funzionari.

ART. 124

È Funzionario colui al quale l'Impresa, per l'importanza e l'autonomia delle funzioni e della conseguente responsabilità, attribuisca con apposita lettera tale qualifica.

La categoria è articolata in tre gradi di cui il 3° è quello superiore. I gradi sono assegnati in ragione della diversa importanza delle funzioni attribuite dall'Impresa nella concreta organizzazione aziendale anche in funzione del livello di professionalità acquisita.

Spetta comunque la qualifica di:

- Funzionario di 1° grado: ai gerenti di Agenzia in economia, ai vice gerenti muniti di procura, ai procuratori di Agenzia in economia, nonché a coloro che siano preposti in via permanente, quali responsabili, ad attività di coordinamento, pianificazione e controllo, di più capi ufficio come definiti al profilo a) della posizione organizzativa 3 - 6° livello retributivo – dell’Area professionale B o di più lavoratori che svolgano mansioni per le quali è previsto l’inquadramento nell’Area professionale B posizione organizzativa 3 – 6° livello retributivo.

- Funzionario di 2° grado: a coloro che siano preposti in via permanente, quali responsabili, ad attività di coordinamento, pianificazione e controllo di uno o più Funzionari e ai Gerenti di Agenzia in economia ove operino non meno di 10 dipendenti amministrativi.

- Funzionario di 3° grado: a coloro i quali siano preposti in via permanente, quali responsabili, ad attività di coordinamento, pianificazione e controllo di uno o più Funzionari di 2° grado, anche se operante in periferia.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al personale incaricato di reggere agenzie in temporanea gestione diretta.

Torna alla sezione Contratti
Torna alla sezione Contratti


ART. 125

L'assunzione dei Funzionari viene effettuata in conformità alle disposizioni di legge. Essa è fatta a tempo indeterminato, salvo quanto disposto dal D. Lgs. 6 settembre 2001 n. 368.

Raccomandazione dell'ANIA alle Imprese - In relazione alla richiesta riguardante la preferenza nell'assunzione dei figli di ex Funzionari deceduti in servizio, pensionati, o cessati a causa di malattia o infortunio, l'ANIA raccomanda alle Imprese di considerare, nell'eventualità di nuove assunzioni di personale, le richieste di occupazione dei figli, purché i figli stessi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione.


ART. 126

All'atto dell'assunzione l'Impresa comunicherà all'interessato per iscritto:

1. la data di assunzione in servizio e la sede di lavoro;
2. la durata dell'eventuale periodo di prova;
3. il grado assegnato;
4. il trattamento economico;
5. l'oggetto e l'ampiezza dell'eventuale procura.
In caso di nomina a Funzionario l'Impresa comunicherà per iscritto i dati di cui ai punti 3, 4 e 5, nonché le funzioni attribuite.

Nota a verbale - All'atto dell'assunzione l'Impresa consegnerà una copia del presente contratto e dell'eventuale contratto aziendale al Funzionario che ne rilascerà ricevuta.

Torna alla sezione Contratti
Torna alla sezione Contratti


NOMINA A FUNZIONARIO DI 1° GRADO
ART. 127

Per quanto riguarda la tabella stipendiale, l'inserimento avviene nella classe stipendiale di importo uguale o, in mancanza, immediatamente superiore a quello percepito all'atto dell'inserimento, previa maggiorazione di quest'ultimo di un importo corrispondente a quello dello scatto successivo. L'anzianità di scatto viene conservata, salvo il caso in cui il vantaggio risulti superiore a due scatti.

Nel caso di passaggio da una classe triennale ad una classe biennale vengono conservati due terzi dell'anzianità di scatto.

Nel caso di passaggio da una classe triennale ad una classe quadriennale vengono considerati quattro terzi dell’anzianità di scatto maturata.

Per quanto attiene l'indennità di carica (allegato 2/C per il personale già alle dipendenze dell’Impresa alla data di stipula del C.C.N.L. 18.12.1999, allegato 2/D per il personale assunto successivamente a tale data), l'inserimento avviene nella prima classe.


PASSAGGIO DI GRADO
ART. 128

In caso di passaggio da un grado di Funzionario al grado successivo, il passaggio dall'indennità di carica del grado di provenienza all'indennità di carica del grado successivo avverrà con inserimento nella medesima classe, conservando l’anzianità di scatto maturata.

