XIV
LEGISLATURA
CAMERA
DEI DEPUTATI
PROPOSTA
DI LEGGE N. 2143
d'iniziativa
del deputato TARANTINO
Disposizioni
per la tutela dei lavoratori
da molestie
morali e violenze psicologiche
Presentata
il 21 dicembre 2001
Onorevoli Colleghi! -
Nel vocabolario ufficiale della lingua italiana del 2000 è entrata una
nuova parola di origine anglosassone: mobbing; essa come altre, ad esempio
stress, è diventata ormai insostituibile.
La parola mobbing deriva
dall'etologia. Konrad Lorenz, per primo, la usò per definire il movimento
di accerchiamento che compiono alcuni animali (in particolare gli uccelli,
quando viene insediato il loro nido) verso qualcuno della stessa specie,
fino a portarlo, talvolta, alla morte e deriva dal verbo inglese to mob,
che significa "assalire tumultuando".
Il termine esprime così
l'immagine dell'assalto e dell'accerchiamento di gruppo, e la situazione
di terrore dovuta all'isolamento della vittima di fronte all'ostilità
degli altri.
In psicologia del lavoro tale termine fu introdotto
dallo studioso svedese Heinz Leymann, psicologo del lavoro di origine
tedesca, il quale aveva notato un fenomeno molto frequente (molto di più
di quello che si potrebbe pensare): l'emarginazione e l'isolamento sul
posto di lavoro.
Lo scopo del mobbing è quello di eliminare una
persona che è o è divenuta "scomoda", distruggendola psicologicamente
e socialmente, in modo da provocarne il licenziamento o da indurla alle
dimissioni.
Il fenomeno non è per niente da sottovalutare: non
è secondario né poco frequente, ed in tutto il mondo colpisce più le donne
che gli uomini e, nella maggior parte dei casi, comincia sotto forma di
molestie sessuali.
Nel 1998 uno studio della Fondazione europea
condotta su un campione di 12000 lavoratori ha messo in evidenza che nei
15 Paesi dell'Unione europea, l'8,1 per cento si è dichiarato vittima
di atti di violenza e di persecuzione psicologica nell'ambito dell'attività
lavorativa.
I Paesi europei che hanno adottato misure legislative
che tutelano dal fenomeno sono state per primi la Finlandia e la Svezia,
poi è seguita la Germania che ha introdotto nei contratti di lavoro misure
cautelative contro il mobbing.
Anche in Francia è frequente questo
fenomeno: nel suo libro "Molestie morali - La violenza perversa in famiglia
e sul posto di lavoro" la psicanalista francese Marie France Hirigoyen,
esperta in vittimologia, (disciplina per la quale è stata istituita in
Francia una cattedra universitaria) parla del "narcisismo perverso", di
uno psicotico senza sintomi, che trova il suo equilibrio scaricando su
un altro il dolore che non è capace di sentire. Questo transfert del dolore
gli permette di valorizzarsi a spese di un altro.
Volendo parlare,
però, delle cause del mobbing, tutti gli studi internazionali attribuiscono
grande importanza all'organizzazione del lavoro: una cattiva organizzazione
del lavoro crea stress nei dipendenti e facilita i fenomeni di mobbing,
se ci sono personalità disturbate. Deriva, dunque, dal combinarsi negativo
di varie concause.
Anche in Italia il fenomeno diventa sempre
più esteso ed eclatante. Nel 2000, nel corso della prima Conferenza nazionale
sulla salute mentale, l'allora Ministro della sanità, professor Luigi
Veronesi, fornì alcuni dati ufficiali. Il mobbing è risultato al secondo
posto tra i fattori di rischio per malattia mentale ed inoltre, è stata
riportata la cifra di 2 milioni di vittime, nonché quella di 4 milioni
di familiari, che sono anch'essi interessati indirettamente da questa
grave patologia sociale.
Gli effetti sono devastanti nella vittima
(del tutto sana prima di diventare "il capro espiatorio" di un collega,
di un capo, eccetera). Dagli studi fatti in tutto il mondo le vittime
risultano ammalarsi o di "sindrome post-traumatica da stress" (che è la
malattia che colpisce le vittime di rapimenti prolungati, chi ha dovuto
subire una situazione che mettesse in serio rischio la vita, propria o
quella di una persona cara: famosi, a questo proposito, sono gli studi
condotti sulle vittime dei lager nazisti e sui reduci del Vietnam). A
questa si aggiunge un disturbo depressivo, in genere grave, tanto che
in uno studio condotto da Leymann in collaborazione con l'Organizzazione
mondiale della sanità è risultato che tra il 20 ed il 15 per cento di
suicidi in Svezia era dovuto a situazioni di mobbing.
Inoltre,
si accompagnano sempre disturbi fisici: costante è l'ipertensione, l'ulcera,
le malattie artrosiche, le malattie della pelle e, perfino, i tumori.
Come non dimenticare il caso Tortora?
Il mobbing, infatti, viene
consumato in maniera isolata, sotto gli occhi di spettatori indifferenti,
a loro volta ricattati dal mobber (cioè di chi fa mobbing in prima persona).
