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ACCORDO SULL'ENTE BILATERALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE ASSICURATIVA |
| ACCORDO
SULL'ENTE BILATERALE NAZIONALE Il giorno 18 dicembre 1999 in Milano tra ANIA e FIBA-CISL, FISAC-CGIL, FNA, SNFIA, UIL.C.A.-UIL premesso che
Ciò premesso, si conviene di costituire entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo un Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione Assicurativa, denominato "ENBIFA", con i seguenti compiti e funzioni:
A tale struttura è garantito un finanziamento annuo, deliberato annualmente dall'ANIA, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo, nella misura non superiore a Euro 206.582. STATUTO Art. 1- Soci Sono soci dell'Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione Assicurativa (ENBIFA): ANIA da una parte e FIBA-CISL, FISAC-CGIL, FNA, SNFIA, UIL.C.A.-UIL dall'altra. Art. 2 - Scopo I compiti dell'ENBIFA sono:
Art. 3 - Sede L'ENBIFA ha sede a Milano, piazza S. Babila 1, presso l'ANIA Art. 4 - Durata La durata dell'ENBIFA è stabilita al 31 dicembre 2005, e può essere prorogata con delibera del Consiglio direttivo, assunta con la maggioranza qualificata richiesta per le decisioni di straordinaria amministrazione. Art. 5 - Organi Sono organi dell'Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione Assicurativa:
Tutte le cariche sono gratuite e hanno la durata di tre anni. Art. 6 – Consiglio direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da 10 membri permanenti, 5 designati dall'ANIA e 5 dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, e da altrettanti membri supplenti. Il Consiglio elegge per i primi tre anni il Presidente tra i membri permanenti designati dall'ANIA e il Vice presidente tra quelli permanenti designati dai sindacati dei lavoratori, e viceversa per i restanti tre anni. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione, e in particolare:
Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso da inviarsi, con lettera raccomandata o a mezzo telefax, almeno dieci giorni prima della data della riunione. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La riunione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti. Le votazioni avverranno per alzata di mano e per ogni deliberazione è sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei votanti. Qualora non si raggiungesse la maggioranza, verrà redatto un documento dal quale risultino i pareri difformi e le relative motivazioni. Per la validità delle riunioni relative a modifiche statutarie, scioglimento dell'ENBIFA ed eventuali altre decisioni di straordinaria amministrazione, è necessaria la presenza dei 4/5 dei consiglieri e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza qualificata di 4/5 dei votanti. Il Consiglio nomina ad ogni riunione un segretario. La funzione di consigliere termina in caso di revoca da parte del socio designante, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni. In tal caso il socio che aveva effettuato la nomina provvede ad una nuova designazione. In caso di impedimento il membro effettivo è sostituito dal corrispondente membro supplente. Art. 7 – Il Presidente Il Presidente è eletto dal Consiglio nel proprio ambito secondo quanto è stabilito all'art. 6. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ENBIFA, sovrintende alla gestione e amministrazione dello stesso, convoca e presiede il Consiglio direttivo. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice presidente, eletto a norma dell'art. 6. Art. 8 – Il Collegio dei revisori dei conti Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati come segue:
È compito del Collegio dei revisori dei conti:
In caso di decadenza e/o di dimissioni di un membro del Collegio, il socio dell'ENBIFA che ne aveva effettuato la nomina provvede ad una nuova designazione. In caso di impedimento, anche temporaneo, il Presidente del Collegio è sostituito dal revisore da lui designato o, in mancanza, dal revisore più anziano in carica o, a parità di anzianità in carica, dal revisore più anziano di età. In caso di impedimento di un revisore diverso dal Presidente, il membro effettivo è sostituito dal corrispondente membro supplente. Art. 9 – Patrimonio sociale Il patrimonio dell'ENBIFA è costituito dai contributi versati annualmente dall'ANIA, da ogni altra forma di finanziamento, contributo, donazione proveniente da soggetti pubblici o privati. L'ENBIFA non ha fini di lucro e destina il patrimonio esclusivamente al conseguimento delle sue finalità, gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio saranno utilizzati negli esercizi successivi. Art. 10 – Esercizio sociale L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo per il successivo esercizio deve essere approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente entro il 31 ottobre, il conto consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 aprile. Art. 11 – Scioglimento - Cessazione In caso di scioglimento dell'Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione Assicurativa o, comunque di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dal Consiglio direttivo, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'ENBIFA. Art. 12 - Finanziamento Ai sensi dell'accordo stipulato in data 18 dicembre 1999, il finanziamento è quello stabilito annualmente dall'ANIA per il funzionamento dell'ENBIFA, che usufruisce, inoltre, delle eventuali risorse pubbliche provenienti da fondi comunitari, nazionali e regionali previsti dalle leggi. Art. 13 – Rinvio alle leggi Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro.
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