XIV
LEGISLATURA
CAMERA
DEI DEPUTATI
PROPOSTA
DI LEGGE N. 581
d'iniziativa
del deputato TONINO LODDO
Disposizioni
a tutela dei lavoratori dalla violenza
e dalla
persecuzione psicologica
Presentata
il 6 giugno 2001
Onorevoli Colleghi!
- L'espressione "mobbing" è usata per descrivere quegli atti e quei comportamenti
assunti dai soggetti sovraordinati o addirittura da colleghi pari grado
che, traducendosi in atteggiamenti vessatori posti in essere con evidente
predeterminazione, arrecano danni rilevanti alla condizione psico-fisica
dei lavoratori che li subiscono. I danni, che incidono sulla autostima
del lavoratore, possono scatenare condizioni di grave depressione, con
conseguenze anche di natura fisica. Si tratta di una materia che si potrebbe
collocare tra i diritti dei lavoratori "di seconda generazione", tipici
di una società post-industriale sempre più incentrata sul terziario, dove
la dimensione relazionale tra le persone va assumendo una problematica
complessità.
Con il testo proposto
si amplia l'area dei diritti protetti dei lavoratori, introducendo il
dovere del datore di lavoro e delle rappresentanze sindacali di prevenire
e rimuovere la persecuzione psicologica nei rapporti di lavoro.
La disciplina della
psicologia del lavoro ha attentamente studiato questa problematica soprattutto
nei Paesi del nord Europa, ove già esiste una regolamentazione indiscutibilmente
avanzata.
Gli studi sin qui condotti
affermano che il mobbing si sostanzia in una strategia comportamentale
volta alla distruzione psicologica e professionale della vittima, soprattutto
quando viene perseguita con continuità temporale nel luogo di lavoro.
Il fenomeno si presenta
in vari modi a seconda dei contesti culturali e sociali, anche se il dato
costante è rappresentato dal fatto che la vittima è in una posizione di
inferiorità nell'organizzazione, sia essa intesa in senso formale o informale.
Secondo studi effettuati
in Italia sono state rilevate organizzazioni illegali che operavano all'interno
delle aziende le quali, attraverso la pratica del mobbing, non miravano
ad eliminare i dipendenti scomodi ma, al contrario, a legarli, seppur
con un metodo perverso, più saldamente alle sorti della azienda.
Pertanto risulta evidente
che qualsiasi misura volta a prevenire il mobbing, o a rimuoverne le cause,
non solo va nella direzione di tutelare il benessere dei lavoratori ma
risulta anche un investimento per l'azienda stessa, in quanto le violenze
psicologiche possono creare un clima aziendale pessimo, alterando la capacità
e l'attenzione del lavoratore, e quindi causare una contrazione della
produttività dell'azienda.
Le vittime di comportamenti
riconducibili al mobbing vengono stimate in 12 milioni in Europa e almeno
un milione in Italia. La clinica del lavoro di Milano ha avviato uno studio
sul campione di 250 persone e ne è risultato un quadro sicuramente interessante.
Emergono alterazioni dell'equilibrio socio-emotivo quali l'ansia e attacchi
di panico.
Nei Paesi del nord Europa
già esiste una legislazione collaudata contro le molestie di tipo psicologico.
Il Consiglio delle Comunità europee ha poi adottato una risoluzione (29
maggio 1990) a favore della tutela della dignità dei lavoratori, particolarmente
diretta a combattere i comportamenti vessatori.
Allo stato attuale,
in mancanza di una normativa specifica, in Italia il lavoratore vittima
di un'azione persecutoria può avvalersi dell'articolo 2087 del codice
civile, che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure idonee
a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.
Esiste già una giurisprudenza
significativa che identifica comportamenti riconducibili al fenomeno del
mobbing, considerando il danno psicologico come danno alla salute risarcibile
ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione. Tuttavia dalle sentenze
emergono aspetti problematici relativamente all'accertamento e alla dimostrazione
dell'effettivo nesso causale tra comportamenti vessatori e danno psichico.
Da qui l'urgenza di riproporre il testo esaminato dalla Commissione lavoro
della Camera dei deputati nella scorsa legislatura, la cui istruttoria
ha impegnato la Commissione stessa per circa un anno e che rappresenta
pertanto un valido punto di avvio per la sollecita adozione di un provvedimento
assai atteso da una vasta categoria di lavoratori.
Art.
1.
(Finalità e definizioni).
