Atteggiamento
di collaborazione sul posto di lavoro
Valido dal 01/07/1996
Introduzione
Una cultura d'impresa
che si distingua per un atteggiamento di cooperazione sul posto di lavoro
pone le basi per un positivo clima lavorativo aziendale ed è quindi un
importante presupposto per il successo economico dell'impresa.
Le molestie sessuali,
indirizzate di massima verso le donne, e il mobbing nei confronti dei
singoli, nonché le discriminazioni per origine, colore della pelle e religione,
disturbano gravemente la pace sociale sul posto di lavoro. Tali atteggiamenti
costituiscono un'offesa alla dignità umana ed una violazione dei diritti
personali e sono incompatibili con il regolamento del lavoro.
Essi danno luogo a un
ambiente di lavoro degradato ed oppresso dallo stress e preparano, non
da ultimo, il terreno a disturbi della salute.
L'impresa si impegna
ad impedire molestie sessuali, mobbing e discriminazioni ed a favorire
e sostenere un clima di schietta collaborazione. Ciò vale anche per la
pubblicità e le altre manifestazioni verso l'esterno.
1. Ambito di validità
Persone: tutti gli occupati
presso la Volkswagen AG
Cose: tutti i prodotti
della Volkswagen AG
2. Principi
Come da regolamento del
lavoro, ogni collaboratore ha l'obbligo di contribuire a garantire la
serenità nell'ambiente di lavoro e di favorire un clima aziendale collaborativo.
Per questo va prima di
tutto rispettata la personalità di ogni collaboratore.
Ferisce la dignità del
singolo, in particolare, il disprezzo consapevole, mirato e colposo, che
si spinga fino a:
- Molestie sessuali,
come ad esempio
- il contatto fisico non voluto
- osservazioni, commenti allusivi e battute rivolte alla persona
- l'esibizione di raffigurazioni di tipo sessuale o pornografico (ad esempio
calendari con pin-up)
- l'invito ad atti sessuali
- allusioni al fatto che prestazioni sessuali potrebbero portare vantaggi
nell'ambito del lavoro.
È la percezione soggettiva
della persona che ne è vittima a determinare cosa è molestia sessuale
e cosa non lo è.
- Mobbing, come ad esempio
- calunniare colleghi o loro familiari
- amplificare voci su colleghi o loro familiari
- nascondere intenzionalmente informazioni necessarie al lavoro o addirittura
disinformare
- minacciare ed umiliare
- sgridare, mortificare, deridere ed aggredire
- trattare contrariamente ai meriti, mediante ad esempio l'assegnazione
di compiti umilianti, irrisolvibili, privi di senso o addirittura non
assegnando alcun compito
- Discriminazioni, come
ad esempio
- quelle per ragioni di razza, nazionalità o religione, espresse a voce
o per iscritto
- trattare i colleghi in modo discriminante.
I suddetti principi
valgono allo stesso modo anche per l'atteggiamento dei colleghi nei confronti
di lavoratori dipendenti di altre società impiegati nell'azienda.
3. Diritto di reclamo
Nei casi in cui un richiamo
diretto da parte della persona importunata sia inefficace o appaia inappropriato,
è possibile rivolgersi alle sottoelencate entità se ci si sente lesi nei
principi riportati al punto 2.
Entità responsabili
in questo senso sono:
- il proprio superiore
- la commissione interna
- la delegata per le donne
- il Servizio del personale
- il Servizio sanitario.
Questi, dopo essere
venuti a conoscenza dei fatti, devono immediatamente e comunque al più
tardi entro una settimana:
- supportare e consigliare
la persona molestata
- accertare e
documentare il fatto mediante colloqui comuni o separati con il molestato
e il molestatore
- chiarire al molestatore i rapporti tra doveri oggettivi ed atteggiamenti
sul posto di lavoro e le conseguenze di una molestia nel senso anzidetto
sul posto di lavoro
- proporre a chi di dovere le contromisure ed eventualmente i provvedimenti
lavorativo-legali nell'ambito del procedimento in essere
- approfondire tutte le segnalazioni, anche se confidenziali, e le lagnanze
di molestia nel senso anzidetto
- su richiesta degli interessati, accompagnarli in tutti i colloqui e
le discussioni, incluse le sedute della commissione del personale, consigliandoli
e sostenendoli in rappresentanza.
Circa la partecipazione
di persone di fiducia alle sue sedute, la commissione del personale decide
in considerazione delle circostanze del singolo caso.
I colleghi molestati
possono rivolgersi in ogni momento anche a persone di loro fiducia e alla
commissione interna dell'azienda.
La validità dei § 84
e 85 del regolamento aziendale in merito al diritto generale di reclamo
rimane immutata. Il presentare reclamo non deve arrecare danni a chi lo
presenta.
4. Riservatezza
Per ciò che riguarda
le informazioni e gli eventi, i dati personali ed i colloqui devono essere
assolutamente protetti dal silenzio nei confronti di terzi che non facciano
parte del procedimento.
5. Provvedimenti
Il datore di lavoro
deve adottare le misure del caso nell'ambito delle disposizioni aziendali
relative al § 32 del regolamento, ad esempio
- Informazione
- Avvertimento
- Biasimo
- Multa o nell'ambito delle disposizioni del diritto del lavoro, ad esempio
- Trasferimento
- Diffida o
- Licenziamento.
La parte esecutiva avviene
d'accordo con la commissione interna.
Come rimedio possono
essere offerte anche consulenze o terapie.
Per il resto valgono
le disposizioni di legge al riguardo, ad esempio quelle a tutela dei lavoratori.
6. Provvedimenti
di supporto
Perfezionamento
Nell'ambito della
formazione avanzata e del perfezionamento dei colleghi verrà sollevato
il problema delle molestie sessuali sul posto di lavoro, del mobbing e
della discriminazione, nonché della difesa del diritto di chi è colpito
e degli impegni comportamentali dei responsabili. Ciò vale in particolare
per:
- Responsabili aziendali
- Formatori/formatrici
- Incaricati dell'istruzione aziendale
- Colleghi del Servizio del personale e del Servizio Sanitario nonché
altri consiglieri aziendali
Seminari
Unitamente alla commissione per le pari opportunità del consiglio aziendale,
al comitato di promozione femminile ed al gruppo VW - Coaching GmbH, verranno
organizzati appositi seminari orientati per gruppi.
Informazioni e chiarimenti
Ai fini della completezza e chiarezza delle informazioni nell'ambito del
personale, i principi fondamentali della cooperazione verranno riportati
in una pubblicazione a disposizione dei dipendenti. Seguiranno inoltre
di quando in quando pubblicazioni integrative con proposte e indicazioni
per migliorare il clima lavorativo aziendale (ad esempio un albo dei comunicati).
7. Disposizioni finali
L'accordo aziendale
entra in vigore l'1/7/96. Può essere disdetto con un preavviso di tre
mesi alla fine dell'anno, per la prima volta il 31/12/97. Se questo accordo
aziendale viene disdetto, ad esempio in caso di variazione di alcune norme
legali o di una sentenza, quanto da esso fissato varrà fino a sottoscrizione
di un altro accordo.
Wolfsburg, 20/6/96
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