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DECRETO 28 settembre 2000, n. 351


MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 settembre 2000, n. 351

Istituzione del fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON
IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, nella parte in cui prevede che vengano dettate norme per agevolare, senza oneri a carico dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui al sopra citato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Preso atto dell'accordo del 26 luglio 1999, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) il "Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa";
Sentite le organizzazioni individuate dalle disposizioni di cui al richiamato articolo 4, comma 2, della citata legge n. 140 del 1999, nelle parti firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 13 settembre 2000;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1
Costituzione del fondo

1. E' istituito presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa".

Art. 2
Finalità del fondo

1. Il fondo, che gode di autonomia gestionale sotto il profilo finanziario e patrimoniale, ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori, ad esclusione dei dirigenti, provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Art. 3
Amministrazione del fondo

1. Il fondo è gestito da un "Comitato amministratore" composto da cinque esperti designati dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore assicurativo e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonché aderenti allo stesso, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la validità delle sedute è necessaria le presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
2. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.
3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo, il collegio sindacale dell'INPS nonché il direttore generale dell'istituto, o un suo delegato, con voto consultivo.
4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.
5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali, di cui al comma 1, provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri dir rotazione.

Art. 4
Compiti del comitato amministratore del fondo

1. Il comitato amministratore deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare gli interventi in conformità dei criteri definiti all'articolo 5;
c) deliberare sul versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, disponendone, eventualmente, la sospensione e la successiva riattivazione in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire l'erogazione delle prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento, nonché la gestione del fondo stesso;
d) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
f) indicare l'ente cui demandare la gestione dei programmi formativi di cui all'articolo 6, comma 4, e fornire indicazioni sulle modalità di svolgimento dei programmi stessi;
g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS, compatibilmente con le funzioni e gli scopi del fondo.

Art. 5
Criteri per l'accesso alle prestazioni

1. Le domande di accesso alle prestazioni proposte dalle imprese di cui all'articolo 2 sono prese in esame dal comitato amministratore su base trimestrale; il comitato amministratore, tenuto cono delle disponibilità finanziarie del fondo, delibera gli interventi in favore di ciascuna impresa in proporzione al numero delle domande proposte dall'impresa medesima.
2. Nell'ambio della quota di spettanza di ciascuna delle imprese in liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 2, determinata secondo il criterio di proporzionalità di cui al comma 1, gli interventi sono deliberati secondo l'ordine cronologico delle lettere raccomandate di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 6
Prestazioni

1. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, provenienti da imprese che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo di vigenza del fondo, qualora risolvano volontariamente il rapporto di lavoro, il fondo stesso provvede:
a) all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore;
b) qualora si tratti di lavoratori che si trovino nella condizione di maturare i requisiti, i più prossimi tra quelli per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o, in base all'esercizio della facoltà di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di cinque anni, in luogo del trattamento di cui al punto a), all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 60% dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per i numero degli anni mancanti alla pensione. Per le frazioni di anno si fa riferimento ad una retribuzione pari a tanti dodicesimi della retribuzione annua, quanti sono i mesi che compongono le frazioni medesime.
2. Nei casi previsti al punto b) del comma 1, il fondo provvede ad assicurare la copertura previdenziale dei lavoratori interessati mediante versamento al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS dei contributi, commisurati alla retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi, tempo per tempo esistenti, per il diritto alla pensione, la più prossima fra anzianità e vecchiaia. Detta contribuzione non è cumulabile con la contribuzione previdenziale eventualmente versata per effetto di un nuovo rapporto di lavoro.
3. Al trattamento di cui al punto b) del comma 1 possono accedere sia i lavoratori che si trovano nelle condizioni richieste al momento della messa in liquidazione, sia coloro i quali maturano i necessari requisiti nell'arco di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso, il diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla data del provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa e comunque non oltre la scadenza del fondo.
4. Il fondo provvede, inoltre, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari. A tal fine l'ANIA, sulla base delle indicazioni del comitato amministratore del fondo, organizza corsi di formazione tendenti a riqualificare i lavoratori già dipendenti da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, fornendo loro professionalità di tipo assicurativo anche diverse da quelle di cui sono già in possesso.

