Codice
di condotta per la prevenzione
delle Molestie Morali nei luoghi di lavoro
per la tutela della dignità delle donne e degli uomini
che lavorano nell'Azienda Sanitaria di Firenze
L'Azienda
USL 10 di Firenze, su proposta dei Comitati Pari Opportunità, redige
il presente Codice di Condotta, con l'obiettivo di promuovere una nuova
sensibilizzazione ai problemi del clima relazionale nei luoghi di lavoro
ed una politica a sostegno della comunicazione tra Amministrazione e lavoratori/lavoratrici.
PREMESSA
La riforma
sanitaria allarga il concetto di salute, definendolo come uno stato di
benessere psico-fisico e sottolinea l'importanza delle condizioni che
consentono il raggiungimento di tale obiettivo.
Da ciò consegue l'attenzione sempre maggiore alla qualità
della vita negli ambienti di lavoro, che consenta ad ogni persona una
sufficiente realizzazione delle proprie potenzialità, attraverso
un adeguato equilibrio di rapporti e di ruoli e una condivisione delle
finalità specifiche dell'Azienda in cui opera. Nel prendere atto
pertanto delle leggi nazionali e regionali, l'Azienda USL 10 di Firenze
intende migliorare i propri servizi riconoscendo l'importanza del clima
relazionale nei luoghi di lavoro, come essenziale supporto per il miglioramento
della qualità dei servizi stessi e, di conseguenza, della soddisfazione
degli utenti. L'adozione del presente Codice si inserisce all'interno
degli indirizzi legislativi finalizzati a garantire la tutela della salute
psico-fisica e a quelli che richiamano l'adozione di nuove misure e strumenti
in grado di garantire i fondamentali diritti civili tramite la rimozione
degli ostacoli e dei pregiudizi.
Per tali fini è importante prevenire e contrastare l'insorgere
di azioni lesive della dignità e dell'iniziativa personale e della
massima espressione delle capacità individuali, sia sul fronte
dell'organizzazione del lavoro che su quello delle singole relazioni interpersonali,
per evitare l'instaurarsi di fenomeni di prevaricazione e di molestia
morale.
Ciò è conforme al raggiungimento degli obiettivi aziendali,
coerenti con le finalità individuate dal Piano Sanitario Nazionale,
dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
TITOLO
I
Principi e definizioni
Articolo
1
Principi
L'Azienda
USL 10 adotta il presente Codice al fine di migliorare il clima relazionale
nell'ambiente di lavoro tra tutti gli operatori che prestano attività
all'interno delle proprie strutture.
L'Azienda con il presente Codice, intende sensibilizzare a comportamenti
che tutelino e valorizzino il benessere psico-fisico delle persone, come
valore fondamentale della "salute". L'Azienda ritiene inoltre
necessario, per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, prevenire
l'instaurarsi ed il consolidarsi di quei comportamenti che ledono le fondamentali
regole del rispetto e della collaborazione fra le persone, considerato
che ciò ha diretta ricaduta sulla qualità delle prestazioni
e delle relazioni con gli utenti. A tal fine l'Azienda ritiene fondamentale
garantire la possibilità di partecipazione dei lavoratori alle
politiche aziendali promuovendone le motivazioni e valorizzandone la professionalità.
L'Azienda considera il benessere dei lavoratori strettamente dipendente
dall'organizzazione del lavoro e dalla qualità delle relazioni,
la condizione per incrementare le prestazioni professionali di prezioso
valore aggiunto.
Articolo
2
Definizione di molestia morale
Per molestia
morale sul luogo di lavoro si intende qualunque condotta impropria che
si manifesti attraverso comportamenti, atti, gesti, scritti capaci di
arrecare offesa alla personalità o all'integrità fisica
o psichica di una persona, di metterne in pericolo l'impiego o di degradarne
il clima lavorativo.
Fanno parte di questo ambito anche forme di terrorismo psicologico esercitato
sul luogo di lavoro (Mobbing), che hanno come scopo quello di emarginare
una persona fino a rischiare di distruggerla psicologicamente.
