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"ATM TORINO - ACCORDO AZIENDALE"

 

Il 25/01/2001 nell'ambito della Azienda Torinese Mobilità (ATM) e della SATTI è stato siglato, da tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei dirigenti, un:

ACCORDO DI CLIMA

Premesso

  • che l'ambiente nel quale operano ATM e SATTI sta vivendo trasformazioni epocali quali la multiculturalità e la multirazzialità ed il crescente livello quantitativo delle donne occupate nel mondo del lavoro;
  • che tali tendenze sono destinate ad accentuarsi;
  • che i problemi correlati alle situazioni di cui sopra debbono essere governati;
  • che è opportuno costituire un quadro di valori ed una strumentazione culturale, formativa e preventiva che, all'occorrenza, sia atta a reprimere forme di prevaricazione.

Si conviene quanto di seguito:

1. Principi generali

L'eterogeneità culturale e di genere dell'organico ATM e SATTI, tendente ad accentuarsi, congiunta alla sempre maggior permeabilità di ATM e SATTI al mondo esterno, impone il consolidamento in ATM e SATTI di un clima di mutuo rispetto e di corrette relazioni interpersonali.
Ogni dipendente ATM e SATTI è tenuto a rispettare la personalità e la dignità di ogni altro lavoratore.
Ogni dipendente ATM e SATTI ha diritto ad essere rispettato nella propria personalità e dignità. ATM e SATTI si impegnano a contrastare molestie sessuali, mobbing e discriminazioni.
Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti ATM e SATTI.
La posizione lavorativa e le condizioni personali di chi viola le presenti norme sono di per sé irrilevanti.
La posizione lavorativa e le condizioni personali della persona offesa sono parimenti di per sé irrilevanti.
Le norme presenti operano anche per comportamenti di dipendenti ATM e SATTI nei confronti di dipendenti di altre ditte operanti in ATM ed in SATTI.
I principi generali di cui al presente articolo sono applicabili a tutte le fattispecie disciplinate dall'accordo.
Costituisce violazione degli obblighi contrattuali ogni comportamento riconducibile a:
- molestie sessuali;
- mobbing;
- discriminazioni.

2. Molestie sessuali

Costituisce molestia sessuale ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale, recante offesa alla dignità o alla libertà della persona che lo subisce.

3. Mobbing

Costituisce mobbing ogni comportamento, reiterato nel tempo, che abbia come finalità l'annientamento psicologico di chi lo subisce.

4. Discriminazione

E` vietato ogni atto che costituisca discriminazione per motivi di razza, religione, sesso ed ogni altra discriminazione.

5. Diritto di ricorso/Commissione di Clima

Quando nel caso singolo un intervento personale della persona offesa è senza successo oppure impraticabile, questa può rivolgersi personalmente a:
* superiore aziendale;
* Servizio Risorse Umane per ATM e Direzione del Personale per SATTI;
* un componente della R.S.U./OO.SS.;
* Commissione Pari Opportunità.
Questi hanno il dovere immediato, se ricorrono le circostanze di cui ai punti precedenti, al massimo entro una settimana della conoscenza del caso, di assistere l'interessato nella proposizione dell'azione, previo consenso dell'interessato, avanti la Commissione di Clima, costituita presso ciascuna Azienda, affinché sia attivata la procedura formale.
La Commissione di Clima, unica per ATM e SATTI, è composta da 3 componenti di designazione aziendale, 3 di designazione delle OO.SS. sottoscrittici; i 6 componenti designati, all'unanimità, nomina un Presidente scelto tra Magistrati in quiescenza.
La Commissione di clima, in considerazione delle circostanze del singolo caso, decide sulle opportune convocazioni.
Le persone offese e la persona che si presume abbia posto in essere la condotta, appartenenti alle Aziende, possono in ogni caso e fase del procedimento richiedere l'assistenza di persone di loro fiducia.
La Commissione di Clima istruisce ogni caso, redige comunque, ed invia alla rispettiva Azienda, una relazione finale che può contenere proposte di provvedimenti/interventi.
La Commissione può richiedere alla rispettiva Azienda, sui casi particolari, la consulenza di uno specialista (psicologo, ecc.).
La Commissione di Clima delibera a maggioranza. Ogni suo componente che esprima posizione difforme dalla maggioranza è tenuto a motivarla per iscritto.
Sulle informazioni e sugli eventi, sui dati personali e colloqui, é da mantenere assoluta riservatezza.

6. Sanzioni

Le Aziende hanno il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari e di applicare, ove ne ricorrano i presupposti, le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente per violazioni delle presenti norme ovvero per false accuse ed ha il dovere di motivare ogni decisione assunta in difformità dalle proposte della Commissione di Clima.
Resta fermo, ove ne ricorrano i presupposti, che le Aziende segnaleranno il fatto all'Autorità Giudiziaria. Analoga facoltà è ovviamente riconosciuta ai singoli dipendenti.

7. Assistenza

ATM e SATTI istituiranno un servizio per l'assistenza del personale, nei casi di cui ai punti precedenti, mediante convenzione con qualificata struttura esterna.

8. Formazione

Nel quadro dei piani di formazione la problematica delle molestie sessuali dal mobbing e della discriminazione sarà oggetto di specifici interventi.
Per la diffusione capillare dei principi affermati a tutto il personale, particolare attenzione sarà dedicata alla sensibilizzazione del management e della linea intermedia di comando.

9. Commissione Pari Opportunità

La "Commissione Pari Opportunità" organizzerà interventi/azioni che abbiano un preciso orientamento alle tematiche.

10. Informazioni

Per una completa campagna d'informazione a chiarimento tra i dipendenti, verranno rese disponibili le linee di condotta fondamentali che saranno diffuse tra tutto il personale in servizio ed a tutti i neo assunti.

11. Considerazioni finali

L'accordo entrerà in vigore il 1° febbraio 2001; la sua applicazione sarà oggetto di costante monitoraggio in sede di Commissione Pari Opportunità.

Torino. 25 gennaio 2001

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