Il 25/01/2001
nell'ambito della Azienda Torinese Mobilità (ATM) e della SATTI è stato
siglato, da tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei dirigenti,
un:
ACCORDO
DI CLIMA
Premesso
- che l'ambiente nel
quale operano ATM e SATTI sta vivendo trasformazioni epocali quali la
multiculturalità e la multirazzialità ed il crescente livello quantitativo
delle donne occupate nel mondo del lavoro;
- che tali tendenze
sono destinate ad accentuarsi;
- che i problemi correlati
alle situazioni di cui sopra debbono essere governati;
- che è opportuno costituire
un quadro di valori ed una strumentazione culturale, formativa e preventiva
che, all'occorrenza, sia atta a reprimere forme di prevaricazione.
Si conviene
quanto di seguito:
1. Principi
generali
L'eterogeneità culturale
e di genere dell'organico ATM e SATTI, tendente ad accentuarsi, congiunta
alla sempre maggior permeabilità di ATM e SATTI al mondo esterno, impone
il consolidamento in ATM e SATTI di un clima di mutuo rispetto e di corrette
relazioni interpersonali.
Ogni dipendente ATM e SATTI è tenuto a rispettare la personalità e la
dignità di ogni altro lavoratore.
Ogni dipendente ATM e SATTI ha diritto ad essere rispettato nella propria
personalità e dignità. ATM e SATTI si impegnano a contrastare molestie
sessuali, mobbing e discriminazioni.
Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti ATM e SATTI.
La posizione lavorativa e le condizioni personali di chi viola le presenti
norme sono di per sé irrilevanti.
La posizione lavorativa e le condizioni personali della persona offesa
sono parimenti di per sé irrilevanti.
Le norme presenti operano anche per comportamenti di dipendenti ATM e
SATTI nei confronti di dipendenti di altre ditte operanti in ATM ed in
SATTI.
I principi generali di cui al presente articolo sono applicabili a tutte
le fattispecie disciplinate dall'accordo.
Costituisce violazione degli obblighi contrattuali ogni comportamento
riconducibile a:
- molestie sessuali;
- mobbing;
- discriminazioni.
2. Molestie
sessuali
Costituisce molestia
sessuale ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione
sessuale, recante offesa alla dignità o alla libertà della persona che
lo subisce.
3. Mobbing
Costituisce mobbing ogni
comportamento, reiterato nel tempo, che abbia come finalità l'annientamento
psicologico di chi lo subisce.
4.
Discriminazione
E` vietato ogni atto
che costituisca discriminazione per motivi di razza, religione, sesso
ed ogni altra discriminazione.
5. Diritto
di ricorso/Commissione di Clima
Quando nel caso singolo
un intervento personale della persona offesa è senza successo oppure impraticabile,
questa può rivolgersi personalmente a:
* superiore aziendale;
* Servizio Risorse Umane per ATM e Direzione del Personale per SATTI;
* un componente della R.S.U./OO.SS.;
* Commissione Pari Opportunità.
Questi hanno il dovere immediato, se ricorrono le circostanze di cui ai
punti precedenti, al massimo entro una settimana della conoscenza del
caso, di assistere l'interessato nella proposizione dell'azione, previo
consenso dell'interessato, avanti la Commissione di Clima, costituita
presso ciascuna Azienda, affinché sia attivata la procedura formale.
La Commissione di Clima, unica per ATM e SATTI, è composta da 3 componenti
di designazione aziendale, 3 di designazione delle OO.SS. sottoscrittici;
i 6 componenti designati, all'unanimità, nomina un Presidente scelto tra
Magistrati in quiescenza.
La Commissione di clima, in considerazione delle circostanze del singolo
caso, decide sulle opportune convocazioni.
Le persone offese e la persona che si presume abbia posto in essere la
condotta, appartenenti alle Aziende, possono in ogni caso e fase del procedimento
richiedere l'assistenza di persone di loro fiducia.
La Commissione di Clima istruisce ogni caso, redige comunque, ed invia
alla rispettiva Azienda, una relazione finale che può contenere proposte
di provvedimenti/interventi.
La Commissione può richiedere alla rispettiva Azienda, sui casi particolari,
la consulenza di uno specialista (psicologo, ecc.).
La Commissione di Clima delibera a maggioranza. Ogni suo componente che
esprima posizione difforme dalla maggioranza è tenuto a motivarla per
iscritto.
Sulle informazioni e sugli eventi, sui dati personali e colloqui, é da
mantenere assoluta riservatezza.
6.
Sanzioni
Le Aziende hanno il potere
di adottare tutti i provvedimenti necessari e di applicare, ove ne ricorrano
i presupposti, le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente
per violazioni delle presenti norme ovvero per false accuse ed ha il dovere
di motivare ogni decisione assunta in difformità dalle proposte della
Commissione di Clima.
Resta fermo, ove ne ricorrano i presupposti, che le Aziende segnaleranno
il fatto all'Autorità Giudiziaria. Analoga facoltà è ovviamente riconosciuta
ai singoli dipendenti.
7.
Assistenza
ATM e SATTI istituiranno
un servizio per l'assistenza del personale, nei casi di cui ai punti precedenti,
mediante convenzione con qualificata struttura esterna.
8.
Formazione
Nel quadro dei piani
di formazione la problematica delle molestie sessuali dal mobbing e della
discriminazione sarà oggetto di specifici interventi.
Per la diffusione capillare dei principi affermati a tutto il personale,
particolare attenzione sarà dedicata alla sensibilizzazione del management
e della linea intermedia di comando.
9.
Commissione Pari Opportunità
La "Commissione Pari
Opportunità" organizzerà interventi/azioni che abbiano un preciso orientamento
alle tematiche.
10.
Informazioni
Per una completa campagna
d'informazione a chiarimento tra i dipendenti, verranno rese disponibili
le linee di condotta fondamentali che saranno diffuse tra tutto il personale
in servizio ed a tutti i neo assunti.
11. Considerazioni
finali
L'accordo entrerà in
vigore il 1° febbraio 2001; la sua applicazione sarà oggetto di costante
monitoraggio in sede di Commissione Pari Opportunità.
Torino. 25 gennaio 2001
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