SENATO
DELLA REPUBBLICA
XIV
LEGISLATURA
DISEGNO
DI LEGGE N. 870
d'iniziativa
del senatore COSTA
COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2001
Norme
per contrastare il fenomeno del mobbing
Onorevoli Senatori.
– Il termine mobbing, che da qualche tempo è divenuto di uso frequente,
deriva dal verbo inglese «to mob», che significa assalire tumultuando
in massa, malmenare, aggredire. Fu usato, per la prima volta, dal Konrad
Lorenz, biologo inglese dell'Ottocento (e poi ripreso agli inizi degli
anni Ottanta del professor Leymann) per indicare il comportamento di alcuni
animali quando si coalizzano contro un membro del gruppo fino ad escluderlo
dalla comunità.
Si tratta di un termine
destinato a entrare in modo diffuso nella lingua italiana di qui ai prossimi
anni, giacché oggi è largamente interpretato per indicare una qualsiasi
forma di terrorismo psicologico esercitato nei luoghi di lavoro in danno
dei lavoratori.
Sino a una decina di
anni fa il significato era per lo più sconosciuto: solo con gli studi
e le ricerche promosse per la prima volta in Svezia, agli inizi degli
anni Ottanta, la conoscenza e lo studio del mobbing è esteso in Germania
e negli altri paesi del Nord Europa, fino ad arrivare nel 1995 in Italia.
Lo scopo del mobbing
è quello di porre in essere comportamenti di tipo persecutorio, attuati
in modo evidente e continuo, per eliminare una persona che è o è divenuta,
in qualche modo, scomoda, distruggendola psicologicamente e socialmente
in modo da provocarne il licenziamento o indurla alle dimissioni. Anche
le molestie sessuali, possono rientrare nelle pratiche di mobbing: il
cui scopo finale appare, in ogni caso, quello di eliminare «soggetti scomodi».
I soggetti attivi del
mobbing possono essere i superiori, i capi intermedi e gli stessi colleghi
del lavoratore, vittima della persecuzione. In qualche caso, la stessa
azienda lo stesso datore di lavoro possono assumere il ruolo di mobbers,
nel quadro di una precisa strategia aziendale. Fondamentalmente, a qualunque
fine sia mirato, il mobbing rimane un abuso perpetrato nei confronti della
dignità di una persona, che ne subisce in primo luogo i danni di natura
psicologica e, secondariamente, quelli di natura economica.
Seguendo l'interpretazione
di Leymann possiamo tentare di spiegare il fenomeno contraddistinguendone
le diverse fasi nel modo seguente:
I fase. – In tutti i
luoghi di lavoro nascono quotidianamente dei conflitti, il che è normale:
infatti nel lavoro come nella vita, si scontrano caratteri, opinioni e
abitudini diverse. Questi conflitti non fanno sempre parte del mobbing,
ma possono diventarlo: quando il conflitto quotidiano non si risolve,
se il momentaneo screzio non si chiarisce, allora l'astio, il desiderio
di rivalsa da parte di uno o più attori possono perdurare anche per lungo
tempo e minare alla base le relazioni sociali, favorendo l'insorgere di
una situazione di mobbing.
II fase. – Si verifica
quando un conflitto nato per caso matura e diventa continuativo, trasformandosi
in mobbing vero e proprio. Il ruolo della vittima e quello del mobber
si definiscono: il mobber continua ad agire in modo sistematico e per
lo più intenzionale, mentre per colui che subisce la situazione di mobbing
inizia un pericoloso processo di stigmatizzazione: egli diventa agli occhi
di tutti la vittima.
III fase. – Il mobbing
è ormai così evidente da oltrepassare i limiti dell'ufficio o del reparto
in cui è nato e diventa di pubblico dominio. La vittima comincia ad accusare
problemi di salute, ad assentarsi con sempre maggiore frequenza, a richiedere
permessi sempre più frequenti per visite mediche, a mettersi in malattia,
a manifestare un calo di rendimento. Il caso probabilmente sarà esaminato
dall'ufficio di amministrazione del personale che svolgerà delle indagini.
Di solito i risultati saranno inficiati dall'azione dei miti psicologici
sparsi dal mobber, per cui spesso ne consegue che la vittima è un elemento
dannoso e dispendioso per l'azienda e per costringerla alle dimissioni
si ricorre a trasferimenti, declassamenti di mansioni e punizioni di vario
tipo.
IV fase. – Il mobbing
raggiunge il suo scopo: eliminare la vittima. Essa può dimettersi, esasperata
può chiedere il prepensionamento oppure essere licenziata con un pretesto
o con l'inganno. Non tutti i casi di mobbing arrivano però a questa fase.
