PARLAMENTO
EUROPEO
MOBBING
SUL POSTO DI LAVORO.
RISOLUZIONE
A5-0283/2001. (2001/2339(INI))
Il Parlamento
europeo,
- visti
gli articoli 2, 3, 13, 125-129, 136-140 e 143 del trattato CE,
- viste
le sue risoluzioni del 13 aprile 1999 sulla comunicazione della Commissione
"Modernizzare l'organizzazione del lavoro
- Un atteggiamento positivo nei confronti dei cambiamenti", del 24 ottobre
2000 su "Orientamenti a favore dell'occupazione per il 2001
- Relazione congiunta sull'occupazione 2000"e del 25 ottobre 2000 sull'Agenda
per la politica sociale,
- viste le parti pertinenti delle conclusioni del Consiglio europeo in
occasione dei vertici di Nizza e di Stoccolma,
- visto l'articolo 163 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari
sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e le pari
opportunità (A5-0283/2000)
A. considerando
che, secondo un sondaggio svolto tra 21.500 lavoratori dalla Fondazione
europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Fondazione
di Dublino), nel corso degli ultimi 12 mesi l'8% dei lavoratori dell'Unione
europea, pari a 12 milioni di persone, è stato vittima di mobbing sul
posto di lavoro, e che si può presupporre che il dato sia notevolmente
sottostimato,
B. considerando
che l'incidenza di fenomeni di violenza e molestie sul lavoro, tra cui
la Fondazione include il mobbing, presenta sensibili variazioni tra gli
Stati membri e che ciò è dovuto, secondo la Fondazione, al fatto che in
alcuni paesi soltanto pochi casi vengono dichiarati, che in altri la sensibilità
verso il fenomeno è maggiore e che esistono differenze tra i sistemi giuridici
nonché differenze culturali; che la precarietà dell'impiego costituisce
una delle cause principali dell'aumento della frequenza di suddetti fenomeni,
C. considerando
che la Fondazione di Dublino rileva che le persone esposte al mobbing
subiscono uno stress notevolmente più elevato rispetto agli altri lavoratori
in generale e che le molestie costituiscono dei rischi potenziali per
la salute che spesso sfociano in patologie associate allo stress; che
i dati nazionali sul mobbing nella vita professionale, disaggregati per
generi, non offrono, secondo l'Agenzia, un quadro uniforme della situazione;
D. considerando
che dai dati provenienti da uno degli Stati membri risulta che i casi
di mobbing sono di gran lunga più frequenti nelle professioni caratterizzate
da un elevato livello di tensione, professioni esercitate più comunemente
da donne che da uomini e che hanno conosciuto una grande espansione nel
corso degli anni 90,
E. considerando
che gli studi e l'esperienza empirica convergono nel rilevare un chiaro
nesso tra, da una parte, il fenomeno del mobbing nella vita professionale
e, dall'altra, lo stress o il lavoro ad elevato grado di tensione, l'aumento
della competizione, la riduzione della sicurezza dell'impiego nonché l'incertezza
dei compiti professionali,
F. considerando
che tra le cause del mobbing vanno ad esempio annoverate le carenze a
livello di organizzazione lavorativa, di informazione interna e di direzione;
che problemi organizzativi irrisolti e di lunga durata si traducono in
pesanti pressioni sui gruppi di lavoro e possono condurre all'adozione
della logica del "capro espiatorio" e al mobbing; che le conseguenze per
l'individuo e per il gruppo di lavoro possono essere rilevanti, così come
i costi per i singoli, le imprese e la società;
1. ritiene
che il mobbing, fenomeno di cui al momento non si conosce la reale entità,
costituisca un grave problema nel contesto della vita professionale e
che sia opportuno prestarvi maggiore attenzione e rafforzare le misure
per farvi fronte, inclusa la ricerca di nuovi strumenti per combattere
il fenomeno;
2. richiama
l'attenzione sul fatto che il continuo aumento dei contratti a termine
e della precarietà del lavoro, in particolare tra le donne, crea condizioni
propizie alla pratica di varie forme di molestia;
3. richiama
l'attenzione sugli effetti devastanti del mobbing sulla salute fisica
e psichica delle vittime, nonché delle loro famiglie, in quanto essi impongono
spesso il ricorso ad un trattamento medico e psicoterapeutico e conducono