Torna alla sezione Contratti
Torna alla sezione Contratti


ART. 129

L'Impresa potrà concedere ai Funzionari, a proprio giudizio, anticipi negli scatti di trattamento economico tabellare.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 119.


ORARIO DI LAVORO
ART. 130

Per l'orario di lavoro, i Funzionari si uniformeranno alle disposizioni in materia attuate dall'Impresa, in quanto a loro applicabili.

Torna alla sezione Contratti
Torna alla sezione Contratti


ART. 131

Il Funzionario può, per ragioni di servizio, entrare e trattenersi nei locali dell'Impresa fuori dell'orario normale.


ART. 132

Fermo quanto disposto dall'art. 27 per quanto riguarda i Funzionari iscritti ad una delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto o che comunque abbiano conferito specifico mandato alla stessa, in caso di contestazione di fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare, l'interessato potrà richiedere la costituzione di un'apposita Commissione paritetica perché esprima il proprio parere in proposito.

La richiesta dovrà essere presentata entro 5 giorni dall'avvenuta contestazione dei fatti.

La Commissione sarà composta da rappresentanti dell'Azienda in numero non superiore a 2, e da altrettanti rappresentanti sindacali aziendali dell'Organizzazione Sindacale prescelta o, in mancanza, da Funzionari dell'Azienda designati dalla stessa Organizzazione Sindacale. In mancanza anche di questi ultimi, l’Organizzazione Sindacale designerà dei rappresentanti territoriali.

La Commissione si riunirà entro 5 giorni dalla richiesta di costituzione ed esprimerà il proprio parere entro i successivi 5 giorni.

Ricevuto il parere della Commissione, l'Impresa, qualora decidesse di adottare il provvedimento disciplinare, lo comunicherà all'interessato.

Torna alla sezione Contratti
Torna alla sezione Contratti


ART. 133

L'assistenza integrativa malattia per i Funzionari è disciplinata dalle norme contenute nell'apposito accordo.


ART. 134

L'Impresa può inviare il Funzionario in missione temporanea fuori residenza o zona.

Il rifiuto senza giustificato motivo di uniformarsi alle disposizioni ricevute o di recarsi alla destinazione fissata nel tempo assegnato costituisce violazione dei doveri di comportamento previsti dall'art. 100.

Al Funzionario, inviato in missione per un periodo non inferiore a 2 settimane consecutive, compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in famiglia ogni 7 gg. in coincidenza col fine settimana.

Nota a verbale - Le Parti si danno atto che al Funzionario in missione verranno comunque assegnate funzioni equivalenti.


ART. 135

Il trasferimento della sede di lavoro per iniziativa dell'Impresa, che determini il cambiamento di residenza del Funzionario, dà luogo al pagamento di quanto segue:

a) il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, seguendo la via più breve, per il Funzionario ed i familiari conviventi, ivi compreso il convivente more uxorio;

b) il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del mobilio e del bagaglio e per la relativa assicurazione;

c) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione, per un periodo massimo di 6 mesi;

d) il rimborso, per un periodo non superiore ad un anno, della maggior spesa effettivamente sostenuta nella località di destinazione per l'eventuale differenza di canone di locazione per un alloggio di tipo analogo a quello occupato nella sede di origine. Nel caso in cui quest’ultimo fosse di proprietà del lavoratore, l’eventuale maggior spesa nella sede di destinazione verrà calcolata con riferimento al canone di locazione medio di mercato applicabile all’abitazione di provenienza;

e) una indennità "una tantum", a copertura di tutte le altre spese, pari a due mensilità di stipendio, elevata a tre per chi abbia familiari conviventi, ivi compreso il convivente more uxorio;

f) il rimborso della somma eventualmente corrisposta dal Funzionario ad un'agenzia immobiliare per la ricerca di un alloggio in locazione, sempre che l'agenzia sia scelta di comune accordo.

In caso di acquisto di una nuova abitazione, verrà riconosciuta priorità al dipendente trasferito che ne faccia richiesta nell’ottenimento dei prestiti e/o delle agevolazioni eventualmente previste dal C.I.A. in tema di mutui agevolati per l’acquisto della prima casa, anche qualora sia già stata raggiunta la capienza massima ivi prevista. Qualora non vi siano previsioni contrattuali al riguardo, l’Impresa si attiverà presso un istituto bancario di sua fiducia, per far ottenere al dipendente la concessione di un mutuo a tasso agevolato.