Solo le vittime dei casi estremi sono costrette in un modo o nell'altro
ad abbandonare il lavoro. Tuttavia,
anche senza abbandonare il lavoro, la vittima del mobbing può entrare
in una situazione di vera disperazione. Di solito soffre di forme depressive
più o meno gravi e si cura con psicofarmaci e terapie che hanno solo un
effetto palliativo perché il problema sul lavoro non solo resta, ma tende
ad aggravarsi. Spesso anche la famiglia della vittima è coinvolta, infatti
l'assorbimento familiare della crisi causata dal mobbing implica che anche
i vari membri ne subiscano le conseguenze, sia di ordine psicologico che
pratico ed economico, come nel caso in cui si dovesse arrivare al licenziamento
o alle dimissioni.
Gli errori da parte
dell'amministrazione sono spesso dovuti alla mancanza di conoscenza del
fenomeno e delle sue caratteristiche. Di conseguenza i provvedimenti presi
sono non solo inadatti, ma molto pericolosi per la vittima. Per una corretta
valutazione del fenomeno, si devono comunque tenere in considerazione
le correlazioni con l'ambiente culturale in cui ha luogo. Il mobbing,
infatti, non è un evento fisso e omogeneo: esso e un processo articolato
che comincia lentamente e subdolamente e diventa spesso evidente dopo
un lungo periodo con manifestazioni diverse.
Gli effetti del mobbing
sono assai rilevanti per l'ordinamento: sono legati non solo alla riqualificazione
del lavoratore, ma anche e soprattutto al suo stato di salute, il cui
decadimento finisce per riverberarsi sulla struttura sanitaria nazionale,
in termini di aggravio delle spese per l'assistenza. E ciò senza considerare
gli altri obiettivi danni subiti dalla stessa unità lavorativa interessata,
con un inevitabile, grave calo della produttività in tale ambito.
Approfondite ricerche
svolte in altri Paesi hanno dimostrato che il mobbing può portare alla
invalidità psicologica del lavoratore, sì che può essere corretto, in
proposito, parlare di una vera e propria malattia professionale, del tutto
simile a un infortunio sul lavoro.
In Germania, le ricerche
scientifiche sul fenomeno del mobbing e la legislazione in materia sono
particolarmente avanzate. I sindacati tedeschi hanno promosso campagne
di sensibilizzazione e strategie di intervento sui casi di mobbing, i
cui danni rientrano nella casistica delle malattie professionali e fra
le cause per ottenere il risarcimento del danno biologico. In Svezia il
mobbing è addirittura elencato come reato nel codice penale.
Per quel che attiene
al nostro Paese, talune statistiche riferiscono di una percentuale modesta,
pari al 4,2 per cento del totale dei lavoratori dipendenti in Italia,
circa 750.000 vittime. In realtà il dato che emerge, appare assai lontano
dal vero, in quanto ancora oggi le violenze morali in ambito lavorativo,
risultano particolarmente difficili da quantificare: sia perché lo studio
del fenomeno giunge con notevole ritardo, rispetto alle altre nazioni,
sia perché le stesse vittime rifiutano di considerarsi tali, per timore
di ulteriori ritorsioni, o per altri motivi.
Una recente ricerca
effettuata dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, avrebbe accertato l'esistenza di circa 1.500.000 lavoratori, vittime
del mobbing nel giugno 2000. Se si tiene conto, tuttavia, del fatto che
oltre al lavoratore interessato, anche i familiari sono pienamente coinvolti
dalle ritorsioni – sia di ordine pratico che psicologico – causate dal
fenomeno sopra descritto, non è difficile pervenire ad un numero globale
di circa 4.000.000 di soggetti perseguiti in via diretta o indirettamente.
Sempre l'ISPESL riferisce
che il 71 per cento delle denunce riguarderebbe i dipendenti del pubblico
impiego. Nel 62 per cento dei casi, si tratterebbe di persone con più
di cinquanta anni; l'81 per cento sarebbe, poi, composto da quadri e impiegati.
Da un'altra analisi risulterebbe che a esercitare il mobbing sarebbero
per il 57,3 per cento i superiori e per il 30,3 per cento i colleghi.
Lo stesso mondo politico
risulta influenzato dal mobbing visto che già negli anni Settanta a un
deputato venne riconosciuta una indennità per effetto del mobbing, seguita
da una pensione di invalidità. In proposito, si è inteso configurare all'articolo
7 la pratica del mobbing anche nel contesto della vita dei partiti politici
e delle associazioni in genere, così come regolate dall'articolo 36 del
codice civile.