Articolo
3
Tipologie
A titolo
meramente esemplificativo sono individuate tra le più diffuse le
seguenti forme di molestia morale in ambito lavorativo:
- calunniare
o diffamare un lavoratore;
- negare deliberatamente informazioni relative al lavoro, oppure fornire
informazioni non corrette al riguardo;
- sabotare o impedire in maniera deliberata l'esecuzione del lavoro;
- escludere il lavoratore oppure boicottarlo o disprezzarlo;
- esercitare minacce o avvilire la persona;
- insultare o assumere atteggiamenti ostili in modo deliberato;
- emarginare il lavoratore da progetti che potrebbero essere condivisi
con carattere sistematico, duraturo e intenso.
Gli atti
vessatori, le critiche ed i maltrattamenti, per avere il carattere di
violenza morale, devono mirare a discriminare, screditare o comunque danneggiare
il lavoratore nella propria carriera, status, potere formale, potere informale
e nella propria integrità di persona. Effetto di tali atti vessatori
può essere la sottostima sistematica dei risultati o l'attribuzione
di incarichi molto al disopra o troppo al di sotto delle proprie possibilità
professionali. Il danno di natura psichica o fisica provocato dagli atti
di cui al comma precedente è di rilevante gravità quando
pregiudica l'autostima del lavoratore/trice, ovvero si traduce in forme
depressive che possono manifestarsi con atteggiamenti apatici, aggressivi
o di isolamento e di demotivazione, oppure con disturbi di natura psicosomatica.
Articolo
4
Misure per prevenire le molestie morali
Al fine di
garantire le migliori condizioni di vita nei luoghi di lavoro e a difesa
di norme comportamentali idonee ad assicurare un clima relazionale nel
quale a tutte le persone siano riconosciuti uguali dignità e rispetto
l'Azienda:
- Riconosce che la qualità della prestazione è condizionata
sia dalla professionalità tecnica, etica, deontologica di ogni
operatore ed anche dalla valorizzazione della sua dignità professionale
e personale. Pertanto ogni operatore dovrà essere sensibilizzato
a tali valori e stimolato a stabilire buoni rapporti di collaborazione
con colleghi e altre figure professionali adoperandosi a costruire un
clima rispettoso delle diverse individualità.
- E' impegnata ad ostacolare tutti quegli atteggiamenti offensivi che
ledendo i diritti umani, civili, culturali, religiosi, contrastano palesemente
con una società civile e democratica.
- Si attiva affinché vengano particolarmente perseguite e superate
le violenze morali e le modalità comunicative di tipo ostile che
sono uno degli aspetti più deleteri del clima lavorativo. Finalità
degli interventi preventivi sarà pertanto quella di costruire un
clima relazionale dove la gestione stessa dei conflitti venga realizzata
in modo più sano e consapevole.
- La prevenzione sarà attuata attraverso specifici trainings di
formazione dei dirigenti. Tali interventi formativi saranno rivolti alla
gestione del clima relazionale nell'ambito dei singoli settori o servizi
e alla valorizzazione delle risorse umane, nonché alle necessarie
modifiche all'organizzazione del lavoro laddove necessarie a tal fine.
TITOLO
II
Procedure per la trattazione dei casi di molestie morali
Articolo
5
Responsabilità dell'applicazione del codice
L'applicazione
del codice è demandata ai Direttori delle Unità Operative
e delle Strutture aziendali in quanto la molestia morale/mobbing è
una violazione del dovere di comportamenti conformi alle funzioni che
essi sono tenuti a rispettare e a far rispettare. Al Direttore Sanitario,
al Direttore Amministrativo ed al Coordinatore dei Servizi Sociali viene
in particolare affidato il compito di vigilare sul rispetto delle norme
del codice da parte dei Direttori delle Unità Operative nei settori
di rispettiva competenza. In particolare tutti i Responsabili di Unità
Operativa ed i Responsabili di Struttura sono tenuti ad assicurare un
clima relazionale confacente allo svolgimento del lavoro e condizioni
ambientali ed organizzative tali da prevenire eventuali forme di isolamento
e discriminazione.
