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Contratto
Nazionale |
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ART. 1 Si intendono comprese in un'unica area contrattuale: a) le
Imprese di assicurazione e di riassicurazione, comunque denominate e regolarmente
costituite. Peraltro, in sede aziendale, a fronte di particolari esigenze potranno essere concordate con gli Organismi sindacali aziendali soluzioni meglio rispondenti alle caratteristiche del caso specifico; b) le
attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'attività assicurativa,
che vengono attualmente individuate nella gestione degli immobili d'uso,
nei CED di nuova costituzione e in quelli operanti per Imprese con modesto
numero di dipendenti nelle quali - per tale ragione e per la natura ed
il contenuto volume del portafoglio, o per altri fondati motivi - non
si giustifica più un CED all'interno delle stesse. Nota a verbale n. 2 – Per immobili d'uso si intendono gli immobili adibiti unicamente a sede principale o secondaria dell'Impresa. Nota a verbale n. 3 – Sul presupposto che la specifica disciplina prevista per le attività dei call center che richiedono un ridotto apporto di competenze assicurative offra livelli di flessibilità sostanzialmente equivalenti a quelli che caratterizzano normalmente l'offerta di servizi di outsourcing in tale ambito, le Parti pattuiscono di far rientrare nell'area contrattuale (art. 1 lett. a) le attività dei call center di cui alle Sezioni Prima e Seconda della Parte Terza della Disciplina Speciale. Peraltro, in caso di ridotte dimensioni dell'Impresa o di necessità di utilizzare tecnologie disponibili unicamente all'esterno o nel caso in cui il mantenimento di tali attività nell'area contrattuale determini un rilevante squilibrio rispetto alla loro realizzazione al di fuori dell'area stessa, attraverso un confronto in sede aziendale potranno essere concordate con gli Organismi sindacali aziendali soluzioni diverse meglio rispondenti alle caratteristiche del caso specifico. Norma transitoria - Per quanto riguarda i call center istituiti anteriormente o durante il periodo di vigenza o, comunque, di applicazione del C.C.N.L. 6 dicembre 1994 e affidati a società che non applicano il C.C.N.L. del personale dipendente da Imprese di assicurazione, prima della scadenza dei contratti fra Impresa di assicurazione e terzo fornitore, verrà aperto un confronto in sede aziendale con gli Organismi sindacali aziendali allo scopo di esaminare ipotesi, modalità e tempi di applicazione a tali call center della predetta specifica disciplina, nel rispetto delle esigenze di funzionalità e di equivalenza del call center medesimo. ART. 1BIS Le Parti, coerentemente agli assetti ed agli equilibri organizzativi/contrattuali derivanti dalla definizione dell'area contrattuale contenuta nell'art. 1 del CCNL, ribadiscono, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, che la liquidazione sinistri, per importanza e centralità, è propria dell'attività assicurativa che viene svolta dai dipendenti delle Imprese. Su tale presupposto le Parti convengono che a livello aziendale e/o di Gruppo verranno individuati momenti di monitoraggio e di verifica sulla coerenza degli assetti operativi rispetto a quanto sopra enunciato, nonché, in caso di significativi scostamenti, di confronto per concordare soluzioni coerenti (per tempi e per modalità) con quanto previsto al 1° comma del presente articolo, anche tenendo conto delle esigenze di funzionalità delle Imprese.
DATORI DI LAVORO DESTINATARI DEL CONTRATTO ART. 2 Sono tenuti ad applicare il presente contratto: con
riferimento al punto a) dell'art. 1, le Imprese di assicurazione e di
riassicurazione socie dell'ANIA che non abbiano invocato l'art. 2 dello
Statuto ANIA; Con riferimento a quanto stabilito al 3° alinea, l'impegno ad applicare il presente contratto continua a non riguardare le Società od Enti che già fossero nelle condizioni di cui al citato 3° alinea al 3.3.1991. Nota a verbale - Quanto previsto al comma 1, secondo alinea del presente articolo vale anche nei confronti dei dipendenti dei Consorzi di Imprese di assicurazione che svolgono una delle attività di cui alla lettera a) dell'art. 1. LAVORATORI/TRICI DESTINATARI DEL CONTRATTO ART. 3 Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro tra i soggetti indicati al precedente art. 2 ed il personale da essi dipendente, inquadrato ai sensi dell'art. 92 o dell'art. 146 o dell'art. 165 e che presti servizio in conformità delle norme di cui agli articoli seguenti. Il presente contratto si applicherà, altresì, ai dipendenti delle Agenzie in gestione economica nonché delle Agenzie in temporanea gestione diretta dopo che siano trascorsi 18 mesi ininterrotti di detta gestione. Il contratto
non si applica: Nota a verbale - In relazione al 2° comma del presente articolo, le Parti hanno preso atto che, in forza dell'accordo interaziendale 26 luglio 1993, il presente contratto si applica anche ai dipendenti del Consorzio Agenzia Generale INA-ASSITALIA di Roma in gestione diretta. FESTIVITA' Sono considerati festivi, oltre le domeniche, i seguenti giorni:
Nota a verbale n. 1 - Per i lavoratori/trici dipendenti della Società Cattolica di Assicurazione di Verona, in deroga alle disposizioni di carattere generale, è inoltre considerato giorno semifestivo il 12 dicembre. Nota a verbale n. 2 - Per la piazza di Venezia, in sostituzione della festività del Patrono della città, è considerato giorno festivo il 21 novembre. Nota a verbale n. 3 - In tema di festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, valgono le disposizioni di cui all'allegato 7. Nota a verbale n. 4 – Fermo restando quanto previsto dal 2° comma del presente articolo, con decorrenza 1 gennaio 2008 la giornata del 14 agosto verrà considerata interamente come permesso retribuito straordinario per tutto il personale delle Imprese. FERIE Nel corso di ogni anno solare il personale ha diritto ad un periodo di ferie retribuito della seguente durata: A. Personale
amministrativo Non sono
computabili come giorni di ferie le domeniche, i sabati e le giornate
interamente festive infrasettimanali di cui al precedente art. 30; Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche e le giornate interamente festive infrasettimanali di cui al precedente art. 30. B. Personale
addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione: C. Personale
di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale: Tale determinazione è riferita ad una prestazione del lavoratore su 5 giorni settimanali. Qualora la prestazione fosse distribuita in un diverso numero di giorni settimanali, si adatterà la disciplina a tale fattispecie. Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche, i sabati e le giornate interamente festive infrasettimanali di cui al precedente art. 30, qualora non rientranti fra le giornate ordinariamente lavorative, oltre che tutti i giorni non rientranti nello schema di distribuzione dell'orario del singolo addetto. Nell'anno di assunzione spetterà al lavoratore/trice che abbia superato il periodo di prova, un periodo di ferie pari ad un dodicesimo di quello di pertinenza di cui ai punti A., B. e C., per ogni mese intero di servizio. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore/trice avrà diritto ad un periodo di ferie corrispondente a tanti dodicesimi del periodo che gli sarebbe spettato per l'anno, quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno stesso, oppure alla corrispondente indennità sostitutiva, qualora non possa usufruire delle ferie stesse. In tal caso i giorni lavorativi di ferie verranno computati in proporzione arrotondati per eccesso o per difetto a seconda che la frazione di giorno sia rispettivamente superiore od inferiore alla mezza giornata. Le ferie devono essere di norma utilizzate nel corso dell'anno. In ogni caso il periodo di ferie va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori 2 settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, salvo termine diverso stabilito dalla contrattazione aziendale. Le eventuali ferie eccedenti rispetto ai periodi di cui al comma precedente devono essere di norma utilizzate nel corso dell'anno e comunque, salvo termini diversi previsti in sede aziendale, entro diciotto mesi dalla fine dell'anno in cui sono maturate: qualora ciò non fosse possibile, trascorso tale termine dovrà essere corrisposta l'indennità sostitutiva delle ferie residue. Per
quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed
alla produzione: la retribuzione da corrispondersi nel periodo di ferie è costituita dalla retribuzione di cui alla lettera a) dell'art. 153, nonché, per ogni giornata di ferie, da un importo pari ad 1/360.mo della quota retributiva di cui alla lettera b) del citato art. 153 dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente, rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato; in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora il lavoratore/trice non possa usufruire delle ferie, la relativa indennità sostitutiva sarà determinata con lo stesso criterio previsto per la determinazione della retribuzione spettante nei periodi di ferie di cui al precedente alinea; nell'anno di assunzione, l'importo relativo alla quota retributiva dei compensi provvigionali sarà determinata a fine anno in tanti 360.mi - quanti sono i giorni di ferie spettanti - della quota retributiva, di cui alla lettera b) dell'art. 153, dei compensi provvigionali pagati nell'anno rapportando ad anno il minor tempo di servizio prestato; Per quanto riguarda il personale di cui alla Sezione Seconda della Parte Terza della Disciplina Speciale, la determinazione della retribuzione dovuta per le giornate di ferie e dell'indennità sostitutiva per mancato godimento delle stesse, quando dovuta, avverrà con i seguenti criteri: la retribuzione da corrispondersi nel periodo di ferie è costituita dalla retribuzione di cui all'allegato 4/B, nonché da un importo pari a tanti 280.mi – quanti sono i giorni di ferie - dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente, da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell'orario di lavoro e rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato. Tale media provvigionale verrà corrisposta il mese successivo a quello della fruizione delle ferie; in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora il lavoratore/trice non possa usufruire delle ferie, la relativa indennità sostitutiva sarà determinata con lo stesso criterio previsto per la determinazione della retribuzione spettante nei periodi di ferie di cui al precedente alinea; nell'anno di assunzione, l'importo relativo ai compensi provvigionali sarà determinato a fine anno in tanti 280.mi - quanti sono i giorni di ferie spettanti - dei compensi provvigionali pagati nell'anno da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell'orario di lavoro e rapportando ad anno il minor tempo di servizio prestato. L'Impresa, nello stabilire il turno delle ferie tiene conto delle esigenze del servizio e delle richieste del lavoratore/trice, con precedenza ai mutilati ed invalidi; per il restante personale detta precedenza spetta a quello con carico di famiglia. L'Impresa, soltanto per imprescindibili motivate esigenze di servizio, può frazionare i periodi di ferie superiori a 20 giorni lavorativi per i lavoratori/trici di cui al punto 1), lett. A. e di cui alla lett. C del precedente art. 33, a giorni 24 lavorativi per i lavoratori/trici di cui al punto 2), lett. A. dello stesso art. 33, e a 20 giorni per i lavoratori/trici di cui alla lett. B. del citato art. 33, purché uno dei due periodi non sia inferiore rispettivamente: - a 15 giorni lavorativi per i lavoratori/trici di cui al punto 1), lett. A. e di cui alla lett. C del precedente art. 33; - a 18 giorni lavorativi per i lavoratori/trici di cui al punto 2), lett. A. del precedente art. 33; - a 15 giorni per i lavoratori/trici di cui alla lett. B. del precedente art. 33. L'Impresa può richiamare l'assente prima del termine del periodo di ferie, quando necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del lavoratore/trice di completare le ferie in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso delle spese incontrate per il fatto dell'anticipato ritorno. Il frazionamento delle ferie può essere concesso anche a richiesta del lavoratore/trice, sempreché le esigenze del servizio lo consentano. Nei casi di assenza dal servizio il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Tale riduzione non si applica in caso di malattia o infortunio. I giorni di infermità intervenuta nel corso delle ferie non vanno computati nella durata delle stesse purché il lavoratore/trice denunci immediatamente all'Impresa l'infermità, segnalando gli estremi necessari perché l'Impresa possa richiedere gli accertamenti di legge. Il lavoratore/trice in servizio effettivo da almeno 3 anni ha diritto ad una aspettativa, della durata massima di due mesi, da usufruire in un'unica soluzione ovvero con frazionamento in due periodi, ciascuno dei quali non può comunque essere inferiore a 15 giorni di calendario. Ciascun periodo di aspettativa dovrà essere preceduto da un preavviso di 15 giorni, salvo il caso di impossibilità oggettiva. L'aspettativa può essere nuovamente richiesta trascorsi almeno cinque anni dalla precedente. Il termine di 5 anni decorrerà dall'inizio dell'aspettativa o, nell'ipotesi di frazionamento, dall'inizio del primo periodo della stessa. È in facoltà del lavoratore/trice richiedere che l'aspettativa cessi prima della scadenza del termine stabilito. Nel caso che l'aspettativa venga richiesta frazionata, qualora il lavoratore/trice rientri anticipatamente, agli effetti di cui al 1° comma, si considereranno come usufruiti almeno quindici giorni. Sono altresì dovute, se richieste dal lavoratore/trice, aspettative per l'assolvimento di pubblici doveri (mandato parlamentare, cariche pubbliche). Le aspettative di cui ai commi precedenti non comportano alcuna corresponsione di trattamento economico né maturazione dell'anzianità ad alcun effetto.. Possono essere accordate aspettative per giustificati motivi personali o di famiglia, restando in facoltà dell'Impresa di corrispondere gli emolumenti del primo mese, secondo le circostanze che le giustificano. Tali aspettative non possono superare la durata di un anno; il periodo eccedente i quattro mesi non comporta maturazione di anzianità ad alcun effetto. È in facoltà del lavoratore/trice richiedere che l'aspettativa cessi prima della scadenza del termine stabilito. Nota a verbale 1- I primi quattro mesi di aspettativa vengono eccezionalmente considerati agli effetti del trattamento di fine rapporto. A tal fine sarà computato nella retribuzione di cui al primo comma dell'art. 2120 c. c. (come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297), l'equivalente della retribuzione cui il lavoratore/trice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Nota a verbale 2- Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 53 del 2000 e del D.M. 278 del 2000. Al dipendente che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda e che ne faccia richiesta con preavviso di almeno 90 giorni, può essere accordato un congedo non retribuito per la formazione ai sensi dell'art.5 Legge 08/03/00 n.53 per un periodo non superiore a 11 mesi, da utilizzarsi in modo continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Per le prestazioni idrotermali verranno concessi permessi retribuiti, da non computarsi come ferie, nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa di legge vigente. Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, e quello di cui alla Sezione Seconda della Parte Terza della Disciplina Speciale la retribuzione da corrispondersi sarà determinata con lo stesso criterio previsto per la determinazione della retribuzione spettante nei periodi di ferie. Con riferimento alla Legge Quadro n. 266/1991, al fine dell'espletamento di attività di volontariato, vengono riconosciute, ai lavoratori/trici che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri generali delle Regioni e delle Province autonome, forme di flessibilità di orario di lavoro da concordarsi a livello aziendale, compatibilmente con l'organizzazione aziendale. In occasione di matrimonio, il lavoratore/trice fruirà di un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie, secondo le disposizioni di legge in proposito. Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, e quello di cui alla Sezione Seconda della Parte Terza della Disciplina Speciale la retribuzione da corrispondersi sarà determinata con lo stesso criterio previsto per la determinazione della retribuzione spettante nei periodi di ferie. MALATTIE - INFORTUNI Fermo quanto stabilito dal primo comma dell'art. 23, l'assenza per malattia o infortunio che si protragga oltre il secondo giorno, deve essere giustificata con certificato medico, da presentare entro il terzo giorno. Devono essere giustificate con certificato medico da presentare non oltre il giorno del rientro dall'assenza, anche le assenze di durata uguale o inferiore alle due giornate, quando le assenze stesse precedono immediatamente o seguono immediatamente giornate di ferie. L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicato all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore/trice avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestato da successivi certificati medici che il lavoratore/trice deve far pervenire all'azienda entro il terzo giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato medico precedente. Il lavoratore ha l'obbligo di presentare autocertificazione nel caso di giorno 1 di malattia intervenuta in giornata immediatamente precedente o successiva a giornata non lavorativa. In caso di inadempienza all'obbligo di presentare il certificato medico, di cui ai commi precedenti, l'assenza si considera non giustificata. all'obbligo di presentare il certificato medico, di cui ai commi precedenti, l'assenza si considera non giustificata. In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l'Impresa conserverà il posto al lavoratore/trice che abbia superato il periodo di prova per: a) mesi 12 al lavoratore/trice con anzianità di servizio sino a 10 anni compiuti; b) mesi 18 al lavoratore/trice con anzianità di servizio oltre i 10 anni. I periodi sopra indicati sono aumentati di tre mesi nel caso sub a) e di sei mesi nel caso sub b), esclusivamente nei casi di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali ed aids conclamato. Inoltre, per gli effetti di quanto precede, l'Impresa potrà considerare altre gravissime patologie. E' fatta comunque salva la naturale scadenza del contratto a tempo determinato. Sono escluse dal computo dei periodi di cui al primo comma le assenze dovute a ricoveri di durata superiore a 15 giorni continuativi e sino ad un massimo di 120 giorni complessivi. Per l'intera durata dei periodi suindicati sarà corrisposto un importo pari all'intera retribuzione. Superati i predetti periodi di conservazione del posto, il lavoratore/trice ha diritto, previa richiesta scritta da presentarsi prima della scadenza dei limiti, salvo casi di impossibilità oggettiva comprovata, ad un ulteriore periodo di conservazione del posto sino a 12 mesi. Durante tale periodo, non computabile ad alcun effetto, non viene corrisposto alcun trattamento economico. Trascorso il periodo durante il quale l'Impresa è tenuta alla conservazione del posto, il rapporto di lavoro cessa di diritto e l'Impresa provvederà a darne comunicazione scritta all'interessato. A tale riguardo, l'Impresa è tenuta ad informare, a mezzo raccomandata a. r., il lavoratore assente per malattia od infortunio, circa il residuo periodo di comporto, almeno 30 giorni prima del raggiungimento del termine medesimo. Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, la retribuzione da corrispondersi nei periodi di comporto retribuito è costituita dalla retribuzione di cui alla lett. a) dell'art. 153, nonché - ove l'assenza duri più di due giorni - da un importo pari a tanti 360.mi quanti sono i giorni di assenza della quota retributiva di cui alla lett. b) del citato art. 153, dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente, rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato. Per quanto riguarda il personale di cui alla Sezione Seconda della Parte Terza della Disciplina Speciale, la determinazione della retribuzione dovuta per i periodi di comporto retribuito è costituita dalla retribuzione di cui all'allegato 4/B, nonché da un importo pari a tanti 280.mi - quanti sono i giorni di assenza - dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente, da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell'orario di lavoro e rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato. Tale media provvigionale verrà corrisposta il mese successivo a quello della assenza per malattia. Nell'anno di assunzione, l'importo relativo ai compensi provvigionali sarà determinato a fine anno in tanti 280.mi - quanti sono i giorni di malattia - dei compensi provvigionali pagati nell'anno da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell'orario di lavoro e rapportando ad anno il minor tempo di servizio prestato. Nota a verbale - I trattamenti economici previsti dall'art. 44, non sono cumulabili con quelli corrisposti dall'INAIL o da altro Ente pubblico per ogni giorno di assenza dal lavoro dovuta a malattia od infortunio e le corresponsioni delle Imprese costituiranno un'integrazione di quella stabilita dalla legge, fino alla concorrenza del trattamento più favorevole in materia. Raccomandazione dell'ANIA alle Imprese – Con riferimento al personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, l'ANIA raccomanda alle Imprese di tener proporzionalmente conto delle assenze per malattia e/o infortunio superiori ai 10 giorni continuativi ai fini del raggiungimento dei programmi indicati. Fermo quanto contenuto nel precedente art. 44, per i dipendenti affetti da tbc e che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale valgono le disposizioni di cui all'art. 10 della Legge 28 febbraio 1953, n. 86 e all'art. 9 della Legge 14 dicembre 1970, n. 1088 e successive modifiche. Nel caso in cui il periodo di conservazione del posto ecceda il limite massimo di comporto che compete a ciascun lavoratore/trice interessato in base ai punti a) e b) del precedente art. 44, spetta, per detto periodo eccedente, una indennità mensile pari al 50% dell'ultima retribuzione percepita. Per quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, e quello di cui alla Sezione Seconda della Parte Terza della Disciplina Speciale la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti della determinazione dell'indennità di cui al secondo comma è quella indicata rispettivamente al quartultimo, terzultimo e ultimo comma del precedente art. 44. Ai fini della conservazione del posto prevista dagli articoli 44 e 45, i periodi di assenza per malattia si sommano a meno che, tra una assenza ed un'altra, non intercorra un intervallo di almeno quattro mesi. Agli effetti della somma dei periodi di assenza di cui sopra, sono presi in considerazione i 40 mesi precedenti ciascun giorno di assenza. In caso di intervallo inferiore ai limiti di cui ai commi precedenti, il lavoratore/trice avrà diritto di scegliere tra l'utilizzo del residuo periodo che manchi al raggiungimento del massimo di cui agli articoli precedenti e il trattamento previsto dalla legge sull'impiego privato. Il periodo di malattia va computato come servizio a tutti gli effetti, ad eccezione dei periodi contemplati nell'art. 36, nel sesto comma dell'art. 44 e nel secondo comma dell'art. 45. L'Impresa ha facoltà di accertare l'esistenza della malattia o dell'infortunio e di controllarne il decorso nei modi