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Tavolo di concertazione sull'assicurazione R.C. Auto


La proposta del Sindacato Nazionale
Funzionari Imprese Assicuratrici (SNFIA)

TAVOLO DI CONCERTAZIONE SULL'ASSICURAZIONE R.C. AUTO

Nella convinzione che il settore R.C. Auto necessiti di interventi e soluzioni atti a contenere i costi, migliorare la qualità del servizio e aumentare la concorrenza, condividiamo innanzitutto l'opportunità di implementare gli argomenti di cui ai paragrafi 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del Protocollo 25 ottobre 2000 promosso dal Ministero dell'Industria.

Al fine tuttavia di risolvere le disfunzioni che caratterizzano il comparto e che determinano una situazione di insoddisfazione tanto da parte degli utenti quanto sul versante delle compagnie, riteniamo indispensabile si pervenga ad una riforma strutturale della R.C. Auto, come del resto suggerito al paragrafo 10 (Riforma delle leggi n. 990/1969 e n. 39/1977 e testo unico in materia di RCA), del sopra citato documento, che consenta di affrontare quanto riteniamo utile in modo organico.

- FASE 1

Si propone di riformare la legge R.C. Auto instaurando un nuovo sistema di assicurazione obbligatoria, imperniato sul binomio patente-veicolo, mediante due contratti distinti.

In questo quadro, la copertura relativa al conducente dovrebbe essere caratterizzata da una forte e continua personalizzazione, in linea con il meccanismo bonus/malus, mentre quella relativa al veicolo potrebbe essere sostanzialmente a premio costante (in relazione alle caratteristiche della vettura). L'inclusione nel regime obbligatorio di tutti i soggetti muniti di patente dovrebbe tradursi in media in un più ridotto onere assicurativo individuale.

Motivi che suggeriscono l'introduzione dell'assicurazione sulla patente di guida:

- il rischio della circolazione non è tanto influenzato dal veicolo (che ne rappresenta al più lo strumento), quanto dall'uso che ne fa il conducente: è proprio la condotta del guidatore a far sorgere la responsabilità civile soggetta all'obbligo di legge;
- l'assicurazione sulla patente permette di calibrare il premio sulla condotta di guida individuale, evitando di penalizzare altri soggetti che utilizzano il medesimo veicolo (in una famiglia, il padre potrebbe essere nella classe di bonus più alta e, contemporaneamente, il figlio in una di malus);
- l'assicurazione sulla patente permetterà, una volta introdotta la patente a punti (par. 6) e la relativa "anagrafe", di integrare la storia assicurativa di ciascuno con le informazioni sulla sua condotta di guida (infrazioni gravi, incidenti provocati con altri mezzi, ecc.), consentendo così una vera tariffazione "ad personam" (par. 9), riducendo la componente mutualistica oggi troppo elevata;
- l'integrazione tra storia assicurativa e condotta di guida può tradursi in aumenti immediati del premio assicurativo nel caso all'automobilista vengano contestate, in un definito lasso temporale, infrazioni "gravi" al codice della strada, anche quando dalle stesse non derivino conseguenze dannose, esaltando quindi la funzione di deterrente dell'assicurazione nei confronti dei comportamenti di guida pericolosi, con indubbi vantaggi sul piano della prevenzione e della sicurezza.

Motivi che consigliano il mantenimento dell'assicurazione anche sul veicolo:

- caratteristiche tecniche di pericolosità oggettiva del veicolo (potenza, massa, ecc.);
- condizioni di sicurezza: l'adozione di soluzioni tecniche atte ad accrescere la sicurezza (ABS, airbag, ecc.) vanno recepite nella tariffa così come le informazioni ricavate dai crash-test (par. 6): in tal senso il settore assicurativo potrebbe diventare promotore concreto di sicurezza (i veicoli meno sicuri pagano premi più elevati);
- area geografica di circolazione;
- pubblicità dell'adempimento dell'obbligo assicurativo (contrassegno);
- copertura dei rischi all'estero ("carta verde");
- copertura nei casi di guida "invito domino";
- danni da veicolo fermo;
- vincolo solidale di responsabilità (2054, 2055 c.c).

Fattibilità

La coesistenza di due contratti di assicurazione auto, uno riferito al conducente, l'altro al veicolo non pare di difficile applicazione: sarà sufficiente che, in occasione dell'apertura di un contratto relativo a un veicolo, il titolare esibisca (o stipuli, se non preesistente) un attestato relativo alla copertura sulla patente propria (o di un familiare o dipendente) cui riferire (anche per motivi di P.S.) la polizza del veicolo.

