LAVORO,
PREVIDENZA SOCIALE (11^)
MARTEDI'
1° FEBBRAIO 2005
293^
Seduta
Presidenza
del Presidente ZANOLETTI
La seduta
inizia alle ore 15,05.
IN SEDE
REFERENTE
(122)
TOMASSINI. - Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla
persecuzione psicologica
(266) RIPAMONTI. - Tutela della persona che lavora da violenze morali
e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa
(422) MAGNALBO'. - Norme per contrastare il fenomeno del mobbing
(870) COSTA. - Norme per contrastare il fenomeno del mobbing
(924) BATTAFARANO ed altri. - Tutela della persona che lavora da violenze
morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa
(986) TOFANI ed altri. - Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica
negli ambienti di lavoro
(1242) MONTAGNINO. - Tutela della persona che lavora da violenze morali
e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa
(1280) Tommaso SODANO ed altri. - Norme per la tutela delle lavoratrici
e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro
(1290) EUFEMI ed altri. - Norme generali contro la violenza psicologica
nei luoghi di lavoro
(2420) BERGAMO. - Tutela dalle pratiche di mobbing
(Seguito
dell'esame congiunto e rinvio)
Si riprende
l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno 2004.
Il PRESIDENTE
fa presente che il comitato ristretto, a suo tempo istituito, ha concluso
i propri lavori, con la predisposizione di uno schema di testo unificato
dei disegni di legge in titolo. Invita quindi il relatore ad illustrare
l'articolato.
Il relatore
alla Commissione TOFANI (AN) evidenzia che lo schema di testo unificato
in esame è stato predisposto dal comitato ristretto tenendo conto dei
contenuti dei vari disegni di legge in titolo, nonché degli elementi istruttori
emersi nel corso delle audizioni, nell'intento di elaborare un impianto
normativo idoneo a garantire efficaci rimedi – sia di tipo preventivo
sia repressivo – rispetto al fenomeno del mobbing, diffuso e variegato
nelle sue molteplici manifestazioni concrete.
Nel testo unificato si è optato, al comma 1 dell'articolo 1, per una definizione
elastica della fattispecie in questione, in modo tale da ricomprendere
nell'ambito della stessa tutti i fenomeni di violenza e persecuzione psicologica
riconducibili al mobbing, caratterizzati da un minimo comun denominatore,
costituito da un elemento oggettivo – ossia la continuità e sistematicità
di atti e comportamenti persecutori tenuti in ambito lavorativo - e da
un elemento teleologico, consistente nella finalizzazione specifica di
tali atti, volti appunto a danneggiare l'integrità psico-fisica della
lavoratrice o del lavoratore.
I diritti fondamentali suscettibili di essere lesi da siffatti fenomeni
persecutori – diritto alla salute, dignità del lavoratore – hanno reso
necessario estendere l'ambito di applicazione della disciplina contenuta
nel testo in esame a tutte le tipologie di lavoro, pubblico e privato,
indipendentemente dalla loro natura, nonché dalla mansione svolta e dalla
qualifica ricoperta: in tal senso, pertanto, è stato formulato il comma
2 dell'articolo 1. Il profilo preventivo della disciplina in questione
– prosegue il relatore - è stato enucleato specificamente nell'ambito
dell'articolo 2 e dell'articolo 3.
In particolare
al comma 1 dell'articolo 2 viene prefigurato un rimedio preventivo duttile,
atteso che le misure preventive inerenti al mobbing debbono necessariamente
adattarsi alla peculiarità di ciascuna situazione concreta; un'indicazione
eccessivamente dettagliata delle misure preventive da adottare sarebbe
risultata invece alquanto limitativa, oltre che inevitabilmente incompleta.
Viene altresì prefigurata una disciplina specifica per i casi in cui vengano
denunciati, da parte di singoli o di gruppi di lavoratori, atti o comportamenti
persecutori; in tale ipotesi si stabilisce – all'articolo 2, comma 2 –
che il datore di lavoro o il committente, sentite le rappresentanze sindacali,
ricorra, ove ne ravvisi la necessità, a forme di consultazione dei lavoratori
dell'area interessata, provveda tempestivamente all'accertamento dei fatti
denunciati e predisponga misure idonee per il loro superamento.
Si è evitato di creare nuove strutture intra-aziendali deputate alla tutela
dei lavoratori dal mobbing essendosi optato a tal riguardo – anche alla
luce di quanto emerso dalle audizioni di taluni esperti in materia – per
la valorizzazione ulteriore delle strutture aziendali già esistenti, volte
alla tutela della sicurezza del lavoratore di cui al decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, ossia il servizio di prevenzione e protezione,
il medico competente ed il rappresentante per la sicurezza.
È stato dedicato un apposito articolo – articolo 3 – all'attività di informazione,
proprio per sottolineare l'essenzialità della stessa nell'ambito della
prevenzione del mobbing.