e nei limiti di cui all'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300. Il lavoratore/trice assente è tenuto a trovarsi nel proprio abituale domicilio, ovvero in quello da lui eventualmente comunicato in sostituzione, durante le fasce orarie "di reperibilità" indicate dalla normativa vigente. Sono fatte salve le eventuali necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, accertamenti specialistici, visite di controllo, che il lavoratore/trice dovrà documentare. Nel caso che il lavoratore/trice non si faccia trovare al proprio domicilio nelle ore nelle quali, ai sensi della disposizione di cui al presente articolo, è tenuto a rendersi reperibile, ovvero si rifiuti di effettuare la visita di controllo, l'assenza si considera non giustificata. Nota a verbale - Alla data di stipula del presente contratto - ai sensi della Legge 11 novembre 1983 n. 638 e successivi: Decreto Ministeriale 25 febbraio 1984, Decreto Interministeriale 8 gennaio 1985 e Decreto Ministeriale 15 luglio 1986 - le fasce di reperibilità di cui al secondo comma del presente articolo sono: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. GRAVIDANZA - PUERPERIO In caso di gravidanza o puerperio la lavoratrice ha diritto a percepire dall'Impresa, per tutto il periodo di assenza dal lavoro stabilito dagli artt. 16 e 17 Testo Unico D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche e integrazioni, un'integrazione dell'indennità prevista dall'art. 22, primo comma della citata legge, pari al 20% della retribuzione presa a base per la determinazione dell'indennità di cui trattasi. Per le lavoratrici dei call center addette alla vendita, il 20% della retribuzione presa a base per la determinazione dell'indennità comprende la media provvigionale, calcolata come da art. 33 e 44. Qualora durante la gravidanza o puerperio subentri una malattia, si applica il trattamento relativo con decorrenza dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata, salvo che nei singoli casi risulti, nel suo complesso, più favorevole il trattamento di legge. Le provvidenze di cui sopra sono estese, in quanto applicabili, anche ai casi di affidamento e adozione di cui alle leggi in vigore. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al lavoratore nei casi previsti dall'art. 28 e segg. Testo Unico D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151. Gli arretrati spettanti ai lavoratori/trici per il rinnovo del CCNL, devono essere corrisposti in ogni caso di gravidanza o puerperio, compresa l'aspettativa facoltativa. Nota a verbale - Il periodo di assenza di cui all'art. 32 Testo Unico D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, verrà eccezionalmente considerato agli effetti del trattamento di fine rapporto. A tal fine sarà computato nella retribuzione di cui al 1° comma dell'art. 2120 C.C. (come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297), l'equivalente della retribuzione a cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. PARI OPPORTUNITA' Con riferimento alle tematiche concernenti il personale femminile, le Parti convengono sulla rilevanza che il problema assume nei suoi vari aspetti sociali, economici e di politica del lavoro e ritengono perciò che vadano ulteriormente rafforzate le condizioni per una sempre più significativa presenza del predetto personale femminile nelle Imprese, e ciò in armonia con le attuali disposizioni legislative di cui al d. lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni. Le Parti auspicano pertanto che da parte delle Imprese venga attribuita un'attenzione particolare alle tematiche in questione e ciò al fine di favorire una costante crescita del personale femminile, tale da incidere sul ruolo dello stesso nell'organizzazione aziendale. Riconfermata la particolare attenzione a seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia, le Parti concordano di aprire un confronto nel momento in cui dovessero entrare in vigore norme di legge sulle azioni per la pari opportunità, per definire come armonizzare a dette norme i rispettivi comportamenti. Nel riconfermare la Commissione mista nazionale, istituita con il C.C.N.L. 3 marzo 1991 e confermata con i successivi C.C.N.L., le Parti ne riaffermano la validità e manifestano la volontà di proseguire e sviluppare la positiva esperienza fin qui svolta, al fine di favorire specifiche iniziative nelle aziende. I compiti della Commissione mista nazionale saranno i seguenti: - analizzare l'intera problematica relativa alla parità uomo - donna, ivi compresa quella delle azioni positive; - stimolare nel settore la cultura in tema di Pari Opportunità; - studiare ed approfondire, partendo dalle conclusioni dei lavori già effettuati dalla stessa Commissione, come promuovere e valorizzare la presenza femminile nelle Imprese assicuratrici; a tale riguardo dovrà essere prestata particolare attenzione alle trasformazioni ed evoluzioni del settore; - sviluppare momenti di raccordo ed azioni di monitoraggio relativamente all'evoluzione delle professionalità delle lavoratrici nel settore. - fornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere generale ed eventuale consulenza, laddove richiesta. - studiare la diffusione e le caratteristiche del fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, proponendo alle Commissioni Aziendali per le Pari Opportunità, idonee iniziative per prevenirne la diffusione. Nel caso in cui la Commissione ricorra all'utilizzo di consulenze qualificate, i relativi oneri saranno a carico dell'Ania per l'espletamento dei compiti di cui sopra. Le Parti concordano sull'opportunità della costituzione di Commissioni Aziendali per le Pari Opportunità, considerando tali commissioni come lo strumento più idoneo per: - ricostruire l'evoluzione storica della presenza femminile in azienda; - rilevare l'esistenza o meno di blocchi ed ostacoli nei confronti del personale femminile, indagando come questi si presentano, con quale tipologia e consistenza e come si delineano nel sistema organizzativo e culturale aziendale; - suggerire idonee iniziative volte a prevenire i casi di molestie sessuali; - individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possono offrire opportunità qualificate alle donne rispetto a ciò che viene offerto agli uomini; - impostare correttamente gli interventi su questi temi a livello aziendale. Le Parti riconoscono l'importanza peculiare della tutela della salute dei dipendenti e sicurezza sul posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed impegno per una evoluzione costruttiva della materia al fine di garantire ai lavoratori/trici lo svolgimento delle proprie attività nelle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona e della sua integrità fisica. In tale ottica, le Parti, al fine di dare concretezza ai principi della tutela della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti, in ottemperanza del disposto dell'art. 9 della legge n. 300/1970, conformemente a quanto disposto dalla normativa nazionale vigente in materia ed in particolare dal Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e integrazioni, concordano che il rappresentante dei lavoratori/trici per la sicurezza abbia i seguenti compiti: a) verificare e controllare l'applicazione ed il rispetto in azienda di tutte le norme di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro; b) presentare proposte ai fini della ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti, comprese quelle rivolte all'informazione, sensibilizzazione e formazione dei lavoratori/trici in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Per quanto riguarda il numero dei rappresentanti, l’elezione degli stessi, il tempo di lavoro retribuito per lo svolgimento delle mansioni e il contenuto della loro formazione, le Parti hanno dato adempimento a quanto loro delegato dal D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni, con l’accordo 18 aprile 1995 allegato 14 al presente contratto.