Nel caso di morte del Funzionario che si verifichi entro cinque anni dal trasferimento, l'Impresa rimborserà le eventuali spese di rientro della famiglia alla sede originaria.

L'Impresa non è tenuta ad alcun pagamento nel caso in cui il trasferimento avvenga a seguito di accoglimento di domanda del Funzionario.

Agli effetti del presente articolo la convivenza more uxorio va comprovata da documentazione ufficiale.

Torna alla sezione Contratti
Torna alla sezione Contratti


ART. 136

L'Impresa, soltanto per imprescindibili motivate esigenze di servizio, può frazionare i periodi di ferie superiori a 20 giorni lavorativi per i Funzionari di cui al punto 1), lett. A) del precedente art. 33, a giorni 24 lavorativi per i Funzionari di cui al punto 2), lett. A) dello stesso art. 33, purché uno dei due periodi non sia inferiore rispettivamente:

a 18 giorni lavorativi, nel primo caso;

a 21 giorni lavorativi nel secondo caso.

L'Impresa può richiamare l'assente prima del termine del periodo di ferie, quando necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del Funzionario di completare le ferie in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso delle spese incontrate per il fatto dell'anticipato ritorno.

Il frazionamento delle ferie può essere concesso anche a richiesta del Funzionario, sempreché le esigenze del servizio lo consentano.


FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ART. 137

Ferme le disposizioni di cui all'art. 66, in quanto riferibili ai Funzionari, l'Impresa, in relazione alle esigenze aziendali, curerà in modo particolare l'aggiornamento professionale dei Funzionari in relazione alle responsabilità loro affidate, al fine di:

1. contemperare le esigenze:
a) dell'Impresa, relativamente a ciò che questa ritiene che in via immediata i Funzionari debbano assorbire ed acquisire in aderenza agli obiettivi aziendali del momento;
b) dei Funzionari, relativamente ai temi di più ampio respiro che possano a questi interessare, in una visione prospettica legata alla loro utilizzazione in ruoli più elevati, anche nell'ambito dei mutamenti della realtà sociale, economica e politica influenti sull'attività assicurativa;

2. favorire l'accesso dei Funzionari alle nuove strutture emergenti dall'apertura dell'Impresa verso nuovi interessi.

L’Impresa valuterà ed agevolerà progetti individuali formativi indirizzati all’ampliamento ed all’aggiornamento delle conoscenze professionali individuali collegate al ruolo.

Torna alla sezione Contratti
Torna alla sezione Contratti


ART. 138

Con riferimento alla formazione professionale del personale impiegatizio, l'Impresa - ivi compreso quello assunto mediante contratto di apprendistato in sede di analisi dei bisogni formativi e di definizione dei piani di formazione, solleciterà eventuali suggerimenti dei Funzionari responsabili delle aree interessate ai progetti di formazione in funzioni propositive.

Inoltre, in sede di realizzazione dei predetti progetti di formazione, compatibilmente con le scelte effettuate in tema di docenti (esterni o interni), l'Impresa coinvolgerà di norma nello svolgimento dei corsi quei Funzionari che, per le specifiche conoscenze maturate, siano in grado di fornire un significativo apporto di competenza e conoscenze tecniche.


ART. 139

Con riferimento al ruolo svolto dai Funzionari in relazione allo sviluppo e all'attuazione degli obiettivi dell'Impresa, le Parti concordano sull'opportunità di utilizzare appositi strumenti informativi idonei a fornire agli interessati gli elementi necessari per il più adeguato svolgimento dei compiti affidati.

Pertanto, una volta all'anno le Imprese terranno un incontro con i propri Funzionari nel corso del quale verranno fornite fra le informazioni indicate all'art. 7, quelle che riconducono al ruolo e alla professionalità propri di tali collaboratori, arricchite da eventuali altre informazioni, sempre funzionalmente legate al ruolo ed alla professionalità dei Funzionari.

In occasione di tale incontro, inoltre, le Imprese forniranno informazioni relative ai principi generali utilizzati per determinare gli avanzamenti professionali, al fine anche di promuovere il contributo dei Funzionari sulle problematiche in oggetto.

