SENATO
DELLA REPUBBLICA
XIV
LEGISLATURA
DISEGNO
DI LEGGE N. 986
d'iniziativa
dei senatori
TOFANI,
NANIA, BUCCIERO, DEMASI, FLORINO, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA,
BOBBIO Luigi, BONATESTA, BONGIORNO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO,
COZZOLINO, CURTO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, GRILLOTTI, KAPPLER,
MAGNALBÓ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI,
PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÓ,
VALDITARA e ZAPPACOSTA
COMUNICATO
ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2001
Disposizioni
a tutela dalla persecuzione psicologica
negli ambienti di lavoro
Onorevoli Senatori. –
Il mobbing è un fenomeno antico e ben conosciuto in ogni cultura, ma è
stato descritto in maniera sistematica, per la prima volta, nel 1982 in
una ricerca pubblicata (nel 1984) dal Ministero nazionale per la salute
e la sicurezza sul lavoro svedese (Leymann e Gustavsonn, 1984).
Il primo ricercatore
che ha analizzato i contenuti e lo sviluppo del mobbing sul posto di lavoro
è stato Heinz Leymann, psicologo del lavoro dell'Università di Umea, in
Svezia.
Il progetto di ricerca
di Leymann fu avviato su iniziativa del Governo svedese a causa dell'incremento
sempre più massiccio dell'assenteismo dovuto al disagio lavorativo. Il
termine etologico mobbing costituisce l'ennesimo «anglicismo» recentemente
entrato a far parte delle parole di uso comune anche nella pratica giudiziaria:
esso rievoca scenari di aggressività (to mob significa: assalire, aggredire
in gruppo) che si pongono in contrasto con l'ordinato vivere sociale e
con il regolare svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, e viene
associato propriamente alle diverse molestie e pratiche di vessazione,
persecuzione, ritorsione e violenza psicologica messe in atto deliberatamente
e ripetutamente dal datore di lavoro o dai superiori, ma anche da colleghi
di pari livello o subalterni, nei confronti di un soggetto designato,
tali da porlo in una condizione di estremo disagio caratterizzata da isolamento
e terrore psicologico, che può danneggiare l'equilibrio psico-fisico anche
fino a comprometterlo gravemente.
L'estrema attualità del
predetto fenomeno, contrassegnata anche dal rilievo dato dai mezzi di
comunicazione di massa, ha offerto lo spunto per diversi, recenti interventi
sul tema, specie sotto il profilo del danno alla persona del lavoratore.
Grazie agli studi effettuati
da esperti in neuropsichiatria e in medicina del lavoro, si è potuto affermare
che il mobbing è fenomeno ubiquitario piuttosto diffuso in tutte le realtà
lavorative, non solo private ma anche pubbliche e, tuttavia, è con riferimento
alle prime che esso si è primariamente palesato ed è stato oggetto di
studi approfonditi sotto il profilo sia medico sia legale.
Il mobbing, alla luce
anche dell'esperienza sin qui maturata, può definirsi come «un'attività
persecutoria posta in essere da uno o più soggetti (non necessariamente
in posizione di supremazia gerarchica) e mirante ad indurre il destinatario
della stessa a rinunciare volontariamente ad un incarico ovvero a precostituire
i presupposti per una revoca attraverso una sua progressiva emarginazione
dall'ambiente di lavoro». Tale attività deve avere una durata di più mesi
(normalmente sei, secondo le più recenti ipotesi della medicina del lavoro)
per poter essere sussulta nel concetto di mobbing.
Nel rapporto di lavoro
privato il fenomeno è già più volte giunto all'attenzione della scienza
medico-legale e del lavoro, approdando anche presso l'Autorità giudiziaria,
sebbene ciò sia accaduto da noi con gran ritardo rispetto ai paesi nord-europei,
ove vi è una maggiore cultura della difesa dell'integrità psicofisica
del lavoratore.
L'emarginazione dal lavoro,
ingiustamente attuata attraverso il depontenziamento e la demotivazione
del singolo lavoratore, pur non essendo stata positivizzata in una specifica
norma (com'è invece accaduto in Svezia) costituisce comunque una situazione
rilevante sotto il profilo, sia medico sia legale, che, ove accertata,
può comportare una reazione da parte dell'ordinamento giuridico. Esso,
inteso quale «attività persecutoria ed inibitrice» esercitabile nell'ambito
del rapporto di lavoro dipendente, non rappresenta certamente una novità,
tant'è che il legislatore del 1942 si era interessato del problema ponendo
nell'articolo 2087 del codice civile (Tutela delle condizioni di lavoro)
il principio secondo il quale incombe al datore di lavoro l'obbligo di
tutelare la salute psico-fisica dei propri dipendenti.