Art. 7
Prestazioni in favore dei lavoratori
ex lege 26 febbraio 1977, n. 39

1. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, già dipendenti da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa entro la data di entrata in vigore del presente decreto, il fondo, qualora i lavoratori risolvano volontariamente il rapporto di lavoro, provvede in alternativa a quanto disposto dall'articolo 11 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39:
a) all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore;
b) qualora si tratti di lavoratori che si trovano nella condizione di maturare i requisiti, i più prossimi fra quelli per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o, in base all'esercizio della facoltà di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di sette anni in luogo del trattamento di cui al punto a), all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze d fine rapporto, pari al 65% dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione. Per le frazioni di anno si fa riferimento ad una retribuzione pari a tanti dodicesimi della retribuzione annua quanti sono i mesi che compongono le frazioni medesime.
2. Nei casi previsti al punto b) del comma 1, il fondo provvede ad assicurare la copertura previdenziale dei lavoratori interessai mediante versamento al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS dei contributi commisurati alla retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi per il diritto alla pensione, la più prossima fra anzianità e vecchiaia. Detta contribuzione non è cumulabile con la contribuzione previdenziale eventualmente versata per effetto di un nuovo rapporto di lavoro.
3. Al trattamento di cui al comma 1, lettera b), possono accedere sia i lavoratori che si trovino nelle condizioni richieste al momento della entrata in vigore del presente decreto, sia coloro i quali maturino i necessari requisiti nell'arco di 7 anni dalla stessa data. In ogni caso, il diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, dai primi entro sei mesi dalla data in vigore del presente decreto, e dai secondi entro dodici mesi dalla stessa data.
4. Il fondo provvede, inoltre, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari. A tal fine l'ANIA, sulla base delle indicazioni del comitato amministratore del fondo, organizza corsi di formazione tendenti a riqualificare i lavoratori già dipendenti da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, fornendo loro professionalità di tipo assicurativo anche diverse da quelle di cui sono già in possesso.
5. Ai lavoratori già dipendenti dalle imprese indicate al comma 1, che non abbiano optato per l'utilizzo delle prestazioni di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b) e che, nell'arco di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto, vengano assunti presso un'impresa di assicurazione in città diversa da quella in cui veniva in precedenza svolta la prestazione, il fondo, in caso di effettivo trasferimento, corrisponde, quale forma di sostegno all'occupazione, un contributo netto per spese di alloggio di lire 8.000.000 per il primo anno, 6.000.000 per il secondo anno, 4.500.000 per il terzo.

Art. 8
Accesso alle prestazioni

1. La richiesta delle prestazioni, di cui agli articoli 6 e 7, è formulata mediante lettera raccomandata indirizzata al commissario liquidatore, il quale ne dà notizia al comitato amministratore del fondo, allegando la documentazione necessaria all'accertamento del diritto ad una delle suindicate prestazioni.
2. Il comitato amministratore provvede ad informare l'ANIA dell'avvenuta deliberazione degli interventi.

Art. 9
Casi di esclusione

1. Sono esclusi dagli interventi di cui al precedente articolo 2:
a) i lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato;
b) i lavoratori assunti nei dodici mesi antecedenti alla data del provvedimento di liquidazione;
c) i lavoratori in possesso dei requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 10
Finanziamento

1. Per le finalità del presente decreto, è dovuto al fondo un contributo dello 0,50% da calcolare sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale del personale amministrativo dipendente dalle imprese di assicurazioni.
2. Per i primi tre anni il contributo è a totale carico delle imprese di assicurazioni, mentre per il successivo periodo rimane a carico delle imprese per il 75% e a carico dei lavoratori per il restante 25%.

Art. 11
Scadenza

1. Il "Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa", disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 12.

Art. 12
Liquidazione del fondo

1. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute alle gestioni o fondi pensionistici del settore assicurativo. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite a datori di lavoro presso i quali non risultino in essere forme di previdenza di cui al presente comma, sono devolute al fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'assicurazione generale obbligatoria.
2. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione ordinaria del fondo.
3. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 2, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.


Roma, 28 settembre 2000

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro dell'Industria
del commercio e dell'artigianato
LETTA

Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2000
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 196

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