XIV
LEGISLATURA
CAMERA
DEI DEPUTATI
PROPOSTA
DI LEGGE N. 1128
d'iniziativa
dei deputati
BENVENUTO,
CEREMIGNA, CIANI, GASPERONI, LETTIERI, PISTONE
Disposizioni
a tutela dei lavoratori dalla violenza e dalla
persecuzione psicologica
Presentata
il 28 giugno 2001
Onorevoli Colleghi!
- L'evoluzione della disciplina in materia di tutela dei lavoratori ha
consentito di ottenere notevoli passi avanti, riducendo progressivamente
le condizioni di sfruttamento. La dignità e l'integrità della persona
sono valori fondamentali per la autorealizzazione dell'individuo. Questa
opportunità può venire meno a causa di conflitti interpersonali che si
possono verificare nei luoghi di lavoro. L'esperienza quotidiana evidenzia
il rilievo che assumono, in questo ambiente, comportamenti ed atti che,
pur non essendo perseguibili, incidono in misura determinante sulle condizioni
psicologiche dei lavoratori. Si tratta di atti e comportamenti che sono
stati attentamente studiati dalla psicologia del lavoro, che hanno ispirato
ricerche ed analisi approfondite, come quelle curate dal Centro studi
e ricerche Eurhope di Roma e da altre associazioni che seguono nello specifico
il problema. Da queste indagini è emersa la necessità di affrontare con
la massima attenzione il problema, sempre più presente nel mondo del lavoro,
ma anche tra i ragazzi nell'ambiente scolastico. Il mondo anglosassone,
che al tema ha dedicato particolare importanza, ha utilizzato il termine
mobbing per individuare atti e comportamenti vessatori posti in essere
con evidente determinazione, che arrecano danni rilevanti alla condizione
psico-fisica dei lavoratori che li subiscono. I danni, che incidono sulla
autostima del mobbizzato, possono scatenare anche condizioni di grave
depressione, riducendo la capacità lavorativa della persona vittima delle
azioni di mobbing. In casi estremi di forte pressione psicologica, di
maltrattamenti verbali e psichici continui e sistematici, il soggetto
colpito potrebbe arrivare anche al suicidio. E' quanto accade in Svezia,
dove addirittura il 15 per cento dei suicidi sarebbe attribuibile al mobbing.
E da fonti ufficiose, risulta che circa 15 milioni di lavoratori in tutta
Europa siano direttamente colpiti dal "male oscuro". In Italia un caso
eclatante è quello della ILVA di Taranto, dove un gruppo di circa ottanta
dipendenti che non ha accettato il contratto di novazione con conseguente
demansionamento è stato isolato nella cosiddetta "Palazzina Laf" (Laminatoio
a freddo) a non fare niente, in totale spregio della dignità dei lavoratori.
Un caso rappresentativo di come il mobbing possa essere utilizzato sotto
forma di demansionamento nell'ottica della riduzione del personale.
Pur nella consapevolezza
della difficoltà di individuare con precisione le fattispecie concrete
degli atti e dei comportamenti attraverso i quali si verificherebbero
la violenza e la persecuzione psicologica ai danni dei lavoratori, si
ritiene comunque necessario, e ormai indispensabile, proporre un intervento
del legislatore al riguardo. La proposta di legge sottoposta alla Vostra
attenzione non intende, quindi, proporre soluzioni risolutive del problema;
essa mira, piuttosto, a suscitare l'avvio di un dibattito su problematiche
di grande importanza che incidono pesantemente sulla dignità e sull'integrità
psico-fisica dei soggetti che ne sono coinvolti. Non devono inoltre essere
trascurate le conseguenze più generali che il fenomeno determina, sia
in termini di diseconomie interne al luogo di lavoro, che in termini di
costi per la cura dei danni provocati da atti e comportamenti vessatori,
tenendo inoltre presenti le ripercussioni all'interno della famiglia -
il cosiddetto doppio mobbing- con casi estremi, ma non limite, di divorzi.
Per questo motivo, la
proposta di legge assegna particolare importanza alle iniziative dirette
a prevenire il verificarsi di tali atti e comportamenti, attribuendo un
rilievo speciale alle misure volte a fornire ai lavoratori tutte le informazioni
sulla gravità del problema, per individuare il mobbing prima che la violenza
psicologica produca danni irreparabili.
Oltre alla definizione
del fenomeno (articolo 1) è prevista, su richiesta del lavoratore danneggiato,
la annullabilità di quegli atti riconducibili alla persecuzione psicologica,
che possono danneggiare il lavoratore stesso (articolo 2). L'articolo
3 prevede che i datori di lavoro e le rispettive rappresentanze sindacali
adottino le necessarie iniziative allo scopo di prevenire la persecuzione
e la violenza psicologica. Le responsabilità disciplinari sono previste
dall'articolo 4, ed inoltre vengono promosse adeguate azioni di tutela
ricorrendo alla conciliazione e al ricorso in giudizio (articolo 5). E'
prevista inoltre, ma solo su richiesta dell'interessato, la pubblicità
nell'azienda dei provvedimenti disciplinari assunti.
Art.
1.
(Finalità e definizioni).
1. La presente legge
è diretta a tutelare i lavoratori da atti e comportamenti ostili che assumono
le caratteristiche della violenza e della persecuzione psicologica, nell'ambito
dei rapporti di lavoro.