La Costituzione repubblicana
ha poi specificato che l'attività economica non può svolgersi in contrasto
con la dignità umana e, ciononostante, il problema del mobbing si è presentato
– di recente – anche nel pubblico impiego ove si è certamente «slatentizzato»
per l'innesto massiccio di logiche privatistiche nell'organizzazione e
nell'operato dell'Amministrazione, consacrato nel decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni (abrogato dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
In alcuni settori, esso
ha avuto maggiore presa come nel mondo della sanità, ove ha trovato un
terreno particolarmente fertile nei delicati rapporti esistenti fra personale
medico e paramedico, fra struttura apicale sanitaria e dirigenza generale
alla quale ultima sono stati attribuiti, dalle più recenti leggi di riforma,
poteri decisionali caratterizzati dalle più ampie discrezionalità, tali
da sfociare in forme di vero e proprio arbitrio, non facilmente sindacabili
da parte dell'autorità giudiziaria.
Anche in seno alle autonomie
locali si sono registrati comportamenti «mobbizzanti», ad esempio nei
confronti dei segretari comunali, dopo le recenti leggi di riforma della
categoria.
E gli esempi potrebbero
continuare: si avverte, infatti, un crescente e generalizzato malessere
nei diversi settori attraverso i quali si articola l'amministrazione pubblica,
generato da crescenti condotte asseritamente vessatorie perpetrate nei
confronti del lavoratore.
Individuata l'esistenza
di un vizio genetico nella vigente legislazione, che favorisce il diffondersi
di atteggiamenti discriminatori nel mondo della pubblica amministrazione
e, conseguentemente, segnalata l'esigenza di un intervento legislativo
riparatore come prima difesa di fronte al fenomeno, va comunque affermato
che l'attività persecutoria posta in essere dal detentore di poteri decisionali
capaci di incidere nell'altrui sfera giuridica, ove provata, costituisce
un atto illecito, cioè un atto che devia dai canoni del buon andamento
della pubblica amministrazione e che è meritevole di sanzione da parte
dell'ordinamento giuridico.
Di fronte ad atteggiamenti
palesemente «mobbizzanti», il lavoratore pubblico o privato può certamente
trovare una prima forma di tutela giudiziale nell'invocazione di provvedimenti
d'urgenza di tipo inibitorio innanzi al giudice del lavoro (vedi Pretura
di Milano, sentenza 31 gennaio 1997) e, tuttavia, tale ipotesi non sembra
di facile realizzazione anche per la mancanza di norme processuali ad
hoc.
Nella ricerca di una
disciplina giuridica che permettesse, da un lato, la tutela del lavoratore
ed il risarcimento per i danni subiti in conseguenza di comportamenti
persecutori sul lavoro e che, dall'altro, sanzionasse e scoraggiasse detti
comportamenti, la giurisprudenza consolidata ha fatto uso di diversi princìpi
e norme appartenenti a molteplici rami del diritto. Sono richiamabili
in materia sia disposizioni internazionali e comunitarie, sia norme costituzionali,
nonché regole civilistiche, penali e legislazioni speciali.
Il mobbing, infatti,
costituisce una fattispecie complessa che comporta il coinvolgimento (e
la compromissione) di diritti fondamentali non solo dell'individuo in
qualità di prestatore di lavoro, ma anche della persona in quanto tale.
Ne deriva la costruzione
di un articolato impianto normativo dove le regole vengono a combinarsi
e a sovrapporsi, in relazione alle modalità concrete di attuazione delle
condotte persecutorie ed ai beni giuridici che esse ledono.
La base della ricostruzione
giurisprudenziale consolidata in questa materia, che tiene conto dei princìpi
fondamentali, comunitari e costituzionali, è costituita da una lettura
combinata delle norme costituzionali di cui all'articolo 32 della Costituzione
(che costituisce il diritto primario e assoluto della salute) ed all'articolo
41, secondo comma, della Costituzione (che pone un limite al principio
della libertà di iniziativa economica privata laddove ne vieta l'esercizio
con modalità tali da pregiudicare la sicurezza e la dignità umana) con
le norme civilistiche contenute nell'articolo 2087 del codice civile (che
delinea invece la responsabilità extracontrattuale), nonché gli articoli
1175 e 1375 del codice civile (princìpi di correttezza e buona fede).