Vanno anche configurati
come mobbing, non solo la lotta contro la diversità politica del lavoratore
rispetto al contesto in cui si trova ad operare, ma anche tutti gli attacchi
alla sua reputazione, i pettegolezzi, le insinuazioni malevole, le attribuzioni
di errori altrui, le segnalazioni diffamatorie e altro.
Per quel che attiene,
poi, al profilo della adozione del mobbing, quale strumento di una precisa
strategia aziendale, rivolta a porre le basi per l'abbandono del posto
di lavoro – sotto forma di dimissioni volontarie – da parte delle vittime,
la censura non può che essere seria e grave, soprattutto in un Paese come
il nostro che soffre di altissimi livelli di disoccupazione, prossimi
al 12 per cento, e che difficilmente riesce a creare nuovi posti di lavoro
per i giovani.
Superfluo, è perciò,
sottolineare il gravissimo clima di paura, incertezza e ansia che il mobbing
è destinato a portare con sé.
In considerazione di
quanto premesso si auspica la rapida approvazione del presente disegno
di legge, che intende in tal modo prevenire il verificarsi di atti e comportamenti
così gravemente lesivi sia della dignità, sia della reputazione di ogni
lavoratore, in linea con quanto così fermamente proclamato dagli articoli
32 e 41 della Costituzione.
Il presente disegno
di legge si compone di sette articoli.
L'articolo 1 definisce
i princìpi generali cui ricondurre il fenomeno del mobbing e le sue manifestazioni.
L'articolo 2 sancisce
il principio dell'annullabilità dei provvedimenti assunti dal datore di
lavoro con il fine di danneggiare il lavoratore.
L'articolo 3 attribuisce
al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di emanare,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno
di legge, un apposito decreto cui ricondurre le singole fattispecie di
violenze e persecuzioni oggetto del mobbing e rilevanti ai fini della
presente proposta normativa.
L'articolo 4 definisce
i casi in cui applicare le responsabilità disciplinari; gli articoli 5
e 6 riguardano il ricorso alla giustizia ordinaria.
Infine, l'articolo 7
estende l'applicazione della normativa in oggetto anche nel contesto delle
associazioni regolate dall'articolo 36 del codice civile e dei partiti
politici.
DISEGNO
DI LEGGE
Art.
1.
(Princìpi e finalità)
1. Sono da ricondurre,
nell'ambito della definizione di mobbing, tutti quegli atti e comportamenti
posti in essere da datori di lavoro, capi intermedi e colleghi, che si
traducono in atteggiamenti persecutori, attuati in forma evidente, con
specifica determinazione e carattere di continuità, atti ad arrecare danni
rilevanti alla condizione psico-fisica del lavoratore, ovvero anche al
solo fine di allontanarlo dalla collettività in seno alla quale presta
la propria opera.
2. La presente legge è volta a tutelare tutti i lavoratori che, in qualsiasi
luogo di lavoro e a qualsiasi livello, subiscono comportamenti ostili
che assumono le caratteristiche della violenza fisica, comprese le molestie
anche sessuali, e della persecuzione psicologica, nell'ambito dei rapporti
di lavoro.
3. Gli atti e comportamenti che rilevano ai fini della presente legge
sono caratterizzati dal contenuto vessatorio e da finalità persecutorie
che si traducono in molestie, in maltrattamenti verbali, nonché in atteggiamenti
tali da danneggiare la personalità e la dignità del lavoratore, incidendo
sulla di lui immagine sociale, sulla situazione privata e professionale,
nonché sulle relazioni sociali, oltre che sulla salute.
4. In particolare le attività di mobbing si sostanziano in atti di ostilità,
attacchi alla reputazione, creazione di falsi pettegolezzi, insinuazioni
malevole, segnalazioni diffamatorie, attribuzioni di errori altrui, carenza
di informative e informazioni volutamente errate, al fine di creare problemi,
controlli e sorveglianza continui, minacce di trasferimenti, apertura
di corrispondenza, difficoltà di permessi o ferie, assenza di promozioni
o passaggi di grado, ingiustificata rimozione da incarichi già ricoperti,
svalutazione dei risultati ottenuti.
5. Il danno di natura psico-fisica, provocato dagli atti e comportamenti
di cui ai commi 3 e 4, rileva, ai fini della presente legge, quando incide
sulla capacità lavorativa del lavoratore, sia pregiudicandone l'autostima,
sia inducendo crisi depressive o danni diretti o indiretti sulla salute.
Art.
2.
(Annullabilità degli atti di discriminazione)
1. Gli atti posti in
essere dal datore di lavoro, nonché i provvedimenti assunti, nella eventuale
modifica delle mansioni e qualifiche, di incarichi, trasferimenti di altra
natura, riconducibili alle condotte di cui all'articolo 1, sono annullabili
a richiesta del lavoratore danneggiato.
Art.