2. Ai fini della presente legge, per violenza e persecuzione psicologica
si intendono gli atti posti in essere ed i comportamenti tenuti da datori
di lavoro, nonché da soggetti che rivestano incarichi in posizione sovraordinata
o pari grado nei confronti del lavoratore, che mirano a danneggiare quest'ultimo
e che sono svolti con carattere sistematico e duraturo e con palese predeterminazione.
3. Gli atti ed i comportamenti rilevanti ai fini della presente legge
si caratterizzano per il contenuto vessatorio e per le finalità persecutorie,
e si traducono in maltrattamenti verbali e in atteggiamenti che danneggiano
la personalità del lavoratore, quali il licenziamento, le dimissioni forzate,
il pregiudizio delle prospettive di progressione di carriera, l'ingiustificata
rimozione da incarichi già affidati, ingiustificate discriminazioni e
penalizzazioni del trattamento retributivo, l'esclusione dalla comunicazione
di informazioni rilevanti per lo svolgimento delle attività lavorative,
la svalutazione dei risultati ottenuti.
4. Il danno di natura psico-fisica provocato dagli atti e comportamenti
di cui ai commi 2 e 3 rileva ai fini della presente legge quando ha come
conseguenza diretta la menomazione della capacità lavorativa, ovvero pregiudica
l'autostima del lavoratore che li subisce, ovvero si traduce in forme
depressive.
Art.
2.
(Annullabilità di atti discriminatori).
1. Gli atti e le decisioni
concernenti le variazioni delle qualifiche, delle mansioni, degli incarichi,
ovvero i trasferimenti, riconducibili alla violenza e alla persecuzione
psicologica, sono annullabili a richiesta del lavoratore danneggiato.
Art.
3.
(Prevenzione ed informazione).
1. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, individua le fattispecie
di violenze e persecuzioni psicologiche ai danni dei lavoratori rilevanti
ai fini della presente legge.
2. I datori di lavoro, pubblici o privati, e le rispettive rappresentanze
sindacali adottano tutte le iniziative necessarie allo scopo di prevenire
la violenza e la persecuzione psicologica di cui alla presente legge e
di rimuoverne le cause. Il datore di lavoro è tenuto a fornire alle rappresentanze
sindacali che ne facciano richiesta le informazioni rilevanti ai fini
dell'assegnazione degli incarichi, dei trasferimenti, dell'assegnazione
delle qualifiche e delle mansioni, nonché tutte le informazioni che attengono
alle modalità di utilizzo dei lavoratori.
3. Le iniziative di cui al comma 2 possono essere portate a conoscenza
dei lavoratori anche attraverso l'affissione nella bacheca sindacale.
4. Qualora atti e comportamenti di cui all'articolo 1 siano denunciati,
da parte di singoli o da gruppi di lavoratori, il datore di lavoro, anche
su richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali, ha l'obbligo di
porre in essere procedure tempestive di accertamento dei fatti denunciati,
anche avvalendosi dell'apporto di esperti esterni all'azienda.
5. Accertati i fatti, il datore di lavoro è tenuto ad assumere le misure
necessarie al loro superamento, anche coinvolgendo i lavoratori dell'area
interessata.
6. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 20 della legge 20
maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi, fuori dall'orario
di lavoro, nei limiti di almeno sei ore su base annuale, per trattare
il tema delle violenze e delle persecuzioni psicologiche nel luogo di
lavoro.
7. Le riunioni di cui al comma 6 sono indette con le modalità e si svolgono
nelle forme di cui all'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Alle riunioni possono partecipare le rappresentanze sindacali aziendali,
i dirigenti sindacali ed esperti esterni.
Art.
4.
(Responsabilità disciplinare).
1. Nei confronti di
coloro che pongono in essere gli atti o i comportamenti previsti dall'articolo
1, può essere disposta l'applicazione, da parte del datore di lavoro o
del preposto gerarchicamente competente, delle misure disciplinari previste
dalla contrattazione collettiva.
2. Le medesime misure disciplinari possono essere applicate anche a chi
denuncia fatti o comportamenti inesistenti, al fine di ottenere vantaggi
comunque configurabili.
Art.
5.
(Azioni di tutela giudiziaria).
1. Il lavoratore che
ha subìto violenza o persecuzione psicologica nel luogo di lavoro e non
ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti
e accordi collettivi, ma intende agire in giudizio, deve promuovere, anche
tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato,
il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di
procedura civile presso la commissione di conciliazione individuata secondo
i criteri di cui all'articolo 413 del medesimo codice, o, rispettivamente,
ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Per il ricorso in giudizio si applicano le disposizioni di cui al citato
articolo 413 del codice di procedura civile.
2. Gli atti e le decisioni concernenti le variazioni delle qualifiche,
delle mansioni, degli incarichi, ovvero i trasferimenti, riconducibili
alla violenza e alla persecuzione psicologica, sono annullabili a richiesta
del lavoratore danneggiato, sia in sede di conciliazione che in sede giudiziaria.
3. In sede giudiziaria il giudice condanna il responsabile del comportamento
sanzionato al risarcimento del danno, che liquida in forma equitativa.
Art.
6.
(Pubblicità del provvedimento del giudice).
1. Su istanza della
parte interessata, il giudice può disporre che del provvedimento di condanna
passato in giudicato venga data informazione, a cura del datore di lavoro,
mediante lettera ai dipendenti interessati, per reparto e attività, dove
si è manifestato il caso di violenza o di persecuzione psicologica oggetto
dell'intervento giudiziario, omettendo il nome della persona che ha subìto
tali violenze o persecuzioni, qualora il soggetto ne dia al giudice stesso
esplicita indicazione.
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