L'Impresa favorirà la possibilità di incontri periodici tra Funzionari - anche coordinati da rappresentanti dell'Impresa stessa - nel corso dei quali, nell'intento di favorire il collegamento fra i vari settori e la razionalizzazione del lavoro, i Funzionari stessi potranno esporre ai colleghi i problemi e le esigenze dei rispettivi settori di appartenenza.

Torna alla sezione Contratti
Torna alla sezione Contratti


ART. 140

Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti ai punti b), c), e) ed f) del precedente art. 70, i termini di preavviso sono così fissati:

1. per i Funzionari che hanno superato il periodo di prova e non hanno ancora compiuto 25 anni di servizio effettivo: mesi 7;

2. per i Funzionari che hanno compiuto 25 anni di servizio effettivo: mesi 10.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro previsto al punto a) del precedente art. 70 il preavviso è di un mese.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza del termine di preavviso deve corrispondere all'altra parte l'indennità sostitutiva.

Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l'Impresa è tenuta ad accordare al Funzionario adeguati permessi, con un massimo di due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.

Il periodo di preavviso è considerato come servizio; qualora, peraltro, il preavviso venga consensualmente sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all'atto dell'effettiva cessazione del servizio.


ART. 141

Ferme restando le vigenti disposizioni di legge o di contratto in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, nelle Imprese nelle quali sono stabiliti, per contratto collettivo o per regolamento aziendale oppure per delibera consiliare, limiti di età diversi in relazione alla categoria di personale, il limite massimo di età raggiungibile dal Funzionario sarà determinato almeno in misura intermedia (con arrotondamento all'anno per eccesso) tra il limite massimo previsto per i Dirigenti e quello previsto per gli impiegati. Restano salvi gli eventuali limiti massimi più favorevoli in precedenza stabiliti da contratti collettivi, regolamenti aziendali o delibere consiliari.


ART. 142

Al Funzionario inquadrato fra il personale amministrativo e addetto successivamente all'organizzazione produttiva e/o alla produzione saranno applicate le norme del presente contratto integrate da quelle del contratto che disciplina i rapporti con il personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione, in quanto applicabili.

Il trasferimento all'organizzazione produttiva o alla produzione del Funzionario, non potrà avvenire se non per accordo tra l'Impresa ed il Funzionario medesimo.

Torna alla sezione Contratti
Torna alla sezione Contratti


ALLEGATO n. 5

A C C O R D O
PER L'ASSISTENZA SANITARIA
DEI FUNZIONARI DELLE IMPRESE ASSICURATRICI
(del 18 luglio 2003 come modificato in data 17 settembre 2007)

tra

Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA),

e

FIBA/CISL, FISAC/CGIL, F.N.A., SNFIA e UILCA,

premesso che nel C.C.N.L. 18 dicembre 1999 è contenuta la seguente premessa:

- nel C.C.N.L. 18 dicembre 1999 è contenuta la seguente premessa:

- il miglioramento delle prestazioni già riconosciute dall'accordo per l'assistenza sanitaria dei funzionari delle Imprese assicuratrici del 6 dicembre 1994 si è reso possibile attraverso l'utilizzo di un importo pari alla somma dello 0.50% della retribuzione media prevista dal C.C.N.L. più l'equivalente di otto ore di lavoro;

- che le predette otto ore costituiscono l'equivalente delle ore di permesso riconosciute al restante personale dal comma 1 dell'art. 38 del C.C.N.L. 18 dicembre 1999 e che, pertanto, in caso di emanazione di norme generali in tema di riduzione di orario, il necessario riassorbimento avverrà tramite interventi sul trattamento di assistenza sanitaria;

si è convenuto quanto segue:

ART.1

Il presente accordo si applica ai Funzionari alle dipendenze delle Imprese di assicurazione ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro 17/09/2007.


ART.2

Ai Funzionari di cui all'art. 1 viene riconosciuta una forma di assistenza sanitaria da attuarsi con una polizza assicurativa che sarà stipulata dall'Impresa da cui il Funzionario dipende e sarà a carico dell'Impresa medesima, ovvero tramite la costituzione di una Cassa di Assistenza o con altre forme atte ad ottenere uguali risultati..

