SENATO
DELLA REPUBBLICA
XIV
LEGISLATURA
DISEGNO
DI LEGGE N. 122
d'iniziativa
del senatore TOMASSINI
COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2001
Disposizioni
a tutela dei lavoratori dalla violenza
o dalla persecuzione psicologica
Onorevoli Senatori.
– Da recenti ricerche della Clinica del lavoro di Milano e dell'Associazione
Prima di Bologna risulta che in Italia circa cinque milioni di lavoratori
soffrono di mobbing.
Pochi oggi conoscono
il significato di tale fenomeno che sta assumendo dimensioni allarmanti
soprattutto nel settore pubblico ove sarebbero interessati il 56 per cento
dei lavoratori.
Con il termine mobbing
si definisce la violenza e persecuzione psicologica perpetrata con qualsiasi
atto o comportamento al fine di danneggiare il lavoratore (articolo 1).
Gli artefici possono
essere colleghi di lavoro, superiori, ma a volte la stessa azienda nell'ambito
di una strategia precisa tesa alla riduzione di personale o all'eliminazione
di persone indesiderate o ritenute «scomode».
Le conseguenze del mobbing
sono molto gravi. I danni psicologici arrecati, che incidono sull'autostima
del lavoratore, possono scatenare condizioni di forte depressione.
In Svezia una indagine
statistica ha dimostrato che il 20 per cento dei suicidi, in un anno,
hanno avuto come causa scatenante tale fenomeno.
Il mobbing nel nostro
Paese trova più che altrove condizioni favorevoli per prosperare grazie
ad una crisi economica preoccupante che provoca drastiche riduzioni di
personale specialmente nel settore pubblico a seguito degli interventi
di privatizzazione; per questo è necessario proporre un intervento legislativo
al fine di tutelare il lavoratore.
Pur nella consapevolezza
della difficoltà di individuare con precisione fattispecie concrete degli
atti e dei comportamenti attraverso i quali si verifica il fenomeno e
proporre soluzioni risolutive dello stesso, il presente disegno di legge
mira ad avviare un dibattito su tali problematiche che minano l'integrità
psico-fisica dei soggetti che ne sono coinvolti.
In particolare si dettano
una serie di disposizioni al fine di prevenire il verificarsi di atti
e comportamenti vessatori. Si prevede, infatti, l'individuazione, nei
singoli ambiti lavorativi di organismi atti ad adottare tutte le iniziative
necessarie alla prevenzione del fenomeno ivi compreso il diritto per il
lavoratore di chiedere informazioni relative alle assegnazioni degli incarichi,
ai trasferimenti, alle variazioni nelle qualifiche e nelle mansioni affidate
(articolo 6).
Tali organismi debbono
altresì procedere tempestivamente per accertare i fatti denunciati anche
tramite centri medici che operano presso le Aziende sanitarie locali.
Una volta accertati
i suddetti fatti il datore di lavoro è tenuto ad assumere le misure necessarie
per la loro rimozione (articolo 4).
Gli atti discriminatori
concernenti le variazioni di qualifiche, di mansioni, di incarichi, ovvero
i trasferimenti, riconducibili alla violenza e alla persecuzione psicologica
sono comunque annullabili su istanza del lavoratore (articolo 2) e i responsabili
della violenza o persecuzione sono tenuti al risarcimento del danno (articolo
5).
Il lavoratore ha diritto
altresì alla reintegrazione nel posto di lavoro.
DISEGNO
DI LEGGE
Art.
1.
(Finalità e definizioni)
1. La presente legge
è diretta a tutelare i lavoratori da atti e comportamenti ostili che assumono
le caratteristiche della violenza o della persecuzione psicologica, nell'ambito
dei rapporti di lavoro.
2. Ai fini della presente legge, per violenza o persecuzione psicologica
si intendono gli atti posti in essere e i comportamenti tenuti da datori
di lavoro, superiori gerarchici o pari grado nei confronti del lavoratore,
finalizzati a danneggiare quest'ultimo e svolti con carattere sistematico,
continuato e con palese predeterminazione.