generalmente a un congedo per malattia o alle dimissioni;
4. richiama
l'attenzione sul fatto che, secondo alcune inchieste, le donne sono più
frequentemente vittime che non gli uomini dei fenomeni di mobbing, che
si tratti di molestie verticali: discendenti (dal superiore al subordinato)
o ascendenti (dal subordinato al superiore), di molestie orizzontali (tra
colleghi di pari livello) o di molestie miste;
5. richiama
l'attenzione sul fatto che false accuse di mobbing possono trasformarsi
a loro volta in un temibile strumento di mobbing;
6. pone
l'accento sul fatto che le misure contro il mobbing sul luogo di lavoro
vanno considerate una componente importante degli sforzi finalizzati all'aumento
della qualità del lavoro e al miglioramento delle relazioni sociali nella
vita lavorativa; ritiene che esse contribuiscano altresì a combattere
l'esclusione sociale, il che può giustificare l'adozione di misure comunitarie
e risulta in sintonia con l'Agenda sociale e gli orientamenti in materia
di occupazione dell'Unione europea;
7. rileva
che i problemi di mobbing sul posto di lavoro vengono probabilmente ancora
sottovalutati in molti settori all'interno dell'UE e che vi sono molti
argomenti a favore di iniziative comuni a livello dell'Unione, quali ad
esempio la difficoltà di trovare strumenti efficaci per prevenire e contrastare
il fenomeno, il fatto che gli orientamenti sulle misure per combattere
il mobbing sul posto di lavoro possano produrre effetti normativi ed influire
sugli atteggiamenti e che l'adozione di tali orientamenti comuni sia giustificata
anche da ragioni di equità;
8. esorta
la Commissione a prendere ugualmente in considerazione, nelle sue comunicazioni
relative a una strategia comune in materia di salute e sicurezza sul lavoro
e al rafforzamento della dimensione qualitativa della politica occupazionale
e sociale nonché nel libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese,
fattori psichici, psicosociali e sociali connessi all'ambiente lavorativo,
inclusa l'organizzazione lavorativa, invitandola pertanto ad attribuire
importanza a misure di miglioramento dell'ambiente lavorativo che siano
lungimiranti, sistematiche e preventive, finalizzate tra l'altro a combattere
il mobbing sul posto di lavoro e a valutare l'esigenza di iniziative legislative
in tal senso;
9. esorta
il Consiglio e la Commissione ad includere indicatori quantitativi relativi
al mobbing sul posto di lavoro negli indicatori relativi alla qualità
del lavoro, che dovranno essere definiti in vista del Consiglio europeo
di Laeken;
10. esorta
gli Stati membri a rivedere e, se del caso, a completare la propria legislazione
vigente sotto il profilo della lotta contro il mobbing e le molestie sessuali
sul posto di lavoro, nonché a verificare e ad uniformare la definizione
della fattispecie del "mobbing";
11. sottolinea
espressamente la responsabilità degli Stati membri e dell'intera società
per il mobbing e la violenza sul posto di lavoro, ravvisando in tale responsabilità
il punto centrale di una strategia di lotta a tale fenomeno;
12. raccomanda
agli Stati membri di imporre alle imprese, ai pubblici poteri nonché alle
parti sociali l'attuazione di politiche di prevenzione efficaci, l'introduzione
di un sistema di scambio di esperienze e l'individuazione di procedure
atte a risolvere il problema per le vittime e ad evitare sue recrudescenze;
raccomanda, in tale contesto, la messa a punto di un'informazione e di
una formazione dei lavoratori dipendenti, del personale di inquadramento,
delle parti sociali e dei medici del lavoro, sia nel settore privato che
nel settore pubblico; ricorda a tale proposito la possibilità di nominare
sul luogo di lavoro una persona di fiducia alla quale i lavoratori possono
eventualmente rivolgersi;
13. esorta
la Commissione ad esaminare la possibilità di chiarificare o estendere
il campo di applicazione della direttiva quadro per la salute e la sicurezza
sul lavoro oppure di elaborare una nuova direttiva quadro, come strumento
giuridico per combattere il fenomeno delle molestie, nonché come meccanismo
di difesa del rispetto della dignità della persona del lavoratore, della