Torna alla sezione Contratti
Torna alla sezione Contratti


ART.3

L'assistenza sanitaria di cui al presente accordo riguarda anche i familiari a carico del Funzionario - intendendosi per tali quelli per i quali il Funzionario ha diritto alla detrazione per carichi di famiglia ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - e il convivente more uxorio che non abbia un reddito complessivo superiore al limite indicato al comma terzo del predetto articolo del testo unico delle imposte sui redditi e successive integrazioni e modificazioni.

Le sole prestazioni di cui al punto 1) della lettera A) dell'art. 4 del presente accordo, sono estese al coniuge del Funzionario anche se non a carico, purché lo stesso sia convivente, o al convivente more uxorio che non godano di un reddito annuo lordo superiore a € 32.000,00. Inoltre le sole prestazioni di cui al punto 2) della lettera A) dell'art. 4 del presente accordo, sono estese, al coniuge del Funzionario anche se non a carico, purché lo stesso sia convivente, o al convivente more uxorio che non godano di un reddito annuo lordo superiore a € 23.000,00. Al 1° gennaio d'ogni anno, detti importi si intendono adeguati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel mese di dicembre dell'anno precedente rispetto al dicembre dell'anno precedente ancora.

Agli effetti dell'applicazione dei precedenti commi si fa riferimento all'entità del reddito percepito alla data del 1° gennaio dell'anno in cui vengono effettuati i rimborsi.

Il riconoscimento dell'assistenza sanitaria al convivente more uxorio presuppone che non sussista, o non sussista più, vincolo matrimoniale del Funzionario. Agli effetti di quanto stabilito dal presente articolo, la convivenza more uxorio va comprovata da documentazione ufficiale; il Funzionario che richiede l'assistenza per il convivente deve annualmente rilasciare all'azienda apposita dichiarazione della quale si assume tutte le responsabilità.

Torna alla sezione Contratti
Torna alla sezione Contratti


ART.4

L'assistenza sanitaria di cui al presente accordo comporta il rimborso delle spese sostenute per le seguenti prestazioni, con le modalità e nei limiti in appresso indicati:

A) RICOVERI DI MEDICINA O CHIRURGIA ED INTERVENTI CHIRURGICI AMBULATORIALI

Ricoveri per c. d. "grandi interventi", intendendosi per tali quelli indicati all'allegato 1 del presente accordo:

- rimborso di quanto speso a qualsiasi titolo per il ricovero e/o l'intervento;
- rimborso delle spese sostenute per accertamenti diagnostici, compresi gli onorari ai medici, effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura nei 90 giorni precedenti il ricovero, nonché delle spese rese necessarie dall'intervento chirurgico - sostenute nei 90 giorni successivi al termine del ricovero - per esami, medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, incluso il noleggio dei macchinari per la fisioterapia e dei supporti ortopedici.

Con il limite massimo per anno assicurativo, per persona e per nucleo familiare, di EU 230.000,00.

Altri ricoveri per malattia e infortunio (diversi da quelli di cui al punto 3) ed interventi chirurgici ambulatoriali:

- rimborso delle spese relative al ricovero e/o all'eventuale intervento chirurgico (retta di degenza, onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista, spesa camera operatoria, assistenza infermieristica, medicinali, medicazioni, esami, ecc.);
-in caso di ricovero, anche giornaliero, con o senza intervento chirurgico, rimborso delle spese per accertamenti diagnostici, compresi gli onorari ai medici, effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura nei 90 giorni precedenti il ricovero, nonché delle spese rese necessarie dall'intervento chirurgico - sostenute nei 90 giorni successivi al termine del ricovero - per esami, medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, incluso l'acquisto di piccoli supporti ortopedici o il noleggio di altri supporti o apparecchiature necessarie dalla patologia.

Con il limite massimo giornaliero, per i casi di ricovero, di EU 330,00 a persona per retta di degenza e con il limite massimo per anno assicurativo, per il complesso delle prestazioni, per nucleo familiare di Eu 115.000,00.

Parto:

a) Parto normale:

- rimborso delle spese di degenza nel limite massimo di EU 330,00 giornaliere;
- rimborso di tutte le altre spese (onorario medico ostetrico, assistenza pediatrica, ostetrica, ecc.) nel limite massimo di EU 2.300,00;

b) Parto cesareo e gravidanza extra uterina: rimborso delle spese sostenute nelle stesse misure e con gli stessi limiti previsti per i ricoveri di chirurgia di cui al precedente punto 2).