3. Gli atti e i comportamenti rilevanti ai fini della presente legge si
traducono in maltrattamenti verbali, nell'ingiustificata rimozione da
incarichi già affidati, nell'esclusione dalla comunicazione di informazioni
rilevanti per lo svolgimento delle attività lavorative, nella svalutazione
dei risultati ottenuti, nella mancata prospettiva di progressione di carriera,
in trasferimenti non oggettivamente motivati e in altri atteggiamenti
di carattere manifestamente vessatorio e ingiustificato che modificano
la personalità del lavoratore e che possono indurlo ad abbandonare il
lavoro.
Art. 2.
(Annullabilità di atti discriminatori)
1. Gli atti e le decisioni
concernenti le variazioni delle qualifiche, delle mansioni, degli incarichi,
ovvero i trasferimenti, riconducibili alla violenza o alla persecuzione
psicologica, sono annullabili su istanza del lavoratore danneggiato.
Art. 3.
(Prevenzione)
1. Le imprese e le amministrazioni
pubbliche istituiscono organismi interni con il compito di adottare tutte
le iniziative necessarie alla prevenzione della violenza o della persecuzione
psicologica. Tali organismi sono composti da un rappresentante dell'impresa
o della amministrazione pubblica, da un rappresentante eletto dai lavoratori
e da un esperto esterno nominato dall'Azienda sanitaria locale competente
per territorio.
Art.
4.
(Accertamento dei fatti)
1. Nel caso in cui il
lavoratore si ritenga danneggiato a seguito degli atti e comportamenti
di cui all'articolo 1 ha facoltà di rivolgersi all'organismo di cui all'articolo
3.
2. Gli organismi di cui all'articolo 3, hanno l'obbligo di porre in essere
procedure tempestive di accertamento dei fatti denunciati anche tramite
centri medici che operano presso le Asl.
3. Accertati i fatti denunciati il datore di lavoro è tenuto ad assumere
le misure necessarie per la loro rimozione.
Art.
5.
(Risarcimento del danno e reintegrazione nel posto di lavoro)
1. Coloro che pongano
in essere gli atti o i comportamenti previsti dall'articolo 1, sono tenuti
a risarcire il danno nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente.
2. Il risarcimento del danno è altresì dovuto da chi denuncia consapevolmente
atti o comportamenti inesistenti al fine di ottenere qualsiasi utilità
per sé o per altri.
3. Il lavoratore deve essere reintegrato nel posto di lavoro se la violenza
o la persecuzione psicologica di cui alla presente legge ha comportato
le sue dimissioni.
Art.
6.
(Informazione)
1. I lavoratori hanno
il diritto di chiedere all'impresa o all'amministrazione pubblica informazioni
relative alle assegnazioni di incarichi, ai trasferimenti, alle variazioni
nelle qualifiche e nelle mansioni affidate.
2. L'impresa o l'amministrazione pubblica è tenuta, su richiesta dell'interessato,
a dare le informazioni di cui al comma 1.
3. L'impresa o l'amministrazione pubblica può opporre rifiuto motivato
nel caso in cui possa derivare un danno per la stessa o per terzi.
Art. 7.
(Azioni di tutela giudiziaria)
1. Il lavoratore che
abbia subìto violenza o persecuzione psicologica nel luogo di lavoro e
non ritenga di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai
contratti collettivi, ma intenda adire in giudizio, può promuovere il
tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura
civile. Si applicano, per il ricorso in giudizio, le disposizioni di cui
all'articolo 413 del codice di procedura civile.
2. Il giudice condanna il responsabile del comportamento sanzionato al
risarcimento del danno, che liquida in forma equitativa.
Art.
8.
(Pubblicità del provvedimento del giudice)
1. Su istanza della
parte interessata, qualora ne dia al giudice stesso esplicita indicazione,
il giudice può disporre che del provvedimento di condanna venga data informazione,
a cura del datore di lavoro, mediante lettera ai dipendenti interessati,
per reparto e attività, dove si è manifestato il caso di violenza o di
persecuzione psicologica oggetto dell'intervento giudiziario, omettendo
il nome della persona che ha subito tali violenze o persecuzioni.
Art.
9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge
entra in vigore entro sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
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