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LONG TERM CARE - LTC |
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CCNL 18.7.2003 – Art. 88 In considerazione dell'allungamento della vita unitamente all'insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell'individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza, e quindi di necessità di assistenza, le Parti convengono di introdurre un istituto integrativo del servizio pubblico che presta le garanzie di assistenza previste dalla Long Term Care. A far data dal 1 giugno 2004, le Imprese verseranno anno per anno una quota pari allo 0,20% della retribuzione annua tabellare ad un Fondo od altro organismo che le Parti individueranno. In relazione a quanto precede le Parti si incontreranno, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente C.C.N.L., per la costituzione di un organismo bilaterale, formato da tecnici individuati dalle Parti (cinque designati dalle OO.SS. e cinque designati dall'ANIA), deputato a stabilire entro il 15 dicembre 2003 quanto necessario per il funzionamento dell'istituto stesso, a titolo esemplificativo:
Componenti della Commissione Tecnica
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