1. La presente legge
è diretta a tutelare i lavoratori da atti e comportamenti ostili che assumono
le caratteristiche della violenza e della persecuzione psicologica, nell'ambito
dei rapporti di lavoro.
2. Ai fini della
presente legge, per violenza e persecuzione psicologica si intendono gli
atti posti in essere e i comportamenti tenuti da datori di lavoro, nonché
da soggetti che rivestono incarichi in posizione sovraordinata o pari
grado nei confronti del lavoratore, che mirano a danneggiare quest'ultimo
e che sono svolti con carattere sistematico e duraturo e con palese predeterminazione.
3. Gli atti e i
comportamenti rilevanti ai fini della presente legge si caratterizzano
per il contenuto vessatorio e per le finalità persecutorie e si traducono
in maltrattamenti verbali e in atteggiamenti che danneggiano la personalità
del lavoratore, quali il licenziamento, le dimissioni forzate, il pregiudizio
delle prospettive di progressione di carriera, l'ingiustificata rimozione
da incarichi già affidati, l'esclusione dalla comunicazione di informazioni
rilevanti per lo svolgimento delle attività lavorative, la svalutazione
dei risultati ottenuti.
4. Il danno di
natura psico-fisica provocato dagli atti e comportamenti di cui ai commi
2 e 3 rileva ai fini della presente legge quando ha come conseguenza diretta
la menomazione della capacità lavorativa, ovvero pregiudica l'autostima
del lavoratore che li subisce, ovvero si traduce in forme depressive.
Art.
2.
(Prevenzione ed
informazione).
1. I datori di lavoro,
pubblici o privati, e le rispettive rappresentanze sindacali adottano
tutte le iniziative necessarie allo scopo di prevenire la violenza e la
persecuzione psicologica di cui alla presente legge, ivi comprese le informazioni
rilevanti con riferimento alle assegnazioni di incarichi, ai trasferimenti,
alle variazioni nelle qualifiche e nelle mansioni affidate, nonché tutte
le informazioni che attengono alle modalità di utilizzo dei lavoratori.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere portate a conoscenza
dei lavoratori anche attraverso l'affissione in bacheca.
3. Qualora atti e comportamenti di cui all'articolo 1 siano denunciati,
da parte di singoli o da gruppi di lavoratori, al datore di lavoro ovvero
alle rappresentanze sindacali aziendali, questi ultimi hanno l'obbligo
di porre in essere procedure tempestive di accertamento dei fatti denunciati,
eventualmente anche con l'ausilio di esperti esterni all'azienda.
4. Accertati i fatti, il datore di lavoro è tenuto ad assumere le misure
necessarie al loro superamento, anche coinvolgendo i lavoratori dell'area
interessata.
Art.
3.
(Responsabilità
disciplinare).
1. Nei confronti di coloro
che pongono in essere gli atti o i comportamenti previsti all'articolo
1 può essere disposta l'applicazione, da parte del datore di lavoro o
del preposto gerarchicamente competente, delle misure disciplinari previste
dalla contrattazione collettiva.
Art. 4.
(Azioni di tutela
giudiziaria).
1. Il lavoratore che
abbia subìto violenza o persecuzione psicologica nel luogo di lavoro e
non ritenga di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai
contratti collettivi, ma intenda adire il giudizio, deve promuovere, anche
tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca il mandato,
il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di
procedura civile, o, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 66 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il ricorso in giudizio si applicano
le disposizioni di cui al citato articolo 413 del codice di procedura
civile.
2. Gli atti e le decisioni concernenti le variazioni delle qualifiche,
delle mansioni, degli incarichi, ovvero i trasferimenti, riconducibili
alla violenza e alla persecuzione psicologica, sono annullabili a richiesta
del lavoratore danneggiato, sia in sede di conciliazione che in sede giudiziaria.
3. In sede giudiziaria il giudice condanna il responsabile del comportamento
sanzionato al risarcimento del danno, che liquida in forma equitativa.
Art.
5.
(Pubblicità del provvedimento del giudice).
1. Su istanza della
parte interessata, il giudice può disporre che del provvedimento di condanna,
passato in giudicato, venga data informazione, a cura del datore di lavoro,
mediante lettera ai dipendenti interessati, per reparto e attività, dove
si è manifestato il caso di violenza o di persecuzione psicologica oggetto
dell'intervento giudiziario, omettendo il nome della persona che ha subito
tali violenze o persecuzioni, qualora ne dia al giudice stesso esplicita
indicazione.
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