Fondo
per i lavoratori delle imprese in liquidazione coatta
Sulla Gazzetta Ufficiale
n. 279 del 29 novembre 2000 è stato pubblicato il Decreto 28.9.2000 n.
351 del Ministero del Lavoro che istituisce il Fondo per agevolare l'esodo
dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria
della R.C. Auto, poste in liquidazione coatta amministrativa.
L'articolato prende le mosse dall'Accordo stipulato dalle OO.SS. con l'ANIA
il 26 luglio 1999 e prevede benefici ed agevolazioni per i lavoratori
che risolvono volontariamente il rapporto di lavoro ovvero accedano ad
una sorta di pre-pensionamento mancando non più di cinque anni (o sette
per le l.c.a. già in corso) ai requisiti minimi per la pensione.
Sono previsti anche finanziamenti di programmi formativi di riconversione
o riqualificazione professionale.
Il finanziamento del Fondo, pari allo 0,50% delle retribuzioni del personale
amministrativo dipendente dalle imprese di assicurazione, è a totale carico
delle imprese per i primi tre anni. Successivamente il contributo sarà
ripartito tra le imprese (75%) e i lavoratori (25%).
L'effettivo avvio del Fondo sarà possibile soltanto dopo gli adempimenti
previsti dal decreto: tra questi la nomina del Comitato amministratore,
che sarà composto da cinque rappresentanti dell'ANIA, cinque rappresentanti
delle OO.SS. e da due rappresentanti rispettivamente del Ministero del
Lavoro e del Ministero del Tesoro.
"Attuazione
della direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori
in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/50/CE
del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare gli articoli
1 e 2 e l'allegato A;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 2 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio
con l'estero e per la funzione pubblica;
E m a
n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 2112 del codice civile
1. L'articolo 2112 del
codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento
d'azienda). - In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro
continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti
che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura
civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare
i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento,
fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti
collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione
si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa
in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce
di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento
d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui
all'articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento
d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità
di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine
della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a
prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei
quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto
d'azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì
al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente
autonoma di un'attività economica organizzata ai sensi del presente comma,
preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento
la propria identità".
Art. 2. Modifiche all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 1.
All'articolo 47 della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice
civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati
più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi
una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed
il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque
giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento
o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente,
alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze
sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati
di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle
imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze
aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati
di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto
dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale
alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare:
a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato
trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche
e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti
di questi ultimi.
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati
di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare,
entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame
congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende
esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto
un accordo.
3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli
obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai
sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente
articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa
al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata
trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non
giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi".
Art. 3.
Disposizioni finali 1
Le disposizioni di cui
agli articoli 1 e 2 del presente decreto trovano applicazione a decorrere
dal 1° luglio 2001.
2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ne' minori
entrate, a carico del bilancio dello Stato.