4) Altre prestazioni:

rimborso, con il limite massimo per anno assicurativo, per nucleo familiare, di Eu 3.500,00 al 80% delle spese extraospedaliere sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie e specialistiche:

agopuntura prestata da medico specialista, angiografia, bilancio ormonale, colposcopia, diagnostica radiologica, dialisi, doppler, ecografia (per non più di tre esami annui), ecocardiografia, elettrocardiografia, elettroencefalografia, endoscopia, laserterapia, logopedia, mammografia, mineralogia ossea computerizzata, pap test, risonanza magnetica nucleare, scintigrafia, TAC, telecuore, tomografia ad emissione di positroni, urografia nonchè per acquisto/noleggio di apparecchi protesici (esclusi occhiali, lenti e protesi dentarie) e per la visita del medico specialista che abbia prescritto la prestazione sanitaria di cui sopra; i rimborsi relativi alla prestazione sanitaria ed alla visita specialistica devono essere richiesti congiuntamente;

nell'ambito del plafond sopra indicato sub a) e con il limite massimo di Eu 300,00 annui, è previsto per il solo funzionario un check-up diagnostico preventivo sulla base di una prescrizione medica. Qualora a livello aziendale esistano protocolli per l'effettuazione del check-up, in tale sede dovranno essere individuati i necessari adattamenti e coordinamenti applicativi;

rimborso al 100% del ticket pagato per le suddette prestazioni rese dal SSN

rimborso integrale delle spese sostenute per le terapie relative a malattie oncologiche (cobaltoterapia, ecc.) con il limite massimo per anno assicurativo e per nucleo familiare, di Eu 17.500.

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE

Rimborso delle spese sostenute per prestazioni odontoiatriche entro i limiti previsti per ciascuna prestazione dalla allegata tabella (all. 2 al presente accordo), con il limite massimo, per anno assicurativo per il complesso delle prestazioni riferite al nucleo familiare, pari a Eu 1.750,00, aumentato di Eu 950,00 per i primi due carichi familiari e di Eu 400,00 per ciascuno dei carichi familiari successivi. In alternativa al trattamento di cui al 1° comma, al Funzionario che ne faccia esplicita richiesta all'atto della presentazione della prima notula di rimborso nell'anno, verranno rimborsate, entro i limiti massimi indicati al 1° comma, le spese effettivamente sostenute con una franchigia assoluta del 20%.

Torna alla sezione Contratti
Torna alla sezione Contratti


ART. 5

Sono in tutti i casi escluse dal rimborso le spese relative a:

- malattie mentali in tutti i casi in cui esse diano luogo a trattamento sanitario obbligatorio ai sensi degli artt. 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- malattie tubercolari in fase attiva assistibili dall'INPS;
- intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di allucinogeni nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti. Sono comunque rimborsabili le spese per cure di disintossicazione e relativi ricoveri nei limiti previsti dal punto 2 lettera A dell'art 4;
- psicoterapia non curata da medico specialista e psicoanalisi;
- chirurgia plastica a scopo estetico (salvo quella a scopo ricostruttivo);
- agopuntura non effettuata da medico;
- infortuni sofferti in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o simili;
- in caso di ricovero, le spese sostenute per l'uso del telefono, della radio e della televisione;
- in caso di prestazioni effettuate all'estero, le spese di viaggio e quelle sostenute dall'eventuale accompagnatore.


ART.6

Agli effetti del rimborso di cui al presente accordo gli esami di laboratorio, radiologia e terapia fisica, le prestazioni di riabilitazione nonché i ricoveri od interventi chirurgici ambulatoriali debbono essere prescritti dal medico.

Torna alla sezione Contratti
Torna alla sezione Contratti


ART.7

Gli aventi diritto all'assistenza di cui al presente accordo debbono regolare direttamente le prestazioni sanitarie ad essi rese e debbono, entro 180 giorni da quello di fine malattia, presentare per il rimborso la documentazione giustificativa delle spese sostenute. In caso di decesso del Funzionario la documentazione deve essere presentata dagli eredi entro 180 giorni da quello del decesso.

La richiesta di rimborso deve essere presentata dal Funzionario, per il tramite della Direzione dell'Impresa dalla quale dipende, alla compagnia assicuratrice presso la quale è stata stipulata la polizza di assistenza sanitaria di cui all'art. 2 .