In particolare, l'articolo
2087 del codice civile, che, ad integrazione delle obbligazioni nascenti
dal contratto di lavoro, dispone che «L'imprenditore è tenuto ad adottare
nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo la particolarità
del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro», è interpretato
in quest'ambito della costante giurisprudenza come una norma di chiusura
del sistema di protezione del lavoratore, che impone al datore di lavoro
non solo l'adozione delle misure richieste specificamente dalla legge,
dall'esperienza e dalle conoscenze tecniche, ma anche l'obbligo più generale
di attuare tutte le misure generiche di prudenza e diligenza necessarie
al fine di tutelare l'incolumità ed integrità psico-fisica del lavoratore.
Da questa disposizione
viene quindi fatto derivare sia il divieto per il datore di lavoro di
compiere direttamente qualsiasi comportamento (quali ne siano la natura
e l'oggetto) lesivo dell'integrità fisica e della personalità del dipendente,
sia di prevenire e scoraggiare la realizzazione di simili condotte nell'ambito
ed in connessione con lo svolgimento dell'attività lavorativa. L'inadempimento
di tale suo obbligo, genera la responsabilità contrattuale del datore
di lavoro.
Tralasciando gli aspetti
penali, che pure potrebbero rilevare in ipotesi di comportamenti vessatori
ai danni dei pubblici dipendenti, è evidente che il mobbing può essere
causa di «danno biologico» risarcibile innanzi al giudice ordinario, danno
biologico che ha trovato la sua prima definizione in sede legislativa
con il comma 3 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che,
seppure ad altri fini, lo ha definito come «lesione all'integrità psico-fisica
della persona suscettibile di accertamento medico-legale» che «è risarcibile
indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione del
reddito del danneggiato».
L'ipotesi del risarcimento
del danno biologico è, dunque, quella che statisticamente dovrebbe essere
preminente. Essa postula un duplice accertamento fattuale: innanzitutto,
relativo alla sussistenza di un atteggiamento ingiustificatamente vessatorio
e, solo successivamente, l'accertamento dell'esistenza di effetti pregiudizievoli
per l'equilibrio psico-fisico del dipendente direttamente connessi al
fatto «mobbistico», accertamento da compiersi essenzialmente attraverso
un'attenta consulenza medico-legale (i parametri generalmente applicabili
sono quelli del disagio psico-fisico, come descritti nella sentenza resa
dal Tribunale di Torino in data 11 dicembre 1999 e pubblicata in Foro
Italiano n. 1/2000, p.1555; cfr, altresì, le autorevoli considerazioni
sul tema del Consigliere M. Oricchio).
Successivamente a tale
duplice accertamento si potrà procedere alla determinazione del risarcimento
del danno da effettuare probabilmente in via equitativa tenendo altresì
presente che – vertendosi in ipotesi di responsabilità contrattuale –
si dovrà tener conto del limite della «prevedibilità del danno» di cui
all'articolo 1225 del codice civile, ove non sia provato il dolo del debitore.
All'uopo la Corte di
Cassazione, con sentenza 8 gennaio 2000, n. 143, ha stabilito che qualora
da un comportamento mobbizzante derivi un pregiudizio per il lavoratore,
implicante lesione del bene primario della salute o integrante quel tipo
di nocumento che dalla dottrina e dalla giurisprudenza viene definito
biologico, evidente è la responsabilità del datore di lavoro purché sia
accertata l'esistenza di un nesso causale tra il suddetto comportamento
doloso o colposo e il pregiudizio che ne deriva. La prova degli elementi
essenziali deve essere fornita dal lavoratore. Di tal che, pur non potendosi
escludere che il reperimento delle varie fonti di prova possa risultare
particolarmente difficoltoso a causa di eventuali sacche di omertà, sempre
presenti, tuttavia non v'è chi non veda la mancata acquisizione della
prova in questione, riguardo alle cause che hanno determinato la lesione
dedotta e gli effetti asseritamente derivati, impedisce al giudice l'accoglimento
della domanda.
Nel caso in cui siano
poste in essere nei confronti del lavoratore delle condotte ingiuriose,
la giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro
ed ha ritenuto risarcibili il danno morale (configurabile ex articolo
2059 del codice civile nel caso in cui sia integrato il reato – nella
specie – di ingiuria, articolo 594 del codice penale), il danno patrimoniale
e anche quello biologico.
Sia la Corte di cassazione
che la Corte costituzionale, nella loro funzione di concorrere alla certezza
del diritto, l'una, e di garantire la conformità delle leggi, l'altra,
hanno posto congiuntamente, negli ultimi anni, alcuni punti fermi, seppure
a volte in contrasto fra loro.
