SENATO
DELLA REPUBBLICA
XIV
LEGISLATURA
DISEGNO
DI LEGGE N. 266
d'iniziativa
del senatore RIPAMONTI
COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2001
Tutela
della persona che lavora
da violenze morali e persecuzioni psicologiche
nell'ambito dell'attività lavorativa
Onorevoli Senatori.
– Il lavoro è uno dei momenti fondamentali di autorealizzazione dell'individuo;
la menomazione di questa opportunità per conflitti interpersonali nei
luoghi di lavoro o per decisione dell'impresa, ente e amministrazione
pubblica è un fatto grave sotto l'aspetto della tutela individuale della
dignità ed integrità della persona, ma è anche grave perché determina
la generazione di diseconomie interne ed esterne al luogo di lavoro. La
cooperazione nel lavoro è la migliore strada per una adeguata utilizzazione
e valorizzazione delle risorse umane.
La moderna psicologia
del lavoro ha individuato nei fattori che fanno degradare tale cooperazione
e che determinano menomazioni psico-fisiche nei lavoratori, un'area di
intervento meritevole di prioritaria attenzione soprattutto sotto l'aspetto
della prevenzione. La pubblicistica anglo-sassone più avanzata, ed in
particolare quella scandinava, ha definito mobbing il fenomeno delle violenze
morali, pressioni e molestie psicologiche nei luoghi di lavoro. Il mobbing
si determina quando tali fatti si verificano in modo sistematico, duraturo
e intenso, tra lavoratori e nel rapporto tra lavoratori e datori di lavoro
(pubblici e privati).
Si tratta di problemi
rilevanti che devono essere affrontati con un rapporto equilibrato nella
relazione che si può determinare con gli spazi di autonomia gestionale
e organizzativa propri delle imprese e degli enti.
I soggetti che restano
vittime delle azioni di mobbing vengono colpiti nella sfera psichica,
spesso con forme depressive gravi, e compressi nella propria capacità
lavorativa e nella propria autostima. In casi estremi la forte pressione
psicologica, le «percosse psichiche», i maltrattamenti verbali, la compressione
della vittima in una permanente condizione di inferiorità, concorrono,
spesso in modo decisivo, al suicidio. In Svezia si è calcolato che le
cause di suicidio vedono il mobbing come elemento scatenante su oltre
il 15 per cento dei casi. Le forme depressive dovute al mobbing recano
un danno socio-economico rilevante e quindi, come sopra detto, intervenire
su questo problema non è solo necessario per ragioni etiche, di giustizia
e di correttezza nei rapporti umani e per la tutela dei valori della convivenza
civile, ma anche di opportunità economica, sia per il buon funzionamento
delle aziende, sia per minimizzare i costi sociali e sanitari, sia anche
per accrescere la coesione sociale.
Il provvedimento legislativo
qui proposto interviene prima di tutto per favorire una azione preventiva
efficace, per informare e sensibilizzare tutti i soggetti interessati
alla gravità del problema, per riconoscere il mobbing, per poter intervenire
quando le molestie morali e le violenze psicologiche non abbiano ancora
prodotto danni.
Oltre alla definizione
del fenomeno (articolo 2), vengono indicate le azioni di prevenzione e
di informazione che vanno attuate per prevenire e controllare il mobbing
ed i suoi effetti (articolo 3). Ed ancora: vengono previste precise responsabilità
disciplinari (articolo 4) e viene data la praticabilità ad adeguate azioni
di tutela con il ricorso alla conciliazione ed in giudizio (articolo 5).
Viene poi prevista la possibilità del ripristino della situazioni professionali
colpite dalla azioni di mobbing e il loro risarcimento (articolo 6). È
prevista la pubblicità nell'azienda o ente interessato alle risultanze
giudiziarie delle determinazioni disciplinari assunte (articolo 7). Infine,
è prevista la nullità di tutti quegli atti di ritorsione che possono condizionare
l'iniziativa di tutela del lavoratore colpito da mobbing (articolo 8).
DISEGNO
DI LEGGE
Art.
1.
(Finalità e campo applicativo)
1. La presente legge
tutela qualsiasi lavoratrice e lavoratore da violenze morali e persecuzioni
psicologiche perpetrate in ambito lavorativo mediante azioni definite
dall'articolo 2.
2. La tutela di cui al comma 1 si esplica per tutte le tipologie di lavoro,
pubblico e privato, comprese le collaborazioni, indipendentemente dalla
loro natura, mansione e grado.
Art.
2.
(Definizione)
1. Ai fini della presente
legge vengono considerate violenze morali e persecuzioni psicologiche,
nell'ambito dell'attività lavorativa, quelle azioni che mirano esplicitamente
a danneggiare una lavoratrice o un lavoratore. Tali azioni devono essere
svolte con carattere sistematico, duraturo e intenso.
