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Tavolo di concertazione sull'assicurazione R.C. Auto


MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

TAVOLO DI CONCERTAZIONE SULL'ASSICURAZIONE R.C. AUTO


Il tavolo di concertazione avviato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato on. Enrico Letta al fine di individuare proposte e soluzioni per il contenimento dei costi, il miglioramento della qualità del servizio e della concorrenza nel settore R.C. Auto, è pervenuto alla conclusione della prima fase dei suoi lavori.
Il tavolo di concertazione si è riunito più volte sotto la Presidenza del Sottosegretario di Stato on. Cesare De Piccoli e con la partecipazione dei rappresentanti dell'ISVAP, dell'ANIA e delle Associazioni dei Consumatori presenti nel CNCU.
In riferimento alle problematiche sull'assicurazione R.C. Auto le parti hanno dibattuto e convenuto una serie di misure riferite ai seguenti argomenti:

1 Risarcimento del danno alla persona.
2 Miglioramento dell'informazione agli assicurati e della concorrenza tra le imprese.
3 Prevenzione e repressione dei fenomeni fraudolenti.
4 Miglioramento della trasparenza e della qualità del servizio.
5 Contenimento dei costi di riparazione.
6 Prevenzione dei sinistri e misure di sicurezza stradale e dei veicoli.
7 Rafforzamento dei poteri di vigilanza dell'ISVAP.
8 Procedure conciliative.
9 Ufficio di tariffazione per gli assicurati ad alta sinistrosità.
10 Riforma delle leggi n. 990/1969 e n. 39/1977 e testo unico in materia di RCA.

PROTOCOLLO DI INTESA

1. RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA

Danni alla persona per lesioni di lieve entità
Disciplina organica del danno alla persona
Obbligo di offerta per i danni alle persone

Danni alla persona per lesioni di lieve entità
Si conviene sull'urgenza di una rapida approvazione delle proposte di legge sul danno alla persona e sulle lesioni di lieve entità, sulle positive conseguenze della stessa sul piano della equità risarcitoria e di abbattimento dell'elevato contenzioso giudiziario in atto nei Tribunali.
La definizione di precisi criteri e valori contribuisce a rendere più rapidi i risarcimenti e a ridurre le procedure giudiziarie.

Per le lesioni di lieve entità si fa riferimento alle norme di legge presentate dal Governo all'art. 5 del DDL sulla regolazione dei mercati (A.C. 7115) ed alle esperienze giurisprudenziali rispetto al quale le parti convengono sull'urgenza di una rapida approvazione da parte del Parlamento e si impegnano ad attivarsi a questo fine nell'ambito dei rispettivi ruoli.

Questo intervento normativo, relativo alle c.d. micropermanenti, costituisce un primo ed importante passo per la regolamentazione del danno biologico che, comunque, va affrontata nella sua interezza per una disciplina organica dell'intera materia.

Disciplina organica del danno alla persona
Le parti concordano sulla costituzione di un gruppo ad hoc composta da esperti in materia di danno alla salute e da un rappresentante dell'ISVAP, coordinato da un rappresentante del Ministero dell'Industria, al quale saranno invitati a partecipare i soggetti interessati alla materia.

Il gruppo valuterà i vari studi oggi realizzati sul danno biologico e provvederà entro due mesi a formulare una proposta emendativa al DDL "Nuova disciplina in tema di danno alla persona" (A.S. 4093) che preveda:

- tabella unica nazionale che dovrà fissare i valori economici dei punti di invalidità così come previsto dal disegno di legge del Governo;
- i necessari raccordi tra la disciplina specifica per le lesioni di lieve entità e la disciplina sull'intera materia del danno alla persona.

Obbligo di offerta per i danni alle persone
Si conviene che l'obbligo di offerta in tempi brevi per i danni alle persone faciliterà e sveltirà la composizione delle questioni, riducendo il ricorso strumentale al Giudice, grazie anche alla previsione al riguardo di adeguate sanzioni, così come previsto dall'art. 5 dell'A.C. 7115, che va a modificare l'art. 3 del DL n. 857/1976, convertito in Legge n. 39/1977.

2. MIGLIORAMENTO DELL'INFORMAZIONE AGLI ASSICURATI E DELLA CONCORRENZA TRA LE IMPRESE

Profili di riferimento
Disdetta della polizza senza vincolo di preavviso
Campagna di informazione agli assicurati

Si auspica una rapida approvazione da parte del Parlamento delle norme contenute nell'art. 1 dell'A.C. 7115 concernenti una maggiore trasparenza del mercato assicurativo e una maggiore tutela contrattuale dell'assicurato.

Profili di riferimento
Per garantire trasparenza e concorrenzialità nell'offerta dei servizi assicurativi e per una adeguata informazione agli utenti le parti convengono sulla proposta dei profili di riferimento previsti nel disegno di legge in questione.