Il primo punto è costituito
dall'affermazione del principio del neminem laedere come immanente nell'ordinamento
giuridico, quando la lesione attiene ai diritti umani inviolabili, tra
i quali vi è la salute (principio presente anche nella Costituzione Europea,
articolo 1, ottavo comma, del Trattato dell'Unione, come modificato dal
Trattato di Amsterdam).
L'altro punto fermo è
che «il risarcimento del danno alla persona deve essere totale» (non parzialmente
indennizzatorio), patrimoniale e non patrimoniale.
Ciò in linea con il legislatore
che, nella riforma dell'Inail (introdotta con decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38) e nel progetto di danno alla persona sembra ispirarsi a
tale principio, affermando la natura non patrimoniale e areddituale del
danno stesso (articolo 13 del decreto legislativo citato).
Si tratta, poi, di stabilire,
discostandosi per un momento dallo stretto ambito di applicazione dell'articolo
2087 del codice civile, ovvero dalla casistica di lesioni dell'integrità
psico-fisica del lavoratore subordinato, se la Cassazione ha seguito o
meno, la proposta interpretativa della Corte costituzionale contenuta
nella sentenza n. 372 del 1994 (la nota sentenza «Mengoni»), ove la differenziazione
tra la lesione della salute fisica e la lesione della salute psichica
sembrò divenire massima.
La Corte, infatti, nell'affermare
la piena risarcibilità del danno alla salute, intese evitare ogni distinzione
tra integrità fisica e integrità psichica, confermando tale orientamento
anche in successive sentenze nelle quali ha sostenuto il principio in
virtù del quale il diritto alla salute è un «diritto erga omnes» garantito
immediatamente dalla Costituzione e come tale direttamente tutelato e
azionabile dai soggetti legittimati nei confronti degli autori dei comportamenti
illeciti.
Il presente disegno di
legge è finalizzato ad avviare un dibattito sulle problematiche esposte,
generate dall'eccessivo dilatarsi del fenomeno del mobbing, che incidono
pesantemente sulla dignità e sull'integrità psico-fisica dei soggetti
che ne sono coinvolti.
Esso intende favorire
l'attuazione di un'azione preventiva efficace di atti e comportamenti
così fortemente lesivi al fine di controllare il mobbing e i suoi effetti.
Sono necessari, a tal
fine, innanzitutto una risposta legislativa adeguata che tenda a prevenire
la possibile insorgenza, nel settore pubblico e in quello privato, di
atteggiamenti mobbistici e un concreto utilizzo degli organi di controllo
interno ad ogni amministrazione per monitorare la situazione dei dipendenti
sotto il profilo, non solo del rendimento, ma anche della corretta gestione
delle risorse umane. Solo la costante applicazione di tali metodi eviterà
un prevedibile massiccio, ricorso alla giurisdizione per reprimere ogni
tipo di condotta asseritamente mobbistico, con il conseguente aumento
di cause per risarcimento del danno biologico da mobbing.
L'ordinamento giuridico
del lavoro in Italia è stato costruito sul presupposto che i rapporti
tra datori e prestatori di lavoro siano presidiati da regole vincolanti,
dettate dal legislatore o convenute in sede di contrattazione collettiva.
Spesso, si tratta di precetti eccessivamente rigidi, sovente inattuabili,
tali da favorire l'evasione e gli aggiramenti, fomentando comunque il
contenzioso.
Nei paesi di common law
esistono strumenti diversi, come per esempio i codes of practice e, più
in generale, le soft laws («norme leggere»), che mirano ad orientare l'attività
dei soggetti destinatari, senza peraltro costringerli ad uno specifico
comportamento, vincolandoli tuttavia al conseguimento di un determinato
obiettivo.
Il Governo – come si
legge nelle proposte contenute nel «Libro Bianco sul mercato del lavoro
in Italia» – intende contribuire alla riflessione circa l'identificazione
di indicatori di qualità a livello europeo, nella consapevolezza che,
in ogni caso, essi non dovranno tradursi in ulteriori vincoli, bensì in
strumenti per incentivare opportuni investimenti, anche di carattere formativo,
nelle risorse umane.
In ossequio a tale intento,
abbiamo inserito nel presente disegno di legge una disposizione di chiusura
(l'articolo 7) volto a sollecitare l'adozione «spontanea» di codici antimolestie
e, in particolare, di codici volti alla prevenzione del mobbing mediante
tecniche incentivanti, come, per esempio, il caso della normativa in materia
di azioni positive che prevede il rimborso totale o parziale di oneri
finanziari connessi all'attuazione dell'iniziativa incentivata.