ART. 8

La documentazione delle spese deve essere intestata al Funzionario o al familiare.


ART.9

Il Funzionario è tenuto a chiedere agli organi competenti ed a riversare alla compagnia assicuratrice qualsiasi rimborso che sia previsto a suo favore dalla legislazione nazionale o regionale sul Servizio Sanitario Nazionale.

Torna alla sezione Contratti
Torna alla sezione Contratti


ART. 10

Le prestazioni di cui all'art. 4, lettera A) punto 1), e punto 4) lett. c) della presente garanzia sanitaria con i massimali ed alle condizioni ivi previsti, nonché quelle di diagnostica (angiografia, endoscopia, risonanza magnetica nucleare, scintigrafia, tac, telecuore, tomografia ad emissione di positroni) e le rilevanti terapie (dialisi e laserterapia) nel limite massimo per anno assicurativo e per nucleo familiare di € 3.500,00 sono estese ai Funzionari cessati dal servizio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, esclusi i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, abbiano maturato il diritto alla pensione del regime obbligatorio, ovvero qualora questo diritto maturi entro 12 mesi dalla data di cessazione, per un periodo di due anni successivi la data di cessazione. In caso di decesso del funzionario detta disciplina decade.

La disciplina di cui al presente articolo assorbe fino a concorrenza eventuali trattamenti di ultrattività già esistenti in ciascuna Impresa.


ART. 11

 Gli allegati formano parte integrante del presente accordo.


ART. 12

Il presente accordo, limitatamente ai massimali, decorre dal 1° gennaio 2008, fermo quanto previsto dall'art. 3 comma terzo che precede. Esso viene considerato dalle Parti pertinente alla parte economica e scadrà contestualmente al presente contratto il 31 dicembre 2009, intendendosi pertanto tacitamente rinnovato per un periodo di quattro anni e così successivamente di quattro in quattro in assenza di disdetta formale di una delle due Parti sei mesi prima della scadenza.

Dichiarazione delle Parti
Le Parti si danno atto che gli importi recati nel presente accordo tengono conto, tra l'altro, anche dei tassi di inflazione programmati.


Allegato n. 1

PRESTAZIONI PER GRANDI INTERVENTI

Per grandi interventi s'intendono quelli per i quali la tariffa minima, approvata con D. P. R. 28 dicembre 1965, n. 1763, prevede per il chirurgo operatore un onorario non inferiore a Eu 41,32.

Sono, inoltre, comprese fra le prestazioni di cui sopra anche le seguenti, per le quali l'onorario del chirurgo operatore, previsto dalla tariffa minima approvata con Decreto 1965 n. 1763, è inferiore a Eu 41,32.

- cateterismo cardiaco dx e sin.;
- aortografia;
- cardioangiografia;
- pericardiotomia;
- tutta la chirurgia per la tbc, salvo il pneumotorace, toracoscopia, l'aspirazione ed il drenaggio;
- toracotomia esplorativa;
- tumori bronchiali per via endoscopica;
- tumori maligni della sottomascellare;
- adenomi della tiroide;
- faringotomia ed esofagotomia;
- gastrotomia, gostrostomia, enterotomia;
- trapanazione cranica con puntura ventricolare;
- angiografia cerebrale;
- pneumoencefalografia;
- colostomia per Megacolon;
- amputazione grandi segmenti (ortopedia);
- prelievo per trapianto (ortopedia);
- osteosintesi grandi segmenti;
- ricostruzione tetto cotiloideo.

Per interventi non indicati nella tariffa si farà riferimento ai casi analoghi o similari per gravità di intervento.

Allegato n. 2

TARIFFE PER L'ASSISTENZA ODONTOIATRICA
PER I FUNZIONARI DELLE IMPRESE ASSICURATRICI

DIAGNOSTICA
Visita parere professionale in studio EU 23
Visita a domicilio del paziente
- diurna:
EU 40
- notturna: EU 51

RADIOGRAFIA
Radiografia endorale EU 29
Radiografia extraorale EU 34
Scialografia EU 40
Arcata dentaria completa EU 122

