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ACCORDO SULL'ENTE BILATERALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE ASSICURATIVA

 

ACCORDO SULL'ENTE BILATERALE NAZIONALE
PER LA FORMAZIONE ASSICURATIVA

Il giorno 18 dicembre 1999 in Milano

tra

ANIA

e

FIBA-CISL, FISAC-CGIL, FNA, SNFIA, UIL.C.A.-UIL

premesso che

  • la formazione professionale è un tema di rilevante importanza, con riferimento sia alle esigenze occupazionali sia all'evoluzione organizzativa e tecnologica delle Imprese, in un contesto economico di crescente internazionalizzazione e competitività;
  • fermo restando la particolarità dei rispettivi ruoli, è opportuno attuare, anche nell'ottica di sostenere il dialogo sociale, una collaborazione attiva tra le Parti e gli Enti e le Istituzioni competenti sulle tematiche della formazione, al fine di favorire la programmazione e realizzazione di un sistema di formazione professionale di qualità, efficiente ed efficace;
  • è necessario mantenere rapporti stabili con le Istituzioni pubbliche, in modo da essere adeguatamente informati anche delle possibilità esistenti in tema di finanziamento pubblico delle attività relative alla formazione.

Ciò premesso, si conviene di costituire entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo un Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione Assicurativa, denominato "ENBIFA", con i seguenti compiti e funzioni:

  • stabilire rapporti permanenti di confronto con le Istituzioni e gli Enti competenti su tutte le tematiche della formazione professionale; - promuovere e realizzare ricerche sui fabbisogni di professionalità nel settore assicurativo e studi sulle varie tematiche inerenti alla formazione;
  • promuovere e favorire la sperimentazione di attività formative, anche in relazione alle esigenze di riqualificazione dei lavoratori provenienti da Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
  • avviare un confronto a livello europeo con le altre organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori per verificare analoghe iniziative avviate all'estero;
  • promuovere ogni iniziativa utile al reperimento dei finanziamenti pubblici necessari all'effettuazione delle attività indicate negli alinea precedenti e delle attività formative svolte dalle aziende anche in relazione alla legge 125/91.

A tale struttura è garantito un finanziamento annuo, deliberato annualmente dall'ANIA, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo, nella misura non superiore a Euro 206.582.

STATUTO

Art. 1- Soci

Sono soci dell'Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione Assicurativa (ENBIFA): ANIA da una parte e FIBA-CISL, FISAC-CGIL, FNA, SNFIA, UIL.C.A.-UIL dall'altra.

Art. 2 - Scopo

I compiti dell'ENBIFA sono:

  • stabilire rapporti permanenti di confronto con le Istituzioni e gli Enti competenti su tutte le tematiche della formazione professionale;
  • promuovere e realizzare ricerche sui fabbisogni di professionalità nel settore assicurativo e studi sulle varie tematiche inerenti alla formazione;
  • promuovere e favorire la sperimentazione di attività formative, anche in relazione alle esigenze di riqualificazione dei lavoratori provenienti da Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
  • avviare un confronto a livello europeo con le altre organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori per verificare analoghe iniziative avviate all'estero;
  • promuovere ogni iniziativa utile al reperimento dei finanziamenti pubblici necessari all'effettuazione delle attività indicate negli alinea precedenti e delle attività formative svolte dalle aziende anche in relazione alla legge 125/91.

Art. 3 - Sede

L'ENBIFA ha sede a Milano, piazza S. Babila 1, presso l'ANIA

Art. 4 - Durata

La durata dell'ENBIFA è stabilita al 31 dicembre 2005, e può essere prorogata con delibera del Consiglio direttivo, assunta con la maggioranza qualificata richiesta per le decisioni di straordinaria amministrazione.

Art. 5 - Organi

Sono organi dell'Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione Assicurativa:

  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche sono gratuite e hanno la durata di tre anni.

Art. 6 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 10 membri permanenti, 5 designati dall'ANIA e 5 dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, e da altrettanti membri supplenti.