2. Gli atti vessatori, persecutori, le critiche e i maltrattamenti verbali
esasperati, l'offesa alla dignità, la delegittimazione di immagine, anche
di fronte a soggetti esterni all'impresa, ente o amministrazione – clienti,
fornitori, consulenti – comunque attuati da superiori, pari-grado, inferiori
e datori di lavoro, per avere il carattere della violenza morale e delle
persecuzioni psicologiche, devono mirare a discriminare, screditare o,
comunque, danneggiare il lavoratore nella propria carriera, status, potere
formale e informale, grado di influenza sugli altri. Allo stesso modo
vanno considerate la rimozione da incarichi, l'esclusione o immotivata
marginalizzazione dalla normale comunicazione aziendale, la sottostima
sistematica dei risultati, l'attribuzione di compiti molto al di sopra
delle possibilità professionali o della condizione fisica e di salute.
3. Ciascun elemento concorre individualmente nella valutazione del livello
di gravità.
4. Ai fini dell'accertamento della responsabilità soggettiva, l'istigazione
è considerata equivalente alla commissione del fatto.
Art.
3.
(Prevenzione ed informazione)
1. Ai fini di prevenire
le attività di violenza morale e persecuzione psicologica, i datori di
lavoro, pubblici e privati, e le rispettive rappresentanze sindacali aziendali,
pongono in essere – anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo
2087 del codice civile – iniziative di informazione periodica verso i
lavoratori. Tali azioni concorrono ad individuare, anche a livello di
sintomi, la manifestazione di condizioni di maltrattamenti e di discriminazioni,
così come indicate all'articolo 2. L'attività informativa investe anche
gli aspetti organizzativi – ruoli, mansioni, carriere, mobilità – nei
quali la trasparenza e la correttezza nei rapporti aziendali e professionali
deve essere sempre manifesta.
2. Qualora siano denunciati da parte di singoli o da gruppi di lavoratori,
al datore di lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali, comportamenti
di cui all'articolo 2, questi ultimi hanno l'obbligo di attivare procedure
tempestive di accertamento dei fatti denunciati e misure per il loro superamento.
Per la predisposizione di tali misure vengono sentiti anche i lavoratori
dell'area aziendale interessata ai fatti accertati.
3. Al momento della formalizzazione di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro,
il datore di lavoro consegna ai lavoratori una comunicazione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali relativa alla tutela dal le violenze
morali e dalla persecuzione psicologica nel lavoro. La predetta comunicazione
deve essere affissa nelle bacheche aziendali.
4. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 20 della legge 20
maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto a due ore di assemblea
su base annuale, fuori dall'orario di lavoro, per trattare il tema delle
violenze morali e delle persecuzioni psicologiche nel luogo di lavoro,
di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. Le assemblee sono indette
con le modalità e si svolgono nelle forme di cui al citato articolo 20
della legge n. 300 del 1970. Alle assemblee possono partecipare le rappresentanze
sindacali aziendali, i dirigenti sindacali ed esperti.
Art. 4.
(Responsabilità disciplinari)
1. Nei confronti di
coloro che attuano azioni di cui all'articolo 2, si configura responsabilità
disciplinare, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
Analoga responsabilità grava su chi denuncia consapevolmente fatti di
cui al medesimo articolo 2 che si rivelino inesistenti per ottenere vantaggi
comunque configurabili.
Art. 5.
(Azioni di tutela giudiziaria)
1. Il lavoratore che
abbia subìto violenza morale e persecuzione psicologica nel luogo di lavoro
ai sensi dell'articolo 2, e non ritenga di avvalersi delle procedure di
conciliazione previste dai contratti collettivi ma intenda adire il giudizio,
può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dall'articolo 410
del codice di procedura civile, anche attraverso le rappresentanze sindacali
aziendali. Si applicano, per il ricorso in giudizio, le disposizioni di
cui all'articolo 413 del codice di procedura civile. Il giudice condanna
altresì il responsabile del comportamento sanzionato al risarcimento del
danno, che liquida in forma equitativa.
Art.
6.
(Conseguenze per gli atti derivanti dalle violenze psicologiche)
1. Le variazioni nelle
qualifiche, nelle mansioni, negli incarichi, nei trasferimenti o le dimissioni,
determinate da azioni di violenza morale e persecuzione psicologica, sono
impugnabili ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2113 del codice
civile, salvo risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 5 della presente
legge.
Art.
7.
(Pubblicità del provvedimento del giudice)
1. Su istanza della
parte interessata il giudice può disporre che del provvedimento di condanna
o di assoluzione venga data informazione, a cura del datore di lavoro,
mediante lettera ai dipendenti interessati, per reparto e attività, dove
si é manifestato il caso di violenza morale e persecuzione psicologica,
oggetto dell'intervento giudiziario, omettendo il nome della persona che
ha subíto tali azioni di violenza e persecuzione.
Art.
8.
(Nullità degli atti discriminatori e di ritorsione)
1. Tutti gli atti o fatti
che derivino da comportamento di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono nulli.
2. I provvedimenti
relativi alla posizione soggettiva del lavoratore che abbia posto in essere
una denuncia per comportamenti di cui all'articolo 2, in qualunque modo
peggiorativi della propria condizione professionale, compresi i trasferimenti
e i licenziamenti, adottati entro un anno dal momento della denuncia,
si presumono a contenuto discriminatorio, salvo prova contraria, ai sensi
dell'articolo 2728, secondo comma, del codice civile.
inizio
pagina
scarica il documento in
formato "pdf"
(75 KB)
|