ANESTESIA
Anestesia locale plessica EU 23
Anestesia tronculare EU 29

CHIRURGIA
Alveolite - emorragia postestrattiva (per seduta) EU 18
Avulsione dentaria o radice di dente semplice EU 40
Avulsione dentaria indaginosa EU 122
Avulsione di un dente in inclusione ossea EU 144
Piccoli interventi di chirurgia orale (incisione ascesso endorale, sequestrectomia, ecc.) EU 34
Apicectomia (cura del canale a parte) EU 111
Intervento chirurgico preprotesico (per ogni arcata) EU 111
Biopsia da EU 29  a  EU 45
Chirurgia implantologica per ogni elemento impiantato (protesi esclusa)* EU 551

CURE CONSERVATIVE
Medicazione per carie superficiale EU 51
Devitalizzazione monoradicolare EU 84
Devitalizzazione pluriradicolare EU 106
Cura della gangrena pulpare (per seduta) EU 34
Otturazione in cemento, ossifosfato
- cavità semplice:
EU 34
- cavità combinata: EU 40
Otturazione con silicato,con amalgama o composito
- cavità semplice:
EU 73
- cavità combinata: EU 111
Cure elettromedicali (per seduta) EU 23

PROTESI FISSA
Corona stampata in acciaio EU 62
Corona stampata in oro (metallo escluso) EU 177
Corona due tempi (metallo escluso) EU 166
Corona in resina EU 172
Corona in porcellana EU 254
Corona Dawis EU 183
(*) Nota a verbale: nei casi di chirurgia implantologica con ricovero, sempre che l'intervento abbia richiesto anestesia totale, motivata da particolare e documentata patologia del paziente, il rimborso delle spese avverrà, nell’ambito del massimale previsto dall’art. 4, lett. A) punto 2) con il limite massimo per anno assicurativo per nucleo familiare di € 15.000,00.
Corona fusa (metallo escluso) EU 232
Corona Richmond (metallo escluso) EU 287
Perno moncone EU 177
Corona 3/4 (metallo escluso) EU 122
Elemento di ponte fuso in acciaio EU 67
Elemento di ponte fuso in oro (metallo escluso) EU 155
Elemento di ponte fuso in acciaio e resina EU 100
Elemento di ponte in oro e resina (metallo escluso) EU 287
Elemento di ponte fuso in oro e porcellana (punte platino) EU 353
Elemento di ponte resina EU 177
Protesi di fissazione per elemento (metallo escluso) EU 232
Intarsio a perno EU 100

Corona estetica:
- oro e resina (metallo escluso)

EU 287
- oro e porcellana (metallo escluso) EU 353
Corona in resina provvisoria EU 51
Rimozione di protesi (per corona) EU 34
Intarsi (metallo escluso) EU 210

PROTESI MOBILE
Ganci:
filo (metallo escluso)
EU 45
fusi (metallo escluso) EU 51
Apparecchio mobile in resina formato da:
- 1 elemento
EU 84
- 2 elementi EU 122
- 3 elementi EU 177
- superiore a 3 elementi EU 84
Completo inferiore in resina EU 1.211
Completo superiore in resina EU 1.211
Completo superiore e inferiore in resina EU 2.311
Scheletrato (metallo a parte) superiore a 4 elementi EU 914
Scheletrato (metallo a parte) di 4 o inferiore a 4 elementi EU 683
Attacchi - ammortizzatori - cerniere - incastro, ecc. (metallo escluso) EU 177
Ribasatura:
- diretta
EU 122
- indiretta EU 232
Riparazione semplice EU 84
Aggiunta di un elemento alle riparazioni (per elemento) EU 84

PARADENTOSI
Ablazione tartaro e pulitura denti EU 100
Cura stomatite (per seduta) EU 29
Cura chirurugica delle malattie del paradenzio (per seduta) EU 34
Gengivectomia (per ogni gruppo di 4 denti) EU 100

ORTODONZIA INFANTILE
Esame e studio su modelli EU 67
Trattamento ortodontico (compresi apparecchi fissi o rimovibili):
- 1° anno di cura  EU 1.046
- ciascun anno successivo EU 1.046

 


Torna alla sezione Contratti
Torna alla sezione Contratti

Vai alla parte 1
Norme di carattere generale

Chi siamo | Organi Statutari | Iscritti | Mobbing | Notiziesnfia
News | Comunicati | Congresso Cons.Dirett. | Contratti | Documenti | R.C.Auto | Pensionati
Ricerca | Inizio