OSSERVATORIO NAZIONALE SUL "MOBBING" ART. 51 Le Parti riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali e della salute psicofisica dei lavoratori/trici è essenziale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro. A tale riguardo le Parti si danno atto della necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di prevenire l'insorgere di azioni, anche a rilevanza sociale, lesive della dignità del lavoratore/trici. Pertanto considerata l'insorgenza del fenomeno, in attesa dell'emanazione di una disciplina legislativa specifica in materia, le Parti concordano nel costituire un "Osservatorio Nazionale Paritetico sul Mobbing". L'osservatorio è costituito da 5 rappresentanti indicati dall'Ania e da 5 rappresentanti indicati dalle OO.SS., con rotazione nella presidenza. I compiti
dell'Osservatorio nazionale saranno i seguenti: Le Parti entro il 31/12/2007 redigeranno il regolamento operativo dell'Osservatorio. Nel caso in cui l'Osservatorio ricorra all'utilizzo di consulenze qualificate, i relativi oneri saranno a carico dell'Ania per l'espletamento dei compiti di cui sopra. Ferme le disposizioni di cui all'art. 50 e seguenti del D. Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni in tema di visite mediche per i lavoratori/trici ivi indicati, è prevista una specifica visita oculistica una volta all'anno anche per i lavoratori/trici che operano in modo significativo e continuativo, ancorché non prevalente, su apparecchiature elettroniche con video, su richiesta degli interessati. Per i lavoratori/trici che operano con prevalenza alle macchine del centro stampa è prevista, ogni sei mesi su richiesta degli interessati, una visita audiometrica. Per i lavoratori/trici dei call center addetti al front office, in aggiunta a quanto già previsto dal 1° comma, le Imprese si attiveranno, sempre nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni, per l’introduzione di controlli sanitari audiometrici ed ORL. Tutte le suddette visite saranno a carico dell'Impresa. Le modalità per l'effettuazione delle visite medesime saranno oggetto di intesa con gli Organismi sindacali aziendali, sentito il parere del medico competente. Le lavoratrici in gravidanza che lo richiedessero verranno esentate, per il periodo di gravidanza, dall'utilizzo quantitativamente significativo delle apparecchiature elettroniche con video. Nota a verbale - Con riferimento alle direttive comunitarie in materia, le Parti concordano che - non appena le direttive stesse verranno recepite dall'ordinamento italiano - si incontreranno per esaminare gli eventuali loro effetti sulle disposizioni di cui al presente articolo. In considerazione dell'allungamento della vita unitamente all'insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell'individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza, e quindi di necessità di assistenza, le Parti hanno costituito in data 15 giugno 2005 il Fondo Unico nazionale per l'assicurazione contro i rischi di non autosufficienza (Long Term Care) dei dipendenti del settore assicurativo di seguito denominato Fondo LTC. Fermo restando il versamento della quota annuale pari allo 0.20% per l'anno 2007, a far data dal 1/1/2008 le Imprese verseranno una quota complessiva pari allo 0.40% della retribuzione annua tabellare al Fondo LTC. A far data dal 1/1/2009 le Imprese verseranno anno per anno una quota pari allo 0.50% della retribuzione annua tabellare al Fondo LTC. Il personale viene inquadrat o come segue: FUNZIONARI - Area professionale A – Sez. A) (7° Livello retributivo) Appartengono a questa Sezione dell'Area professionale A i lavoratori/trici quali definiti all'art. 124 del presente contratto. AREA PROFESSIONALE B Declaratoria Appartengono a questa Area professionale i lavoratori/trici che svolgono in via continuativa e - ancorché non prevalente - qualitativamente e quantitativamente significativa mansioni che possono richiedere significative competenze tecnico - professionali. I processi operativi e decisionali si svolgono normalmente nell'ambito di un'autonomia delimitata da metodi e procedure prestabiliti ovvero definita da direttive superiori. I lavoratori di cui alla presente Area professionale sono tenuti a verificare la correttezza del risultato delle operazioni svolte e delle procedure adottate. Nella più alta delle posizioni organizzative rientranti in questa Area professionale sono inseriti i lavoratori la cui attività si svolge nell'ambito di procedure non rigidamente definite, sulle quali essi possono intervenire allo scopo di migliorare il processo produttivo e i risultati delle quali sono oggetto di controllo. In taluni casi essi pianificano l'organizzazione del processo lavorativo del proprio ufficio e coordinano e/o controllano un gruppo di risorse umane. Nell'ambito della presente Area professionale sono previste tre diverse Posizioni organizzative, fra loro fungibili, corredate di profili esemplificativi. Posizione organizzativa 3 - 6° livello retributivo Appartengono a questa posizione organizzativa: lavoratori/trici che siano preposti in via permanente, quali responsa bili, ad attività di coordinamento, pianificazione e controllo di un gruppo di lavoratori/trici, parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto l'inquadramento nell'Area professionale B, posizioni organizzative 2, e 1 o almeno uno dei quali sia V.C.U. come definiti al profilo a) della posizione organizzativa 2 e/o lavoratori/trici che, in autonomia e in via continuativa e - ancorché non prevalente - qualitativamente e quantitativamente significativa, svolgono compiti per i quali è richiesta un'elevata competenza tecnico - professionale, acquisita normalmente con adeguato tirocinio e corsi di specializzazione e sviluppano studi e progetti relativi a problemi complessi. Profili - A titolo esemplificativo rientrano in questa posizione organizzativa: a) capi ufficio o capi di ispettorato sinistri o capi di altre unità comunque denominate identificati dalla prima parte della declaratoria; b) specialisti addetti ai sistemi informativi che si dedicano allo studio, alla sperimentazione ed alla realizzazione di architetture ed infrastrutture tecnologiche, nell'ottica dell'ottimizzazione ed evoluzione del sistema informativo aziendale – sistemisti/esperti di sistemi; c) specialisti che, in base a direttive di carattere generale e con conoscenza di fenomeni esterni ed interni dell'azienda, impiegando anche metodi quantitativi di tipo statistico e matematico, concorrono all'elaborazione del piano di settori dell'azienda, inteso come indicazione articolata di traguardi quantitativi e qualitativi e individuazione della natura delle azioni e delle risorse idonee a realizzare il raggiungimento dei traguardi stessi - esperti di pianificazione; d) specialisti che effettuano analisi sul mercato effettivo e potenziale e sulla concorrenza oppure sanno interpretare le ricerche effettuate da Istituti specializzati e propongono piani di intervento sulla rete di vendita utili a sviluppare le vendite su segmenti rilevanti di mercato - esperti di marketing; e) specialisti che effettuando studi di mercati assicurativi e riassicurativi e analisi di composizione di portafogli, formulano ipotesi di acquisizione di trattati di riassicurazione - esperti in trattati di riassicurazione; f) specialisti che analizzano le esigenze di istruzione tecnico - professionale e di formazione del personale ed elaborano progetti di formazione del personale direttamente od appoggiandosi ad Istituti specializzati, organizzano interventi addestrativi con l'uso di tecniche didattiche e di supporti specifici - esperti di formazione; g) specialisti che, in base a direttive di carattere generale, sviluppano e definiscono studi organizzativi proponendo significative modificazioni strutturali e procedurali, concorrono