Dai dati in mio possesso, mi risulta che sicuramente almeno tremila lavoratrici
e lavoratori è stato riconosciuto ufficialmente che sono vittime di questa
patologia sociale dai tre centri specialistici maggiormente accreditati
in Italia.
Voglio far notare che una legge su questa materia è
ormai indispensabile anche in Italia, e non solo per motivi etici, umani
e di giustizia e correttezza nei rapporti umani. Infatti l'Unione europea
ha più volte sanzionato l'Italia per la mancanza di un legge su questo
fenomeno.
Le malattie mentali e fisiche dovute al mobbing recano
un danno socio-economico rilevante per la società: costi per i ricoveri
ospedalieri, costi per le cure, eccetera. Si può calcolare che un lavoratore
costretto al prepensionamento a soli 40 anni determina un costo sociale
pari a più di un miliardo e 200 milioni in più rispetto ad un lavoratore
che va in quiescenza in età prevista.
Si tratta, dunque, di un
danno economico per la società e le aziende (sia pubbliche, nelle quali
chi paga è lo Stato, e non certo perché i capi provochino danni ai loro
sottoposti, che comunque non sono loro dipendenti, sia private, che non
utilizzano capacità e intelligenze: ricordiamoci che le vere risorse delle
aziende sono le risorse umane, ed una buona direzione del personale ed
una buona organizzazione del lavoro sono la migliore garanzia dell'ottimo
funzionamento di un'azienda).
Saranno necessari corsi per dirigenti
per evitare questo fenomeno, condotti da specialisti. Di questo si avvantaggerà
l'intera società: eviteremo che persone sane si ammalino, con i costi
conseguenti. Eviteremo che intelligenze utili vengano sprecate.
Eviteremo
che dirigenti, che hanno il compito di utilizzare al meglio le risorse
loro disponibili, dimentichino qual è il loro compito.
E, infine,
finalmente ci allineeremo, anche rispetto a questo, con il resto dell'Europa.
Ciò è fondamentale dopo l'approvazione, da parte del Consiglio
europeo di Nizza, in data 7, 8 e 9 dicembre 2000, della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea.
Nella scorsa legislatura alcuni
colleghi dello stesso schieramento politico avevano presentato alcune
proposte di legge in materia penale. La presente proposta di legge, invece,
non contiene disposizioni in materia penale, in quanto intendiamo fare
prevenzione e non lasciare fuori i due milioni di "mobbizzati" in quanto
le leggi penali non sono retroattive.
Da parlamentare tarantino
sono particolarmente motivato all'approvazione di una legge che abbia
una finalità preventiva nei confronti di questo fenomeno, dal momento
che proprio la mia città è stata il triste teatro di un episodio di mobbing,
ormai famoso in tutta Italia, che recentemente ha registrato l'emissione,
in prima fase di giudizio, di una serie di condanne.
Art.
1.
(Campo di applicazione).
1. La presente legge
prescrive misure per la tutela da molestie morali e violenze psicologiche
dei lavoratori nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività, privati
o pubblici, comprese le collaborazioni, indipendentemente dalla loro natura
e dalla mansione o dal grado ricoperto dal lavoratore.
Art.
2.
(Definizioni).
1. Agli effetti della
presente legge, per molestie morali e violenze psicologiche nell'ambito
del posto di lavoro, si intendono le azioni, esercitate esplicitamente
con modalità lesiva, che sono svolte con carattere iterativo, sistematico
e con intenzionalità punitiva.
2. Gli atti persecutori
e di grave maltrattamento, la comunicazione verbale distorta e critica,
anche di fronte a terzi, le molestie sessuali, la lesione dell'immagine
personale e professionale, le offese alla dignità personale, attuati da
superiori, pari grado, inferiori, o dal datore di lavoro, per avere il
carattere di molestia morale e di violenza psicologica, devono avere il
fine di emarginare, discriminare, screditare, o, comunque, recare danno
al lavoratore nella propria carriera, nella posizione professionale acquisita,
nella personalità e nella dignità, e nel rapporto con gli altri, attraverso
la rimozione da incarichi, la esclusione dalla comunicazione e dalla informazione
aziendale, la svalutazione sistematica dei risultati. Sono altresì considerati
atti persecutori: il sabotaggio del lavoro, quando viene svuotato dei
contenuti, la privazione degli strumenti necessari a svolgere l'attività,
il sovraccarico di lavoro, l'attribuzione di compiti di impossibile realizzazione,
ovvero l'attribuzione di compiti molto al di sotto o molto al di sopra
della qualifica e preparazione professionali e delle condizioni fisiche
e di salute del lavoratore. Sono inoltre considerate persecutorie anche
le azioni sanzionatorie, se immotivate, quali visite fiscali, di idoneità,
contestazioni o trasferimenti in sedi lontane, rifiuto di permessi, di
ferie o trasferimenti, con la finalità e la conseguenza dell'estromissione
del soggetto dal proprio posto di lavoro.
