Tavolo
di concertazione sull'assicurazione R.C. Auto
La
proposta del Sindacato Nazionale
Funzionari Imprese Assicuratrici (SNFIA)
TAVOLO
DI CONCERTAZIONE SULL'ASSICURAZIONE R.C. AUTO
Nella convinzione che
il settore R.C. Auto necessiti di interventi e soluzioni atti a contenere
i costi, migliorare la qualità del servizio e aumentare la concorrenza,
condividiamo innanzitutto l'opportunità di implementare gli argomenti
di cui ai paragrafi 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del Protocollo 25 ottobre 2000
promosso dal Ministero dell'Industria.
Al fine tuttavia di
risolvere le disfunzioni che caratterizzano il comparto e che determinano
una situazione di insoddisfazione tanto da parte degli utenti quanto sul
versante delle compagnie, riteniamo indispensabile si pervenga ad una
riforma strutturale della R.C. Auto, come del resto suggerito
al paragrafo 10 (Riforma delle leggi n. 990/1969 e n. 39/1977 e testo
unico in materia di RCA), del sopra citato documento, che consenta di
affrontare quanto riteniamo utile in modo organico.
- FASE 1
Si propone di riformare
la legge R.C. Auto instaurando un nuovo sistema di assicurazione
obbligatoria, imperniato sul binomio patente-veicolo, mediante due contratti
distinti.
In questo quadro, la
copertura relativa al conducente dovrebbe essere caratterizzata
da una forte e continua personalizzazione, in linea con il meccanismo
bonus/malus, mentre quella relativa al veicolo potrebbe essere
sostanzialmente a premio costante (in relazione alle caratteristiche
della vettura). L'inclusione nel regime obbligatorio di tutti i soggetti
muniti di patente dovrebbe tradursi in media in un più ridotto onere assicurativo
individuale.
Motivi che suggeriscono
l'introduzione dell'assicurazione sulla patente di guida:
-
il
rischio della circolazione non è tanto influenzato dal veicolo (che
ne rappresenta al più lo strumento), quanto dall'uso che ne fa il
conducente: è proprio la condotta del guidatore a far sorgere la responsabilità
civile soggetta all'obbligo di legge;
-
l'assicurazione
sulla patente permette di calibrare il premio sulla condotta di guida
individuale, evitando di penalizzare altri soggetti che utilizzano
il medesimo veicolo (in una famiglia, il padre potrebbe essere nella
classe di bonus più alta e, contemporaneamente, il figlio in una di
malus);
-
l'assicurazione
sulla patente permetterà, una volta introdotta la patente a punti
(par. 6) e la relativa "anagrafe", di integrare la storia
assicurativa di ciascuno con le informazioni sulla sua condotta di
guida (infrazioni gravi, incidenti provocati con altri mezzi, ecc.),
consentendo così una vera tariffazione "ad personam" (par.
9), riducendo la componente mutualistica oggi troppo elevata;
-
l'integrazione
tra storia assicurativa e condotta di guida può tradursi in aumenti
immediati del premio assicurativo nel caso all'automobilista vengano
contestate, in un definito lasso temporale, infrazioni "gravi"
al codice della strada, anche quando dalle stesse non derivino conseguenze
dannose, esaltando quindi la funzione di deterrente dell'assicurazione
nei confronti dei comportamenti di guida pericolosi, con indubbi vantaggi
sul piano della prevenzione e della sicurezza.
Motivi che consigliano
il mantenimento dell'assicurazione anche sul veicolo:
-
caratteristiche
tecniche di pericolosità oggettiva del veicolo (potenza, massa, ecc.);
-
condizioni
di sicurezza: l'adozione di soluzioni tecniche atte ad accrescere
la sicurezza (ABS, airbag, ecc.) vanno recepite nella tariffa così
come le informazioni ricavate dai crash-test (par. 6): in tal
senso il settore assicurativo potrebbe diventare promotore concreto
di sicurezza (i veicoli meno sicuri pagano premi più elevati);
vincolo
solidale di responsabilità (2054, 2055 c.c).
Fattibilità
La coesistenza di due
contratti di assicurazione auto, uno riferito al conducente, l'altro al
veicolo non pare di difficile applicazione: sarà sufficiente che, in occasione
dell'apertura di un contratto relativo a un veicolo, il titolare esibisca
(o stipuli, se non preesistente) un attestato relativo alla copertura
sulla patente propria (o di un familiare o dipendente) cui riferire (anche
per motivi di P.S.) la polizza del veicolo.