Sono
stati poi previsti due differenti moduli informativi – prosegue il relatore
– uno periodico, effettuato dai datori di lavoro o dai committenti, pubblici
o privati, e dalle rappresentanze sindacali, e l'altro attivabile su specifica
richiesta del lavoratore, a cui i datori di lavoro o dai committenti sono
tenuti a dare tutte le informazioni, pertinenti ai motivi soggettivi del
richiedente e rilevanti, relative all'assegnazione degli incarichi, ai
trasferimenti, alle variazioni delle mansioni e delle qualifiche e all'utilizzo
dei lavoratori.
È stato anche contemplato uno specifico diritto dei lavoratori di riunirsi
fuori dall'orario di lavoro, nei limiti di cinque ore su base annuale,
per discutere riguardo alle violenze ed alle persecuzioni psicologiche
sul lavoro. L'attenzione per i profili preventivi della disciplina inerente
al mobbing – prosegue il relatore –non ha sicuramente sminuito l'importanza
degli aspetti repressivi, che tuttavia sono stati incentrati su forme
di tutela diversa da quella penale, anche alla stregua delle risultanze
istruttorie emerse nel corso delle audizioni effettuate, che hanno evidenziato
l'inutilità nel caso di specie di una specifica normativa penalistica,
rientrando le situazioni in questione nell'ambito applicativo di disposizioni
penali vigenti: si pensi ad esempio alle fattispecie criminose inerenti
alle molestie sessuali, oppure alla violenza privata.
Sul piano della responsabilità disciplinare si è stabilito all'articolo
4 che a coloro che pongono in essere atti o comportamenti qualificabili
come mobbing si applicano le misure previste con riferimento a tale tipo
di responsabilità. La medesima responsabilità grava su chi denuncia consapevolmente
atti o comportamenti persecutori inesistenti, al fine di trarre vantaggio
per sé o per altri.
La tutela
giudiziaria – di cui all'articolo 5 – è stata incentrata su tre piani
distinti, ossia sul piano della tutela inibitoria, volta ad ordinare al
responsabile del comportamento denunziato, con provvedimento motivato
e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo,
nonché a disporre la rimozione degli effetti degli atti posti in essere;
sul piano della tutela risarcitoria, estesa anche ai danni non patrimoniali,
ed infine sul piano dell' annullabilità degli atti illeciti con finalità
persecutoria, volti a variazioni nelle qualifiche, nelle mansioni e negli
incarichi o a trasferimenti, nonché delle dimissioni determinate dai medesimi
atti o comportamenti.
All'articolo 6 – prosegue il relatore - si è previsto un modulo procedurale
volto a garantire in ambito aziendale, su istanza della parte interessata,
la pubblicità dei provvedimenti di condanna o di assoluzione, inerenti
a casi di mobbing.
Con l'articolo 7, nell'ambito delle forme di tutela del mobbing viene
valorizzato anche il ruolo delle cosiddette soft laws e della contrattazione
collettiva, essendo stata conferita ai soggetti che stipulano i contratti
collettivi nazionali di lavoro la facoltà di adottare codici antimolestie
e, in particolare, codici volti alla prevenzione degli atti e comportamenti
persecutori posti in essere sul lavoro, anche mediante procedure di carattere
conciliativo e tecniche incentivanti.
L'articolo 8 reca una disposizione di copertura finanziaria, necessaria
in quanto le disposizioni in questione trovano applicazione anche per
i datori di lavoro pubblici.
Il PRESIDENTE
propone di assumere come testo base, per il prosieguo dei lavori, il testo
unificato predisposto dal Comitato ristretto, illustrato dal relatore
Tofani.
La Commissione
conviene con tale proposta.
Il seguito
dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SCHEMA DI TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 122 E CONNESSI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI DAL FENOMENO DEL MOBBING
Art. 1.
(Finalità e definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per violenza o persecuzione
psicologica ogni atto o comportamento adottati dal datore di lavoro, dal
committente, da superiori ovvero da colleghi di pari grado o di grado
inferiore, con carattere sistematico, intenso e duraturo, finalizzati
a danneggiare l'integrità psico-fisica della lavoratrice o del lavoratore.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le
tipologie di lavoro, pubblico e privato, indipendentemente dalla loro
natura, nonché dalla mansione svolta e dalla qualifica ricoperta.
Articolo
2.
(Attività di prevenzione e di accertamento)
1. I
datori di lavoro o i committenti, pubblici o privati, e le rappresentanze
sindacali adottano tutte le iniziative necessarie, intese a prevenire
e a contrastare i fenomeni di violenza e di persecuzione psicologica di
cui all'articolo 1, comma 1.
2. Qualora siano denunciati, da parte di singoli o di gruppi di lavoratori,
atti o comportamenti di cui all'articolo 1, comma 1, il datore di lavoro
o il committente, sentite le rappresentanze sindacali e ricorrendo, ove
ne ravvisi la necessità, a forme di consultazione dei lavoratori dell'area
interessata, provvede tempestivamente all'accertamento dei fatti denunciati
e predispone misure idonee per il loro superamento.