Articolo
6
Procedimento di segnalazione
Le presunte
violazioni alle disposizioni del presente Codice devono essere segnalate
per iscritto al coordinatore della "Commissione interdisciplinare
per la trattazione dei casi di molestia morale" di cui al successivo
art.7, appositamente istituita. Il Coordinatore esaminerà preliminarmente
le situazioni evidenziate per valutarne la congruità e l'attinenza
con i contenuti del presente Codice e darà un primo ascolto al
dipendente, previo appuntamento.
Le segnalazioni dovranno pervenire presso la sede della Commissione. Il
coordinatore, definito il problema, può attivare proposte al fine
di indirizzare verso soluzioni idonee ad affrontare il problema segnalato
o investire del caso la Commissione.
La suddetta Commissione assicura e predispone strategie e percorsi utili
alla risoluzione del caso e, qualora, individui responsabilità
da parte dei singoli o di gruppi nell'azione di molestia morale, può
richiedere l'attuazione di procedimenti di natura disciplinare, o sanzioni
consequenziali previste dalle norme vigenti. Ove la situazione sia tale
da richiedere una consultazione diagnostica-terapeutica, sarà compito
della suddetta Commissione indirizzare il dipendente ad un servizio specialistico,
interno o esterno all'Azienda, appositamente rivolto alla gestione delle
problematiche del mobbing e dello stress lavorativo.
Articolo
7
Commissione interdisciplinare per la trattazione dei casi di molestia
morale
La Commissione,
nominata con atto del Direttore Generale, ha durata triennale ed è
costituita dal coordinatore, da due componenti dei Comitati Pari Opportunità,
un dipendente designato dalla U.O. Affari Legali e Contratti, uno designato
dalla Direzione Sanitaria dell'Azienda, unitamente ad uno psicologo, un
medico competente ed un operatore del SePP, scelti tra coloro che abbiano
particolare conoscenza delle problematiche del mobbing. Il coordinatore
è scelto dal Direttore Generale tra le persone interne all'Azienda
in possesso di esperienza, preparazione e capacità in materia.
L'incarico di coordinatore, al pari di quello di componente della commissione,
non dà luogo ad alcun compenso da parte dell'Azienda. Per l'esercizio
dell'attività istituzionale, a ciascun componente della commissione
ed al coordinatore spettano complessivamente 12 ore mensili, considerate
a tutti gli effetti quale orario di servizio. Sarà cura del coordinatore
giustificare di volta in volta le ore di partecipazione alle varie attività.
Alla Commissione devono essere altresì assicurati i mezzi e gli
strumenti necessari per assolvere i compiti assegnati, compresi l'accesso
a documenti ed atti in possesso dell'Amministrazione che afferiscono al
caso in esame, nel rispetto della normativa sulla riservatezza.
Articolo
8
Riservatezza
Tutte le
persone coinvolte nella trattazione dei casi di molestia morale sono tenute
al segreto sui fatti e sulle notizie di cui vengono a conoscenza.
Articolo
9
Azioni positive e attività di informazione
Il Coordinatore
della Commissione, i Comitati Pari Opportunità ed i dirigenti devono
dare particolare risalto ai progetti che comprendono prevenzione, formazione
ed informazione in relazione alle tematiche di cui al presente Codice.
In particolare dovranno essere previsti interventi formativi, anche in
collaborazione con soggetti pubblici o privati, sulle qualità manageriali
necessarie al miglioramento del clima relazionale e alla prevenzione del
mobbing. Sarà cura del Coordinatore della Commissione dare periodica
informazione ai Comitati Pari Opportunità sulle attività
aziendali inerenti i temi in oggetto e promuovere la diffusione di una
cultura del rispetto fra tutti i dipendenti.
Articolo
10
Azioni conseguenti l'adozione del Codice
A tutti i
dipendenti è consegnata copia del presente Codice.
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