all'elaborazione ed allo sviluppo dei piani del personale, provvedono alla redazione e all'analisi di particolari statistiche al fine di controllare l'evoluzione della struttura e della produttività dei vari Servizi direzionali e periferici - specialisti in sviluppo organizzativo; h) specialisti addetti ai sistemi informativi che nell'ambito delle linee generali di sviluppo di progetti di automazione, analizzando le richieste specifiche e le esigenze dell'utente, discutendo le alternative e concordando la soluzione ottimale, forniscono ai programmatori o agli analisti le indicazioni (analisi funzionale, analisi tecnica, disegno tecnico) per lo sviluppo applicativo, definiscono e seguono lo stato di avanzamento del progetto verificando la coerenza tra specifiche ed il software realizzato – analisti senior e/o coordinatori di progetto; i) specialisti che svolgono studi matematico - attuariali di particolare complessità sul portafoglio, provvedono all'analisi dei prodotti sul mercato ed alla formulazione di prodotti concorrenziali, elaborano progetti per particolari esigenze della clientela, forniscono dati per la stesura del budget e provvedono alla specifica istruzione di altre posizioni - attuari esperti; l) specialisti nella prevenzione rischi aziende che, operando nei rami incendio, furto, infortuni, inquinamento, R. C. aziende, trasporti e rischi tecnologici, sulla base della documentazione ricevuta o raccolta direttamente, valutano i rischi delle aziende interessate, definiscono le necessarie misure di prevenzione dei rischi stessi e identificano il residuo potenziale rischio, definiscono i tassi anche sulla base di tariffari ove esistono o di casi precedenti, calcolano i premi, redigono i testi di clausole particolari e/o forniscono assistenza e consulenza nella fase assuntiva - analisti di rischi aziendali specialisti in prevenzione; m) specialisti che svolgono attività di consulenza riferita a problematiche giuridiche di particolare complessità e/o curano il contenzioso avanti all'Autorità giudiziaria ed amministrativa mediante l'istruttoria sui fatti e lo studio delle problematiche di diritto delle controversie, la predisposizione della traccia delle scritture di causa e forniscono inoltre le specifiche istruzioni ai legali esterni che rappresentano la Compagnia in giudizio - consulenti legali esperti; n) specialisti che sovrintendono a cantieri edili relativi alla costruzione o alla rilevante ristrutturazione di stabili dell'Impresa - sovrintendenti cantieri edili. ...omissis... In relazione alle specifiche professionalità del settore, e tra queste quella relativa alla tipica figura del Funzionario, di cui si intende lasciare impregiudicata la specifica identità, quale venuta determinandosi nei precedenti contratti collettivi di lavoro, le Parti hanno convenuto di poter individuare, tra il perso nale non dirigente, una particolare area professionale (Area professionale A) che si distingue per la peculiarità delle funzioni rispetto al restante personale e che - nel suo insieme - attua puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 maggio 1985, n. 190. Tale area professionale è composta da due sezioni: Sezione A): Funzionari - 7° livello retributivo. Sezione B): lavoratori/trici di cui alla descrizione della posizione organizzativa 3 – 6° livello retributivo dell'Area professionale B: che siano preposti, con grado elevato di capacità organizzativa, ad una unità, importante anche in termini dimensionali, caratterizzata da una specifica competenza tecnico - professionale degli addetti; e/o specialisti cui sia affidata la responsabilità di progetti significativi, anche in termini temporali, per l'attuazione degli obiettivi dell'Impresa e in cui operino addetti caratterizzati da una specifica competenza tecnico - professionale. I lavoratori di cui alla presente sezione B non rientrano pertanto nell'Area profes sionale B. Il conferimento del grado o l'inserimento nell'area professionale di cui all'art. 93 devono risultare da apposita lettera rilasciata dall'Impresa o da comunicazione data con ordine di servizio. BUONO
PASTO Ai lavoratori/trici il cui orario di lavoro sia distribuito secondo quanto stabilito dall'art. 101, numero 1), lettera a) viene corrisposto un "buono pasto" giornaliero di euro 2,80, a partire dal 1 ottobre 2003, per ogni giornata intera di effettiva presenza con rientro pomeridiano dal lunedì al giovedì. A partire dal 1 gennaio 2008 il buono pasto verrà aumentato di euro 0,70, diventando pari ad euro 3,50; a partire dal 1 gennaio 2009 verrà aumentato di ulteriori euro 0,30, diventando pari ad euro 3,80. I buoni pasto non sono cumulabili, né cedibili, né commerciabili o convertibili in denaro, né sono erogati in caso di assenza per qualsiasi motivo (ferie, aspettative, trasferte o missioni, astensione per maternità, malattia, infortunio, festività, ecc.). Dichiarazione a verbale: Gli aumenti del valore del buono pasto previsti dal presente CCNL non sono assorbibili a livello aziendale. Qualora tuttavia la decorrenza dei predetti aumenti andasse a cadere nelle medesime annualità con gli incrementi eventualmente già stabiliti dalla contrattazione integrativa aziendale, in presenza di una clausola di assorbibilità sempre a livello aziendale, la clausola di non assorbimento di cui alla presente dichiarazione a verbale sarà differita alla scadenza del medesimo contratto integrativo aziendale. REPERIBILITA' Per il personale operante presso la funzione Sistemi Informatici/CED l'Impresa ha la facoltà di chiedere la reperibilità secondo le modalità di seguito descritte. La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore si rende disponibile per assicurare, secondo un programma predisposto dall'Impresa, la continuità dei servizi e/o la funzionalità degli impianti. Per intervento in reperibilità si intende l'attività svolta dal lavoratore a seguito di segnalazione di criticità e fino al ripristino della funzionalità. Al personale in reperibilità strutturale od occasionale spettano trattamenti economici da concordarsi a livello aziendale. La reperibilità strutturale riguarda il personale operante presso la funzione Sistemi Informatici/CED, esclusi i programmatori e gli analisti, salvo diverso accordo aziendale. Per il personale in reperibilità strutturale: - l'Impresa provvederà a predisporre opportuni avvicendamenti, dando la precedenza a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso; - il numero dei giorni di reperibilità, consentito nell'ambito della relativa programmazione (mese/anno) sarà definito aziendalmente e comunque non potrà superare un massimo di 80 giorni annui, elevabile fino a 140 con il consenso del lavoratore; - l'introduzione e le modifiche alla programmazione delle giornate di reperibilità saranno oggetto di verifica con l'interessato con un preavviso di norma di 15 giorni, salvo cause di forza maggiore con preavviso di 48 ore. Quanto precede sarà comunicato all'interessato con idonei mezzi aziendali. Per il personale, diverso da quello sopra indicato, interessato alla reperibilità occasionale – cioè quella richiesta per specifici interventi legati a particolari esigenze contenute nel tempo - l'Impresa darà la precedenza, ove possibile, a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso; il numero dei giorni di reperibilità occasionale non potrà superare i 40 giorni annui elevabili fino a 70 con il consenso del lavoratore interessato. L'Impresa comunicherà preventivamente alle R.S.A. le figure professionali interessate alla reperibilità. Il personale interessato all'istituto della reperibilità dovrà garantire la reperibilità stessa e la tempestività degli eventuali interventi ad essa collegati secondo modalità che verranno individuate a livello aziendale. L'istituto della reperibilità non potrà riguardare l'assenza per ferie e per studio. Inoltre non potrà riguardare lavoratrici/tori madri e padri che utilizzano la legge sui congedi parentali, i lavoratori con familiari gravemente malati e/o portatori di handicap, i lavoratori con contratto di lavoro part-time e apprendistato. Saranno inoltre esclusi i lavoratori con gravi e comprovate esigenze familiari e/o personali. A livello aziendale verranno individuati i riposi compensativi e gli strumenti tecnici più adeguati per la pratica realizzazione dell'istituto della reperibilità. Il presente articolo si applica dalla data di sottoscrizione del presente C.C.N.L., presso le Imprese per le quali non sono operative forme di reperibilità. Per le altre Imprese, diverse da quelle di cui sopra, le Parti si danno atto di reciproca volontà a definire un accordo in materia finalizzato a rendere compatibili le situazioni in atto con la normativa di cui al presente articolo, fermi restando gli accordi aziendali in atto. Nel frattempo e per un periodo massimo di 18 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente C.C.N.L., restano ferme le situazioni in essere presso ciascuna Impresa interessata. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo nel caso in cui il confronto aziendale non abbia esito positivo, le Parti possono attivare una fase di confronto a livello nazionale finalizzata al raggiungimento di un accordo. Nota a verbale - le Parti si danno atto che in sede aziendale potrà essere concordata l'individuazione di ulteriori categorie di lavoratori interessati all'istituto della reperibilità. TENTATIVO
DI CONCILIAZIONE In caso di controversie individuali di lavoro le Parti, anziché adire la commissione di conciliazione prevista dagli artt. 410 e seguenti c. p. c. come modificati dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e dal D. Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dai predetti articoli, di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione anche in sede sindacale con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni Sindacali secondo le modalità e le procedure sotto indicate. Viene costituita, a tale scopo, una Commissione Paritetica di Conciliazione. La predetta Commissione è composta: a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'ANIA; b) per i lavoratori, da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La Segreteria della Commissione ha sede presso l'ANIA e le riunioni della Commissione avranno luogo presso gli uffici dell'Associazione, o di Milano o di Roma, ovvero presso gli uffici dell'azienda interessata alla controversia siti nel capoluogo della provincia ove presta la sua attività il lavoratore interessato, se in questa operano più di 200 dipendenti da Imprese assicuratrici, o, in caso contrario, nel capoluogo di regione. Qualora in tali località non esistessero uffici aziendali, le parti si accorderanno su un diverso luogo dove effettuare la riunione della Commissione. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione Paritetica di Conciliazione, anche tramite l'Organizzazione Sindacale alla quale è iscritta e/o abbia conferito mandato, o, se trattasi di Imprese, anche tramite l'ANIA. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta mediante raccomandata R. R. La richiesta deve precisare: a) le generalità del ricorrente e l'Impresa di cui è dipendente o legale rappresentante; b) la delega per la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione ad un'organizzazione sindacale, qualora la parte ricorrente sia il lavoratore; la delega all'ANIA qualora la parte ricorrente sia l'Impresa; c) il luogo dove devono venire effettuate le comunicazioni inerenti la procedura; d) l'oggetto della vertenza. La Commissione Paritetica di Conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunicherà a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro quaranta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione Paritetica di Conciliazione. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'art. 412-bis del c. p. c.. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si formerà un verbale che dovrà essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione Paritetica di Conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell'art. 2113 c. c. e degli artt. 410 e 411 c. p. c. come modificati dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal D. Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387. Il processo verbale di conciliazione verrà depositato, a cura della Segreteria della Commissione Paritetica di Conciliazione, presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ai fini del suo successivo inoltro presso il Tribunale competente per territorio. Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell'art. 412 c. p. c., come modificato dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. ALLEGATI Gli allegati al presente contratto, di cui all'elenco seguente, formano parte integrante del contratto stesso: Allegato
1 - Imprese che hanno invocato l'art. 2 dello Statuto ANIA ALLEGATO
n. 14 Il giorno 18 aprile 1995 tra l'ANIA e le OO.SS. premesso che Le Parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le Parti convengono che la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori debba perseguirsi con eguale impegno in tutti i luoghi di lavoro, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal numero dei dipendenti che ivi effettuano la loro prestazione, consentendo così la realizzazione di condizioni ambientali che favoriscano un sistema di qualità totale del lavoro. In considerazione, peraltro, della sostanziale uniformità dell'attività svolta dalle Imprese del settore assicurativo, che si caratterizza per l'assoluta prevalenza di mansioni che si svolgono in ufficio, esse ritengono di dover individuare nelle Direzioni generali delle Imprese la sede più adatta per consentire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di svolgere la sua attività di tutela dei lavoratori con riferimento all'azienda nel suo complesso. Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue: A) Disposizioni di carattere generale La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza è organismo unico e, salvo quanto disposto al successivo terzo comma, ha sede presso la Direzione Generale di ogni singola azienda. I componenti la Rappresentanza per la sicurezza devono essere, di norma, componenti di R.S.A. presenti in azienda. In caso di più Imprese fra di loro funzionalmente integrate e con rappresentanze sindacali aziendali convenzionalmente costituite per l'insieme del personale, in sede aziendale potrà concordarsi la costituzione di una Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza unica per tutte o parte di tali Imprese. B) Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza In considerazione della specificità dell'attività svolta dalle Imprese di assicurazione, che ne comporta, in alcuni casi, una presenza articolata sul territorio mediante realtà di dimensioni significative, le Parti ritengono che, ferma restando la sua unicità, l'organismo di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, così come previsto al punto a) del presente accordo, vada costituito tenendo conto sia delle esigenze di sicurezza rinvenibili nella Direzione Generale delle Imprese, sia delle specificità proprie delle citate realtà periferiche regionali. Conseguentemente della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza faranno parte sia lavoratori operanti presso la Direzione Generale, sia lavoratori operanti presso tali sedi periferiche. Il numero massimo complessivo dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza viene così di seguito individuato: 1) Imprese con un numero complessivo di dipendenti fino a 100 1 componente 2) Imprese con un numero complessivo di dipendenti da 101 a 200 2 componenti 