3. Il servizio di prevenzione e protezione, nell'ambito dei compiti di
cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, individua le misure per la sicurezza volte a prevenire e a contrastare
i fenomeni di violenza e persecuzione psicologica di cui all'articolo
1, comma 1.
4. Il medico competente, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 17,
comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994, collabora in relazione
all'attuazione di misure finalizzate a prevenire e a contrastare i fenomeni
di violenza e di persecuzione psicologica di cui all'articolo 1, comma
1.
5. Il rappresentante per la sicurezza, nell'ambito dei compiti di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994, espleta
anche l'attività di promozione volta all'elaborazione, individuazione
e attuazione di misure di prevenzione relative ai fenomeni di violenza
e di persecuzione psicologica di cui all'articolo 1, comma 1.
Articolo
3.
(Attività di informazione)
1. I
datori di lavoro o i committenti, pubblici o privati, e le rappresentanze
sindacali pongono in essere iniziative di informazione periodica sulle
fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro o i committenti
sono altresì tenuti a dare, su richiesta del lavoratore interessato, tutte
le informazioni pertinenti ai motivi soggettivi del richiedente e rilevanti,
relative all'assegnazione degli incarichi, ai trasferimenti, alle variazioni
delle mansioni e delle qualifiche e all'utilizzo dei lavoratori.
2. I lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dall'orario di lavoro,
nei limiti di cinque ore su base annuale, per discutere riguardo alle
violenze ed alle persecuzioni psicologiche di cui all'articolo 1, comma
1. Le riunioni sono indette e si svolgono con le modalità e con le forme
di cui all'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art.
4.
(Responsabilità disciplinare).
1. A
coloro che pongono in essere gli atti o i comportamenti di cui all'articolo
1, comma 1, si applicano le misure previste con riferimento alla responsabilità
disciplinare.
2. La medesima responsabilità di cui al comma 1 grava su chi denuncia
consapevolmente atti o comportamenti, di cui all'articolo 1, comma 1,
inesistenti, al fine di trarre vantaggio per sé o per altri.
Art.
5.
(Tutela giudiziaria)
1. Qualora
vengano posti in essere atti o comportamenti definiti ai sensi dell'articolo
1, comma 1, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, di organizzazioni
sindacali, il tribunale territorialmente competente in funzione di giudice
del lavoro, nei cinque giorni successivi, convocate le parti e assunte
sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al
ricorso, ordina al responsabile del comportamento denunziato, con provvedimento
motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo,
dispone la rimozione degli effetti degli atti illegittimi, stabilisce
le modalità di esecuzione della decisione e determina in via equitativa
la riparazione pecuniaria dovuta al lavoratore per ogni giorno di ritardo
nell'esecuzione del provvedimento. Contro tale decisione è ammessa, entro
quindici giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione davanti al
tribunale, che decide in composizione collegiale, con sentenza immediatamente
esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti
del codice di procedura civile. L'efficacia esecutiva del provvedimento
non può essere revocata fino alla sentenza del tribunale che definisce
il giudizio instaurato ai sensi del secondo periodo del presente comma.
2. Qualora dagli atti o comportamenti di cui all'articolo 1, comma 1,
derivi un pregiudizio per il lavoratore, quest'ultimo ha diritto al risarcimento
dei danni, ivi compresi quelli non patrimoniali. Resta comunque fermo
quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, e successive modificazioni.
3. Le variazioni nelle qualifiche, nelle mansioni e negli incarichi ed
i trasferimenti che costituiscano atti o comportamenti di cui all'articolo
1, comma 1, nonché le dimissioni determinate dai medesimi atti o comportamenti
sono impugnabili ai sensi dell'articolo 2113 del codice civile, secondo,
terzo e quarto comma, fatto salvo il risarcimento dei danni ai sensi del
comma 2 del presente articolo.
Art.
6.
(Pubblicità del provvedimento del giudice)
1. Su
istanza della parte interessata, il giudice può disporre che del provvedimento
di condanna passato in giudicato venga data informazione, a cura del datore
di lavoro, mediante lettera ai dipendenti interessati, per reparto e attività,
dove si è manifestato il caso di violenza o di persecuzione psicologica
oggetto dell'intervento giudiziario, omettendo il nome della persona che
ha subìto tali violenze o persecuzioni, qualora il soggetto ne dia al
giudice stesso esplicita indicazione.
Articolo
7.
(Norme "leggere")
1. I soggetti che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno la facoltà di adottare codici antimolestie e, in particolare, codici volti alla prevenzione degli atti e comportamenti di cui all'articolo 1, comma 1, anche mediante procedure di carattere conciliativo e tecniche incentivanti.
Articolo
8.
(Norme finanziarie)
1. Gli
obblighi derivanti dagli articoli 2 e 3 a carico delle pubbliche amministrazioni,
in qualità di datori di lavoro o di committenti, trovano applicazione
esclusivamente nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Dall'attuazione dei medesimi articoli 2 e 3 non possono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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