3. Il danno all'integrità
psico-fisica provocato dai comportamenti ed atti di cui ai commi 1 e 2
è rilevante, ai fini della presente legge, quando comporta la riduzione
della capacità lavorativa fino a stati invalidanti, disturbi psichici,
quali la depressione, il disturbo da disadattamento lavorativo, disturbo
post-traumatico da stress e disturbi psicosomatici.
Art.
3.
(Prevenzione).
1. Al fine di prevenire
i casi di molestie morali e di violenze psicologiche e al fine di individuare
le condizioni o i sintomi di cui all'articolo 2, i datori di lavoro, pubblici
e privati, in collaborazione con le organizzazioni sindacali aziendali
e con le aziende sanitarie locali, organizzano iniziative periodiche di
informazione dei dipendenti.
2. In concorso
con le aziende sanitarie locali, annualmente il datore di lavoro organizza
corsi per i dirigenti preposti alla gestione del personale, durante i
quali sono illustrati gli effetti devastanti delle molestie morali e delle
violenze psicologiche sulla persona che la subisce ed il danno economico
che ne deriva all'azienda.
3. E' fatto obbligo
di partecipazione ai corsi di cui al comma 2 anche al medico competente
ed al rappresentante alla sicurezza, di cui agli articoli 17 e 18 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
4. Del servizio
di prevenzione e protezione delle aziende di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, fa
parte uno specialista in materia di molestie morali e violenze psicologiche.
Art.
4.
(Informazione).
1. Nelle riunioni periodiche
di cui all'articolo 3, improntate alla trasparenza e alla correttezza
nei rapporti aziendali e professionali sono fornite ai lavoratori informazioni
relative alle qualifiche, alle mansioni, alle assegnazioni degli incarichi
e ai trasferimenti, nonché agli altri aspetti organizzativi rilevanti
ai fini della presente legge.
2. Il datore di
lavoro e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali qualora siano
denunciati i comportamenti di cui all'articolo 2 da singoli o da gruppi
di lavoratori o su segnalazione delle rappresentanze sindacali aziendali,
ovvero del rappresentante alla sicurezza, hanno l'obbligo di accertare
tempestivamente i fatti.
3. Accertati i
fatti di cui al comma 2, il datore di lavoro è tenuto a prendere provvedimenti
per il loro superamento. A tale fine vengono sentiti anche i lavoratori
dell'area aziendale interessata.
4. L'inadempimento
degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 da parte del datore di lavoro costituisce
violazione dell'articolo 2087 del codice civile.
5. Ad integrazione
da quanto disposto dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
i lavoratori hanno diritto a due ore di assemblea annuale, al di fuori
dell'orario di servizio, per trattare il tema delle molestie morali e
delle violenze psicologiche nei luoghi di lavoro.
Art.
5.
(Azioni di tutela giudiziaria).
1. Ogni lavoratore che
abbia subito molestie morali e violenze psicologiche nel luogo di lavoro
e non ritenga di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai
contratti collettivi, ma intenda adire in giudizio, può promuovere il
tentativo di conciliazione contemplato dall'articolo 410 del codice di
procedura civile, ove del caso, anche con l'ausilio delle rappresentanze
aziendali, là dove esistenti. Il procedimento è regolato dall'articolo
413 del codice di procedura civile.
2. Il giudice condanna
il responsabile del comportamento sanzionato al risarcimento del danno,
la cui liquidazione ha luogo in forma equitativa.
3. Qualora la vittima
di molestie morali e violenze psicologiche ritiene di dover ricorrere
in giudizio, le procedure hanno carattere di urgenza, e si applica l'articolo
700 del codice di procedura civile.
Art.
6.
(Pubblicità del provvedimento del giudice).
1. Su richiesta della
parte interessata, il giudice può disporre che del provvedimento di condanna
o di assoluzione sia data informazione ai dipendenti, mediante una lettera
del datore di lavoro, omettendo il nome della persona oggetto di molestie
morali e violenze psicologiche.
Art.
7.
(Responsabilità disciplinare).
1. Nei confronti di coloro
che pongono in essere atti e comportamenti previsti all'articolo 2, può
essere disposta, da parte del datore di lavoro o del superiore, una sanzione
disciplinare prevista dal contratto collettivo di lavoro. La stessa soluzione
può essere applicata a chi denuncia fatti inesistenti, al fine di ottenere
vantaggi personali.
Art.
8.
(Nullità degli atti discriminatori).
1. Tutti gli atti discriminatori
di cui all'articolo 2 sono nulli.
Art.
9.
(Istituzione di centri regionali per la prevenzione, la diagnosi e la
terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo).
1. Ogni regione, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce
un centro per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi di
disadattamento lavorativo. Il centro è diretto da un dirigente medico
psichiatra di adeguata esperienza in materia di disturbi di disadattamento
lavorativo. Il centro ha carattere sovradistrettuale ed anche ai fini
contrattuali è riconosciuto quale struttura complessa.
2. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato dal Ministro
della salute un regolamento generale recante i criteri generali dell'organizzazione
dei centri regionali per la prevenzione diagnosi e terapia delle malattie
da disadattamento lavorativo.
Art.
10.
(Tutela del benessere del lavoratore).
1. All'articolo
2087 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed
il loro benessere fisico, psichico e sociale".
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