3) Imprese con un numero complessivo di dipendenti da 201 a 600 3 componenti 4) Imprese con un numero complessivo di dipendenti da 601 a 1.000 5 componenti 5) Imprese con un numero complessivo di dipendenti da 1001 a 3.000 8 componenti 6) Imprese con un numero complessivo di dipendenti oltre 3.000 10 componenti Circa l'individuazione dei lavoratori che le R.S.A. intenderanno candidare quali componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, in rappresentanza della periferia, in sede aziendale verranno stabilite le modalità ed i criteri territoriali da adottare (dimensione regionale o interregionale), tali da garantire un'adeguata rappresentanza sia della Direzione Generale, sia delle sedi periferiche. C) Costituzione della Rappresentanza dei lavoratori, durata in carica della stessa e modalità per l'esercizio delle sue funzioni Alla costituzione della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza si procede mediante elezione diretta da parte dei lavoratori dell'azienda. Tutte le R.S.A. presenti in azienda indicheranno come candidati, di norma, uno o più dei loro componenti, altrimenti dipendenti comunque da loro indicati, che saranno inseriti in una lista unica, con la specificazione dell'Organizzazione sindacale di appartenenza. Le OO.SS. si attiveranno per effettuare tempestivamente, e comunque non oltre 60 giorni dalla stipula del presente accordo, le prime elezioni. La votazione avverrà a scrutinio segreto. Ogni lavoratore riceverà una scheda contenente i nominativi di tutti i candidati ed esprimerà il voto per tanti nominativi quanti sono i rappresentanti da eleggere. Qualora i candidati nella lista siano in numero superiore, la preferenza verrà espressa per i due terzi dei rappresentanti da eleggere. Risulteranno eletti i candidati (o il candidato) che abbiano conseguito il maggior numero di voti. I lavoratori che svolgono la prestazione in uffici periferici dell'azienda invieranno il loro voto per posta. La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza durerà in carica 4 anni. Scaduto tale periodo essa manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all'entrata in carica della nuova rappresentanza. La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza ha le attribuzioni indicate all'art. 19 D. Lgs. 19/9/1994 n. 626. L'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza avverrà dando preventiva comunicazione al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi delegato. D) Rinvio alla sede aziendale Ulteriori disposizioni relative alle modalità ed ai tempi delle elezioni nonché alla effettuazione delle operazioni elettorali saranno concordate in sede aziendale, nel rispetto dei tempi previsti dal comma 3 del precedente punto C). Nella stessa sede saranno individuati gli strumenti ed i mezzi per l'espletamento delle funzioni della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, in relazione alle necessità localmente esistenti, concordando le spese da porre a carico dell'Azienda. E) Tempo di lavoro retribuito per i componenti della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza Per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività propria della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ogni componente avrà a disposizione 50 ore annue, con esclusione delle ore utilizzate per l'espletamento dei compiti indicati all'art. 19 del D. Lgs. 626/94, punti b), c), d) ed l). In tutti i casi in cui un componente la Rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba assentarsi dal proprio posto di lavoro, dovrà darne preventivo avviso all'Impresa, firmando un'apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate. F) Contenuti e modalità della formazione dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza Al fine di consentire ai componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, un'adeguata acquisizione delle conoscenze tecnico-giuridiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal Decreto legislativo n. 626/94, verrà organizzato, a cura dell'Azienda, un appropriato corso di formazione, secondo quanto previsto dagli artt. 19 e 22 del citato Decreto legislativo. Il corso avrà una durata complessiva di 30 ore lavorative, per le quali verrà utilizzato il monte ore previsto per la formazione nelle contrattazioni aziendali, così come stabilito dall'art. 42 bis del protocollo d'intesa 6/12/1994 per il rinnovo del C.C.N.L. di settore. Esso riguarderà, sostanzialmente, i seguenti punti: 1) Conoscenze sulle normative contenute nel D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", nel D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 "Norme generali per l'igiene sul lavoro" e nel D. Lgs. n. 277/1991, in particolare per le parti di specifica applicabilità alle Imprese assicuratrici che non sono state sostituite dalle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 626. 2) Conoscenze delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 19/9/1994, n° 626, con particolare riguardo alle disposizioni generali (Titolo I), nonché a quelle relative: b) ai luoghi di lavoro (Titolo II), c) alla movimentazione manuale dei carichi (Titolo V), d) all'uso di attrezzature videoterminali (Titolo VI). 3) Illustrazione dei rischi specifici cui possono essere esposti i lavoratori dell'azienda e nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione degli stessi. 4) Nozioni sulle norme tecniche riguardanti la rivelazione di incendi e lo spegnimento degli stessi, nonché le modalità di evacuazione dei locali in caso di incendio. 5) Cenni sugli Enti di normazione tecnica italiani (UNI e CEI) e sull'efficacia delle norme dagli stessi stabilite, nonché in tema di certificazione di qualità onde permettere la conoscenza alla Rappresentanza dei lavoratori dei concetti fondamentali sui quali si fonda la normazione dei principi della buona (sicura) tecnica e la garanzia della qualità e sicurezza dei prodotti. 6) Istruzioni sul nuovo sistema relazionale in materia di sicurezza. In sede aziendale le Parti, ove ne ravvisino la necessità, potranno concordare l'integrazione del programma di formazione con ulteriori punti, attinenti alle normative vigenti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori. G) Segreto professionale I componenti della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza debbono rispettare rigorosamente il segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle funzioni espletate, loro imposto dall'art. 9 co. 3 D. Lgs. 19/9/1994 n. 626. H) Organismo paritetico nazionale In considerazione dell'uniformità delle attività svolte nel settore assicurativo e della conseguente omogeneità degli specifici aspetti prevenzionali, le Parti individuano nel livello nazionale, la sede più idonea per lo svolgimento delle competenze dell'Organismo Paritetico, costituito ai sensi dell'art. 20 D. lgs. 19/9/1994 n. 626. Tale Organismo, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, assume i seguenti compiti: - definizione di linee guida per la formazione in tema di prevenzione; - promozione di iniziative formative in materia di prevenzione; - organo di prima istanza in caso di controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti. In tale sua veste, l'Organismo Paritetico agisce al fine di comporre, ove possibile, le predette controversie nello spirito di realizzare la migliore sicurezza possibile attraverso l'applicazione di soluzioni condivise ed attuabili. Il predetto Organismo inizierà la propria attività operativa entro 90 giorni dalla data del presente accordo. Resta naturalmente fermo quanto disposto al 2° comma dell'art. 20 del D. Lgs. 626/94. I) Disposizioni finali Il presente accordo avrà la stessa scadenza del C.C.N.L.. ALLEGATO
n. 16 Lettera delle OO.SS. all'Ania Lettera delle OO.SS. all'Ania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||