sua intimità e del suo onore; sottolinea pertanto che è importante che
la questione del miglioramento dell'ambiente di lavoro venga affrontata
in modo sistematico e con l'adozione di misure preventive;
14. sottolinea
che una base statistica migliore può agevolare e ampliare la conoscenza
e la ricerca e segnala il ruolo che l'Eurostat e la Fondazione di Dublino
possono svolgere in tale contesto; esorta la Commissione, la Fondazione
di Dublino e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
a prendere iniziative affinché vengano condotti studi approfonditi in
materia di mobbing;
15. sottolinea
l'importanza di studiare più da vicino il fenomeno del mobbing sul posto
di lavoro in relazione sia agli aspetti attinenti all'organizzazione del
lavoro sia a quelli legati a fattori quali genere, età, settore e tipo
di professione; chiede che lo studio in questione comprenda un'analisi
della situazione particolare delle donne vittime di mobbing;
16. constata
che uno Stato membro ha già adottato una normativa mirante a lottare contro
il mobbing sul posto di lavoro e che altri Stati sono impegnati nella
ratifica di una legislazione volta a reprimere tale fenomeno, richiamandosi
il più delle volte alle legislazioni adottate per reprimere le molestie
sessuali; esorta gli Stati membri a prestare attenzione al problema del
mobbing sul luogo di lavoro e a tenerne conto nel contesto delle rispettive
legislazioni nazionali e di altre azioni;
17. esorta
le istituzioni europee a fungere da modello sia per quanto riguarda l'adozione
di misure per prevenire e combattere il mobbing all'interno delle loro
stesse strutture che per quanto riguarda l'aiuto e l'assistenza a individui
o gruppi di lavoro, prevedendo eventualmente un adeguamento dello statuto
dei funzionari nonché un'adeguata politica di sanzioni;
18. constata
che le persone esposte al mobbing nelle istituzioni europee beneficiano
attualmente di un aiuto insufficiente e si compiace al riguardo con l'amministrazione
per aver istituito da tempo un corso destinato in particolare alle donne
amministratrici intitolato "La gestione al femminile" e, più recentemente,
un comitato consultivo sul mobbing;
19. chiede
che si esamini in quale misura la consultazione a livello comunitario
tra le parti sociali può contribuire a combattere il mobbing sul posto
di lavoro e ad associare a tale lotta le organizzazioni dei lavoratori;
20. esorta
le parti sociali negli Stati membri a elaborare, tra di loro e a livello
comunitario, strategie idonee di lotta contro il mobbing e la violenza
sul luogo di lavoro, procedendo altresì a uno scambio di esperienze in
merito secondo il principio delle "migliori pratiche";
21. ricorda
che il mobbing comporta altresì conseguenze nefaste per i datori di lavoro
per quanto riguarda la redditività e l'efficienza economica dell'impresa
a causa dell'assenteismo che esso provoca, della riduzione della produttività
dei lavoratori indotta dal loro stato di confusione e di difficoltà di
concentrazione nonché dalla necessità di erogare indennità ai lavoratori
licenziati;
22. sottolinea
l'importanza di ampliare e chiarire la responsabilità del datore di lavoro
per quanto concerne la messa in atto di misure sistematiche atte a creare
un ambiente di lavoro soddisfacente;
23. chiede
che abbia luogo una discussione in merito alle modalità di sostegno alle
reti e organizzazioni di volontariato impegnate nella lotta al mobbing;
24. invita
la Commissione a presentare, entro il marzo 2002, un libro verde recante
un'analisi dettagliata della situazione relativa al mobbing sul posto
di lavoro in ogni Stato membro e, sulla base di detta analisi, a presentare
successivamente, entro l'ottobre 2002, un programma d'azione concernente
le misure comunitarie contro il mobbing sul posto di lavoro; chiede che
tale piano d'azione venga corredato di uno scadenzario;
25. incarica
la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione,
al Consiglio, alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni
di vita e di lavoro ed all'Agenzia europea per la sicurezza e la salute
sul lavoro. .
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