Il Consiglio elegge per i primi tre anni il Presidente tra i membri permanenti designati dall'ANIA e il Vice presidente tra quelli permanenti designati dai sindacati dei lavoratori, e viceversa per i restanti tre anni.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione, e in particolare:

  • indirizza e coordina la gestione dell'ENBIFA;
  • predispone e approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  • provvede agli impegni di spesa;
  • assume i provvedimenti inerenti al funzionamento ed all'organizzazione interna dell'ENBIFA, deliberando anche in merito ai rapporti di collaborazione e consulenza;
  • delega, ove necessario, compiti particolari a singoli consiglieri;

Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso da inviarsi, con lettera raccomandata o a mezzo telefax, almeno dieci giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

La riunione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti. Le votazioni avverranno per alzata di mano e per ogni deliberazione è sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei votanti.

Qualora non si raggiungesse la maggioranza, verrà redatto un documento dal quale risultino i pareri difformi e le relative motivazioni.

Per la validità delle riunioni relative a modifiche statutarie, scioglimento dell'ENBIFA ed eventuali altre decisioni di straordinaria amministrazione, è necessaria la presenza dei 4/5 dei consiglieri e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza qualificata di 4/5 dei votanti.

Il Consiglio nomina ad ogni riunione un segretario.

La funzione di consigliere termina in caso di revoca da parte del socio designante, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni.

In tal caso il socio che aveva effettuato la nomina provvede ad una nuova designazione. In caso di impedimento il membro effettivo è sostituito dal corrispondente membro supplente.

Art. 7 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio nel proprio ambito secondo quanto è stabilito all'art. 6.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ENBIFA, sovrintende alla gestione e amministrazione dello stesso, convoca e presiede il Consiglio direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice presidente, eletto a norma dell'art. 6.

Art. 8 – Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati come segue:

  • 1 effettivo con la funzione di Presidente nominato per il primo triennio dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, e per il successivo triennio dall'ANIA;
  • 1 effettivo e 1 supplente nominato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori; - 1 effettivo e 1 supplente nominato dall'ANIA.

È compito del Collegio dei revisori dei conti:

  • controllare l'amministrazione dell'ENBIFA e accertare la regolare tenuta della contabilità;
  • redigere la relazione sul conto consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola 15 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio direttivo indetta per l'approvazione del suddetto conto.

In caso di decadenza e/o di dimissioni di un membro del Collegio, il socio dell'ENBIFA che ne aveva effettuato la nomina provvede ad una nuova designazione.

In caso di impedimento, anche temporaneo, il Presidente del Collegio è sostituito dal revisore da lui designato o, in mancanza, dal revisore più anziano in carica o, a parità di anzianità in carica, dal revisore più anziano di età.

In caso di impedimento di un revisore diverso dal Presidente, il membro effettivo è sostituito dal corrispondente membro supplente.

Art. 9 – Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'ENBIFA è costituito dai contributi versati annualmente dall'ANIA, da ogni altra forma di finanziamento, contributo, donazione proveniente da soggetti pubblici o privati.

L'ENBIFA non ha fini di lucro e destina il patrimonio esclusivamente al conseguimento delle sue finalità, gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio saranno utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 10 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo per il successivo esercizio deve essere approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente entro il 31 ottobre, il conto consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 aprile.

Art. 11 – Scioglimento - Cessazione

In caso di scioglimento dell'Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione Assicurativa o, comunque di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dal Consiglio direttivo, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'ENBIFA.

Art. 12 - Finanziamento

Ai sensi dell'accordo stipulato in data 18 dicembre 1999, il finanziamento è quello stabilito annualmente dall'ANIA per il funzionamento dell'ENBIFA, che usufruisce, inoltre, delle eventuali risorse pubbliche provenienti da fondi comunitari, nazionali e regionali previsti dalle leggi.

Art. 13 – Rinvio alle leggi

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro.

 

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