La gestione dei meccanismi
di personalizzazione sulla patente richiede peraltro la preliminare istituzione
dell'Ufficio di tariffazione (par. 9) presso il quale
deve essere creata la banca dati, alimentata, a cura della Polizia
della Strada, obbligatoriamente, con tutte le informazioni relative sia
alle infrazioni "gravi" che al numero di incidenti rilevati
su ogni patente. La banca dati:
-
è
accessibile a tutte le compagnie, che possono trarne le informazioni
necessarie per tariffare il rischio "patente" specifico
di ogni conducente;
-
aggiorna
le compagnie delle successive penalizzazioni, ai fini di un aumento
immediato del premio in corso di contratto per una più penetrante
prevenzione (ad esempio, eccesso di velocità: lire 600.000 sanzione
più "x" premio aggiuntivo);
-
fa
confluire i rischi soggettivi aggravati (patenti recidive che, in
un arco di tempo prefissato, registrano più infrazioni gravi) in un
organismo consortile (bad company), partecipato in
quota da tutte le imprese abilitate per la R.C. Auto e determina il
"premio-patente" (particolarmente elevato) in rapporto alla
pericolosità di ogni singolo conducente.
Vantaggi attesi
-
prevenzione
più penetrante;
-
effetto
deterrente contro comportamenti di guida pericolosi;
-
individuazione
più significativa dei comportamenti truffaldini e della recidività
(sia assicurativa che stradale), fenomeni entrambi legati direttamente
alla persona del conducente e non ai veicoli;
-
possibilità
di "isolare" i comportamenti maggiormente a rischio, da
tariffare e gestire separatamente;
-
introduzione
di un regime di mutualità più equo per la massa degli assicurati,
non più chiamati a contribuire all'onere derivante dai comportamenti
spericolati di una minoranza.
In sostanza si apre la
possibilità di dar vita a un doppio regime tariffario, separando
la massa dei buoni conducenti dalla minoranza esigua dei "cattivi".
In questo quadro va prevista l'introduzione di un sistema di "malus"
opportunamente personalizzato (non è equo che il conducente "sfortunato"
sia penalizzato, ad esempio, con 2 o più classi di malus per aver rotto
due plastiche di fanalini in due occasioni di posteggio, mentre il conducente
pericoloso che in un solo sinistro, con tre o quattro veicoli coinvolti
con morti e feriti, viene sanzionato nella stessa misura) mediante l'istituzione
di un plafond (200-300 mila per sinistro eventualmente da rimborsare all'assicuratore,
come già previsto oggi ad evitare scatti di malus) entro cui la classe
di merito rimane invariata nel periodo di osservazione, mentre per danni
a cose superiori a 7/8 milioni viene applicato un malus aggravato (più
classi anche per un solo sinistro).
- FASE 2
L'introduzione di un
regime di doppia assicurazione R.C. Auto (conducente + veicolo) potrebbe
in seguito favorire la seguente evoluzione:
a)
copertura
e risarcimento dei danni alla persona,dopo l'emanazione di una
disciplina organica in materia (par. 1), sempre in sede di R.C.;
b)
copertura
e risarcimento dei danni ai veicoli in sede di kasko obbligatorio,
con una estensione alla R.C. per i danni a cose diversi dai veicoli.
La copertura kasko sul veicolo dovrebbe prevedere una ulteriore componente
R.C. per i casi particolari già ricordati (rischi all'estero, guida
"invito domino", danni da veicolo fermo, responsabilità
solidale).
Vantaggi del kasko
obbligatorio:
-
ogni
compagnia paga il proprio assicurato: maggiore controllo su possibili
comportamenti illeciti; rapporto fiduciario tra cliente e compagnia;
-
la
trattazione del danno riguarda solo il quantum;
-
la
polizza prevede (par. 8), in caso di disaccordo sul valore, l'arbitrato;
-
la
polizza prevede l'indicazione, da parte dell'assicuratore, della carrozzeria
in cui effettuare le riparazioni;
-
poiché
tutti i veicoli incidentati vengono riparati e risarciti, cade la
principale motivazione delle truffe a danno delle imprese.
Benefici sui costi
assicurativi e, quindi, sulle tariffe:
-
riduzione
dei falsi sinistri;
-
riduzione
dei danni gonfiati;
-
risparmio
(par. 4) dei compensi dei patrocinatori avversari;
-
possibilità
di controllo da parte delle singole compagnie della tariffa locale
della manodopera applicata dalle carrozzerie di fiducia (par. 5);
-
possibilità
di accordi provinciali tra le singole imprese e i locali ricambisti
per sconti sui prezzi dei pezzi di ricambio da fornire alle carrozzerie
convenzionate
-
innesco
della concorrenza sulla liquidazione delle compagnie sia in termini
di qualità del servizio (la compagnia che liquida meglio i danni ai
suoi assicurati può attrarre clienti) sia in termini di prezzo (la
compagnia che liquida in maniera più efficiente riesce a fare tariffe
più contenute);
-
la
riduzione/eliminazione delle cause per danni a cose facilita la riduzione
dei tempi (e dei costi) per andare a sentenza in quelle, eventuali,
per danno alla persona;
-
risparmio
delle spese di contenzioso;
-
risparmio
dei costi dei legali fiduciari e dei consulenti tecnici per la gestione
di danni a cose.
Osservazione:
la somma dei risparmi così conseguiti dovrebbe consentire, a regime, di
prestare la copertura "kasko collisione" senza aggravi rispetto
agli attuali livelli tariffari.