La gestione dei meccanismi di personalizzazione sulla patente richiede peraltro la preliminare istituzione dell'Ufficio di tariffazione (par. 9) presso il quale deve essere creata la banca dati, alimentata, a cura della Polizia della Strada, obbligatoriamente, con tutte le informazioni relative sia alle infrazioni "gravi" che al numero di incidenti rilevati su ogni patente. La banca dati:

- è accessibile a tutte le compagnie, che possono trarne le informazioni necessarie per tariffare il rischio "patente" specifico di ogni conducente;
- aggiorna le compagnie delle successive penalizzazioni, ai fini di un aumento immediato del premio in corso di contratto per una più penetrante prevenzione (ad esempio, eccesso di velocità: lire 600.000 sanzione più "x" premio aggiuntivo);
- fa confluire i rischi soggettivi aggravati (patenti recidive che, in un arco di tempo prefissato, registrano più infrazioni gravi) in un organismo consortile (bad company), partecipato in quota da tutte le imprese abilitate per la R.C. Auto e determina il "premio-patente" (particolarmente elevato) in rapporto alla pericolosità di ogni singolo conducente.

Vantaggi attesi

- prevenzione più penetrante;
- effetto deterrente contro comportamenti di guida pericolosi;
- individuazione più significativa dei comportamenti truffaldini e della recidività (sia assicurativa che stradale), fenomeni entrambi legati direttamente alla persona del conducente e non ai veicoli;
- possibilità di "isolare" i comportamenti maggiormente a rischio, da tariffare e gestire separatamente;
- introduzione di un regime di mutualità più equo per la massa degli assicurati, non più chiamati a contribuire all'onere derivante dai comportamenti spericolati di una minoranza.

In sostanza si apre la possibilità di dar vita a un doppio regime tariffario, separando la massa dei buoni conducenti dalla minoranza esigua dei "cattivi". In questo quadro va prevista l'introduzione di un sistema di "malus" opportunamente personalizzato (non è equo che il conducente "sfortunato" sia penalizzato, ad esempio, con 2 o più classi di malus per aver rotto due plastiche di fanalini in due occasioni di posteggio, mentre il conducente pericoloso che in un solo sinistro, con tre o quattro veicoli coinvolti con morti e feriti, viene sanzionato nella stessa misura) mediante l'istituzione di un plafond (200-300 mila per sinistro eventualmente da rimborsare all'assicuratore, come già previsto oggi ad evitare scatti di malus) entro cui la classe di merito rimane invariata nel periodo di osservazione, mentre per danni a cose superiori a 7/8 milioni viene applicato un malus aggravato (più classi anche per un solo sinistro).

- FASE 2

L'introduzione di un regime di doppia assicurazione R.C. Auto (conducente + veicolo) potrebbe in seguito favorire la seguente evoluzione:

a) copertura e risarcimento dei danni alla persona,dopo l'emanazione di una disciplina organica in materia (par. 1), sempre in sede di R.C.;
b) copertura e risarcimento dei danni ai veicoli in sede di kasko obbligatorio, con una estensione alla R.C. per i danni a cose diversi dai veicoli. La copertura kasko sul veicolo dovrebbe prevedere una ulteriore componente R.C. per i casi particolari già ricordati (rischi all'estero, guida "invito domino", danni da veicolo fermo, responsabilità solidale).

Vantaggi del kasko obbligatorio:

- ogni compagnia paga il proprio assicurato: maggiore controllo su possibili comportamenti illeciti; rapporto fiduciario tra cliente e compagnia;
- la trattazione del danno riguarda solo il quantum;
- la polizza prevede (par. 8), in caso di disaccordo sul valore, l'arbitrato;
- la polizza prevede l'indicazione, da parte dell'assicuratore, della carrozzeria in cui effettuare le riparazioni;
- poiché tutti i veicoli incidentati vengono riparati e risarciti, cade la principale motivazione delle truffe a danno delle imprese.

Benefici sui costi assicurativi e, quindi, sulle tariffe:

- riduzione dei falsi sinistri;
- riduzione dei danni gonfiati;
- risparmio (par. 4) dei compensi dei patrocinatori avversari;
- possibilità di controllo da parte delle singole compagnie della tariffa locale della manodopera applicata dalle carrozzerie di fiducia (par. 5);
- possibilità di accordi provinciali tra le singole imprese e i locali ricambisti per sconti sui prezzi dei pezzi di ricambio da fornire alle carrozzerie convenzionate
- innesco della concorrenza sulla liquidazione delle compagnie sia in termini di qualità del servizio (la compagnia che liquida meglio i danni ai suoi assicurati può attrarre clienti) sia in termini di prezzo (la compagnia che liquida in maniera più efficiente riesce a fare tariffe più contenute);
- la riduzione/eliminazione delle cause per danni a cose facilita la riduzione dei tempi (e dei costi) per andare a sentenza in quelle, eventuali, per danno alla persona;
- risparmio delle spese di contenzioso;
- risparmio dei costi dei legali fiduciari e dei consulenti tecnici per la gestione di danni a cose.

Osservazione: la somma dei risparmi così conseguiti dovrebbe consentire, a regime, di prestare la copertura "kasko collisione" senza aggravi rispetto agli attuali livelli tariffari.

 

Novembre 2000

freccia_dx_anim.gif (108 byte) Il protocollo d'intesa del 25.10.200