XIV
LEGISLATURA
CAMERA
DEI DEPUTATI
PROPOSTA
DI LEGGE N. 2040
d'iniziativa
del deputato FIORI
Disposizioni
a tutela dei lavoratori dalla violenza
e dalla persecuzione psicologica Presentata il 28 novembre 2001
Onorevoli Colleghi!
- La presente proposta di legge è intesa a sconfiggere il deplorevole
fenomeno dell'abuso di autorità, un malcostume etico e civile che, nato
in genere diffusamente nei posti di lavoro pubblici e privati del nostro
Paese, in questi ultimi anni, malgrado uno stratificato fronte di omertà
che ne impedisce la definizione dei margini di consistenza reale, cresce
e si sviluppa in modo insidioso ed inquietante ormai in quasi tutti i
settori della società nazionale. Tale fenomeno, chiamato con il termine
anglosassone "mobbing", si concretizza in una violenza psicologica più
o meno strisciante volta a provocare in modo subdolo e sistematico l'annientamento
morale e professionale, l'emarginazione sociale, ed in qualche caso l'alienazione,
di una o più persone, attraverso metodologie dirette ed indirette, quali
molestie personali psico-fisiche e/o sessuali, diffusione preordinata
di situazioni calunniose ed infamanti sulla vita pubblica e privata, ingiustificata
discriminazione nella carriera professionale per favorire o meno prevaricazioni
di aspiranti terzi. O, comunque, azioni che producano disuguaglianza di
trattamento economico, assegnazione di carichi di lavoro al di là della
soglia ordinaria o l'assegnazione a funzioni o mansioni inferiori a quelle
della qualifica funzionale di pertinenza e palesemente degradanti per
la dignità personale, continuità di comportamenti vessatori, minacciosi,
arbitrari e pretestuosi da parte di superiori e colleghi in cui si possono
ravvisare intenzioni preordinate e coordinate per promuovere nei confronti
del lavoratore vittima di persecuzione ingiustificati procedimenti disciplinari,
la sospensione dal servizio, il licenziamento o addirittura volontarie
dimissioni per sottrarsi a tali violenze materiali e/o psicologiche. O
qualsiasi altra azione isolata o concreta, tesa a dequalificare l'immagine
morale della persona anche per procurare ad altri soggetti agevolazioni
e privilegi altrimenti disciplinati dalla legge.
Ciò premesso, onorevoli
colleghi, auspico la rapida approvazione della presente proposta di legge.
Art.
1.
(Finalità e definizioni).
1. La presente legge
è diretta a tutelare i lavoratori da atti e comportamenti ostili che assumono
le caratteristiche della violenza e della persecuzione psicologica, nell'ambito
dei rapporti di lavoro.
2. Ai fini della presente legge, per violenza e persecuzione psicologica
si intendono gli atti posti in essere ed i comportamenti tenuti da datori
di lavoro, nonché da soggetti che rivestano incarichi in posizione sovraordinata
o pari grado nei confronti del lavoratore, che mirano a danneggiare quest'ultimo
e che sono svolti con carattere sistematico e duraturo e con palese predeterminazione.
3. Gli atti e i comportamenti rilevanti ai fini della presente legge si
caratterizzano per il contenuto vessatorio e per le finalità persecutorie,
e si traducono in maltrattamenti verbali e in atteggiamenti che danneggiano
la personalità del lavoratore, quali il licenziamento, le dimissioni forzate,
il pregiudizio delle prospettive di progressione di carriera, l'ingiustificata
rimozione da incarichi già affidati, ingiustificate discriminazioni e
penalizzazioni del trattamento retributivo, l'esclusione dalla comunicazione
di informazioni rilevanti per lo svolgimento delle attività lavorative,
la svalutazione dei risultati ottenuti.
4. Il danno di natura psico-fisica provocato dagli atti e comportamenti
di cui ai commi 2 e 3 rileva ai fini della presente legge quando ha come
conseguenza diretta la menomazione della capacità lavorativa, ovvero pregiudica
l'autostima del lavoratore che li subisce, ovvero si traduce in forme
depressive.
Art.
2.
(Prevenzione ed informazione).
1. I datori di lavoro,
pubblici o privati, e le rispettive rappresentanze sindacali adottano
tutte le iniziative necessarie allo scopo di prevenire la violenza e la
persecuzione psicologica di cui alla presente legge e di rimuoverne le
cause. Il datore di lavoro è tenuto a fornire alle rappresentanze sindacali
che ne facciano richiesta le informazioni rilevanti ai fini dell'assegnazione
degli incarichi, dei trasferimenti, dell'assegnazione delle qualifiche
e delle mansioni, nonché tutte le informazioni che attengono alle modalità
di utilizzo dei lavoratori.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere portate a conoscenza
dei lavoratori anche attraverso l'affissione in bacheca.
3. Qualora atti e comportamenti di cui all'articolo 1 siano denunciati,
da parte di singoli o da gruppi di lavoratori, il datore di lavoro, anche
su richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali, ha l'obbligo di
porre in essere procedure tempestive di accertamento dei fatti denunciati,
anche avvalendosi dell'apporto di esperti esterni all'azienda.
4. Accertati i fatti, il datore di lavoro è tenuto ad assumere le misure
necessarie al loro superamento, anche coinvolgendo i lavoratori dell'area
interessata.
Art.
3.
(Responsabilità disciplinare).
1. Nei confronti di coloro
che pongono in essere gli atti o i comportamenti di cui all'articolo 1,
può essere disposta l'applicazione, da parte del datore di lavoro o del
preposto gerarchicamente competente, delle misure disciplinari previste
dalla contrattazione collettiva.
2. Le medesime misure disciplinari possono essere applicate anche a chi
denuncia fatti o comportamenti inesistenti, al fine di ottenere vantaggi
comunque configurabili.
Art.
4.
(Azioni di tutela giudiziaria).
1. Il lavoratore che
abbia subìto violenza o persecuzione psicologica nel luogo di lavoro e
non ritenga di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai
contratti e accordi collettivi, ma intenda agire in giudizio, deve promuovere,
anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca
mandato, il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del
codice di procedura civile presso la commissione di conciliazione individuata
secondo i criteri di cui all'articolo 413 del medesimo codice, o, ai sensi
dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il
ricorso in giudizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 413
del codice di procedura civile.
2. Gli atti e le decisioni concernenti le variazioni delle qualifiche,
delle mansioni, degli incarichi, ovvero i trasferimenti, riconducibili
alla violenza e alla persecuzione psicologica, sono annullabili a richiesta
del lavoratore danneggiato, sia in sede di conciliazione che in sede giudiziaria.
3. In sede giudiziaria il giudice condanna il responsabile del comportamento
sanzionato al risarcimento del danno, che può liquidare in forma equitativa.
Art.
5.
(Pubblicità del provvedimento del giudice).
1. Su istanza della
parte interessata, il giudice può disporre che del provvedimento di condanna
passato in giudicato venga data informazione, a cura del datore di lavoro,
mediante lettera ai dipendenti interessati, per reparto e attività, dove
si è manifestato il caso di violenza o di persecuzione psicologica oggetto
dell'intervento giudiziario, omettendo il nome della persona che ha subìto
tali violenze o persecuzioni, qualora ne dia al giudice stesso esplicita
indicazione.
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