3.
(Attività di prevenzione e informazione)
1. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali emana un apposito decreto con il quale
individua le singole fattispecie di violenza e persecuzione ai danni dei
lavoratori rilevanti ai sensi della presente legge.
2. I datori di lavoro, pubblici o privati, a qualsiasi livello, unitamente
alle rispettive rappresentanze sindacali, là dove esistenti, sono tenuti
ad adottare tutte le iniziative necessarie intese a prevenire i fenomeni
di violenza e persecuzione di cui all'articolo 1, nonché i conflitti nei
luoghi di lavoro.
3. Gli stessi datori di lavoro, pubblici o privati, unitamente alle rappresentanze
sindacali, là dove esistenti, sono tenuti, altresì, a dare tutte le informazioni
rilevanti relative alle assegnazioni degli incarichi, ai trasferimenti,
alle variazioni delle mansioni e delle qualifiche, in applicazione della
presente legge.
4. Sia il decreto di cui al comma 1, che le informazioni di cui al comma
3 devono essere affissi nelle bacheche aziendali e, in ogni caso, resi
debitamente pubblici.
5. In presenza di denuncia di atti e comportamenti di cui all'articolo
1, da parte di singoli lavoratori, è compito dei datori di lavoro e delle
rispettive rappresentanze sindacali aziendali, là dove esistenti, provvedere
tempestivamente all'accertamento dei fatti denunciati, ove del caso anche
con l'ausilio di soggetti estranei all'azienda. Accertati i fatti, il
datore di lavoro è tenuto ad assumere tutte le iniziative necessarie per
superare il conflitto denunciato. Ai fini della individuazione delle misure
necessarie, il datore di lavoro può anche avvalersi della collaborazione
dei lavoratori dell'area aziendale interessata.
6. A integrazione di quanto disposto dall'articolo 20 della legge 20 maggio
1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi, fuori dall'orario
di lavoro, nei limiti di sei ore, su base annuale, al fine di esaminare
e dibattere riguardo alle violenze e alle persecuzioni psicologiche nei
luoghi di lavoro con le modalità e con le forme previste dal citato articolo
20 della legge n. 300 del 1970.
Art. 4.
(Responsabilità disciplinare)
1. A coloro che pongono
in essere gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 1 si applicano
le misure previste con riferimento alla responsabilità disciplinare.
2. Responsabilità analoga a quella di cui al comma 1 grava su chi consapevolmente
denuncia gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 1, ancorché notoriamente
inesistenti, al solo fine di trarne un qualsivoglia vantaggio.
Art.
5.
(Ricorso alla giustizia ordinaria)
1. Ogni lavoratore che
abbia subito violenza o persecuzione psicologica nel luogo di lavoro e
non ritenga di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai
contratti collettivi, ma intenda adire in giudizio, può promuovere il
tentativo di conciliazione contemplato dall'articolo 410 del codice di
procedura civile, ove del caso, anche con l'ausilio delle rappresentanze
aziendali, là dove esistenti. Il procedimento è regolato dall'articolo
413 del codice di procedura civile.
2. II giudice condanna il responsabile del comportamento sanzionato al
risarcimento del danno, la cui liquidazione ha luogo in forma equitativa.
Art.
6.
(Provvedimento del giudice e pubblicità)
1. Il giudice, su istanza
della parte interessata, può disporre idonea pubblicità al provvedimento
di condanna, a cura e spese del datore di lavoro, ove del caso anche mediante
lettera o comunicato, da indirizzare ai dipendenti interessati, appartenenti
al reparto o all'unità lavorativa dove la violenza o la persecuzione hanno
trovato attuazione.
2. Il nome della persona o delle persone vittime della violenza o della
persecuzione possono essere omessi.
Art.
7.
(Configurazione nell'ambito della vita dei partiti politici e delle associazioni)
1. La normativa di cui
alla presente legge trova applicazione anche nel contesto della vita dei
partiti politici, nonché delle associazioni regolate dall'articolo 36
del codice civile.
2. Allorquando i soggetti passivi del mobbing non rivestano la qualifica
di lavoratori dipendenti, ma siano semplici iscritti o soci, le attività
di prevenzione e di informazione di cui all'articolo 3 si intendono demandate
agli organismi di controllo regolarmente costituiti e operanti in conformità
con quanto previsto dagli atti costitutivi, ovvero dagli statuti dei singoli
organismi interessati.
3. Se il soggetto passivo del mobbing, non intende fare ricorso alla giustizia
ordinaria, così come previsto dall'articolo 5, ogni eventuale controversia
può essere composta mediante ricorso al collegio dei probiviri, ovvero
agli altri organi di controllo previsti dallo statuto dell'organismo interessato.
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