Si tratta di una prima
occasione in cui le proposte contenute nel Libro Bianco potrebbero trovare
concreta attuazione.
DISEGNO
DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione)
1. Ai fini della presente
legge, s'intende per violenza o persecuzione psicologica ogni atto, comportamento
e azione tenuti dai datori di lavoro, superiori gerarchici e colleghi
di pari grado o inferiori, che mirano a danneggiare il lavoratore e che
sono svolti deliberatamente e ripetutamente nel tempo.
2. L'accertamento degli
atti e dei comportamenti vessatori di cui al comma 1 del presente articolo,
è rimesso all'apprezzamento ed all'approfondita valutazione dei soggetti
di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Il danno di natura
psico-fisica provocato dagli atti o comportamenti di cui ai commi 1 e
2 del presente articolo, si rileva ai fini della presente legge quando
comporta la menomazione della capacità lavorativa, quando pregiudica l'autostima
del lavoratore che li subisce e quando si traduce in forme depressive.
Art.
2.
(Prevenzione e informazione)
1. I datori di lavoro,
pubblici e privati, e le rispettive rappresentanze sindacali – ove esistenti
– adottano tutte le iniziative necessarie volte a pianificare e organizzare
il lavoro in modo da prevenire e scoraggiare i fenomeni di violenza e
persecuzione psicologica e i conflitti nei luoghi di lavoro al fine di
tutelare l'incolumità e l'integrità psico-fisica dei prestatori di lavoro.
2. I datori di
lavoro di cui al comma 1 sono tenuti, altresì, a fornire – in modo inequivocabile
–, su richiesta esplicita del lavoratore interessato, tutte le informazioni
rilevanti relative alle assegnazioni degli incarichi, ai trasferimenti,
alle variazioni delle mansioni affidate e delle qualifiche, nonché tutte
le informazioni che attengono all'utilizzo dei lavoratori, pertinenti
ai motivi soggettivi del richiedente.
3. Qualora siano
denunciati, da parte di singoli o da gruppi di lavoratori, atti e comportamenti
di cui all'articolo 1, il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali
aziendali – ove esistenti – provvedono tempestivamente all'accertamento
dei fatti denunciati, avvalendosi anche dell'ausilio dei lavoratori dell'area
aziendale interessata, nonché di esperti esterni all'azienda. A seguito
dell'avvenuto accertamento dei fatti denunciati, il datore di lavoro assume
tutte le iniziative volte al superamento del conflitto.
4. Ad integrazione
di quanto disposto dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nei
limiti di cinque ore su base annuale, per discutere il tema delle violenze
e delle persecuzioni psicologiche sul luogo di lavoro. Le riunioni sono
indette e si svolgono in base alle modalità e nelle forme di cui all'articolo
20 della citata legge n. 300 del 1970.
Art.
3.
(Responsabilità disciplinari)
1. A coloro che pongono
in essere gli atti, i comportamenti e le azioni di cui all'articolo 1,
si applicano le misure previste con riferimento alla responsabilità disciplinare.
2. Responsabilità analoga a quella di cui al comma 1 grava su chi denuncia
gli atti, i comportamenti e le azioni di cui all'articolo 1, ancorché
inesistenti, al fine di trarre vantaggio per sè o per altri.
Art.
4.
(Tutela giudiziaria)
1. Qualora da un comportamento
conforme alle fattispecie di cui all'articolo 1 derivi un pregiudizio
per il lavoratore, quest'ultimo ha diritto al risarcimento del danno,
la cui liquidazione ha luogo in forma equitativa.
Art.
5.
(Conseguenze per gli atti derivanti dalle violenze psicologiche)
1. Gli atti e i comportamenti
vessatori, rilevanti ai fini della presente legge, sono impugnabili ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2113 del codice civile, salvo
il risarcimento dei danni di cui all'articolo 4.
Art.
6.
(Pubblicità del provvedimento del giudice)
1. Su istanza della parte
interessata, il giudice può disporre che del provvedimento di condanna
o di assoluzione venga data informazione, a cura del datore di lavoro,
mediante lettera ai dipendenti interessati, per reparto o attività, dove
si è manifestato il caso di violenza morale e persecuzione psicologica,
oggetto dell'intervento giudiziario, omettendo il nome della persona che
ha subìto tali azioni.
Art.
7.
(Norme «leggere»)
1. I soggetti che stipulano
i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno la facoltà di adottare
norme per la emanazione di codici antimolestie e, in particolare, di codici
volti alla prevenzione del mobbing anche mediante tecniche incentivanti.
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