I premi annuali di riferimento relativi alle polizze RCA che ogni compagnia deve rendere pubblici 2 volte l'anno sono:

- neopatentato con 18 anni di età
- persona fisica di 28 anni con 8 anni di guida senza sinistri
- persona fisica di 35 anni con 10 anni di guida senza sinistri
- persona fisica di 40 anni con il massimo di bonus
- persona fisica di 21 anni con 2 anni di guida e 1 sinistro
- persona fisica di 45 anni e con il massimo del malus
- persona fisica di 18 anni per ciclomotore
- impresa esercente l'autotrasporto per un veicolo a pieno carico di fino a 35 quintali
- impresa esercente l'autotrasporto per un veicolo a pieno carico oltre i 35 quintali

Per facilitare la comparazione, con adeguata pubblicizzazione, le parti sottolineano l'opportunità di indicare, per i singoli profili, le garanzie coperte o le clausole di esclusione e di rivalsa con eventuale franchigia.

Disdetta della polizza senza vincolo di preavviso
Fermo restando che le variazioni contrattuali devono essere comunicate dalle imprese di assicurazione secondo le modalità ed i termini previsti dalle condizioni contrattuali e che le stesse variazioni devono essere esplicitamente accettate dall'assicurato, le parti prendono atto della nuova normativa in materia di preavviso di disdetta, così come stabilita dal DL n. 70/2000, poi convertito con la legge n. 137/2000.

Campagna di informazione agli assicurati
Il Ministero dell'Industria stabilirà una procedura semplificata per finanziare iniziative di informazione e di attività di consulenza e servizio per il settore assicurativo svolte dalle Associazioni dei Consumatori attraverso il Fondo di cui dispone il CNCU. Quest'ultimo pubblicizzerà nel proprio sito i dati comparativi sulle tariffe relative ai profili di riferimento.

3. PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI FENOMENI FRAUDOLENTI

Banca dati sinistri R.C. Auto
Polizze bonus-malus più franchigia
Reato di truffa in assicurazioni
Accertamento in tempo reale del danno
Sperimentazione della scatola nera
Intelligence per i gravi reati assicurativi

Banca dati sinistri RCA
Si conviene che l'istituzione della Banca dati sinistri necessita di alcuni miglioramenti per estendere il ruolo della banca dati, non solo riferito ai sinistri ma anche all'acquisizione delle polizze, agli attestati di rischio, così come previsto dagli emendamenti all'A.C. 7115 approvati dalla Commissione Attività produttive della Camera.

La Banca dati dovrebbe acquisire inoltre i dati della Motorizzazione Civile inerenti i veicoli in circolazione al fine di verificare l'obbligo assicurativo. E' anche opportuno prevedere la possibilità di accedere alla banca dati da parte della magistratura, delle forze di polizia e delle imprese del settore anche attraverso strutture di loro emanazione.

Sarà previsto un comitato consultivo con funzioni di indirizzo con la partecipazione anche di rappresentanti dell'ANIA e delle Associazioni dei Consumatori.

Polizze bonus-malus più franchigia
Le parti convengono che questa forma di polizza possa contribuire a ridurre i falsi sinistri e i costi assicurativi derivanti dalla cosiddetta microsinistrosità e conseguentemente condurre tendenzialmente a premi assicurativi più convenienti e si impegnano a promuovere una piena e diffusa applicazione della formula tariffaria in questione.

Per lo sviluppo di questa formula le parti convengono di ricercare, in un apposito gruppo di lavoro, soluzioni tecniche dirette a garantire l'effettivo pagamento della franchigia da parte dell'assicurato.

Reato di truffa in assicurazione
Si concorda sulla necessità di introdurre il reato di truffa in assicurazione per ridurre le azioni fraudolente e reprimere con maggior efficacia i falsi sinistri, nonché per colpire le organizzazioni malavitose. A questo proposito sarà predisposta in accordo con il Ministero della Giustizia, una modifica all'art. 642 del Codice Penale.

Accertamento in tempo reale del danno
Le parti convengono sull'opportunità che le imprese si organizzino in modo tale da effettuare gli accertamenti nel più breve tempo possibile (comunque non oltre i 12-15 giorni) anche al fine di evitare fenomeni fraudolenti.

Sperimentazione della scatola nera
Si prende atto della disponibilità dell'ANIA a sperimentare la validità della scatola nera ai fini della prevenzione dei sinistri con incentivi per gli automobilisti che si rendano disponibili ad inserire questo strumento sul proprio veicolo.

L'ANIA si impegna a far seguire una proposta tecnica entro il 31 dicembre 2000.

Intelligence per i gravi reati assicurativi
Si conviene sull'esigenza di proporre alle Autorità competenti la realizzazione di forme di intelligence tra le forze dell'ordine e magistratura per combattere i fenomeni malavitosi relativi ai falsi sinistri ed ai furti dei veicoli nelle aree in cui sono particolarmente diffusi.

4. MIGLIORAMENTO DELLA TRASPARENZA E DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO

Separazione degli onorari dal risarcimento
Clausole vessatorie
Monitoraggio delle tariffe
Schema di raffronto polizze
Informatizzazione degli uffici sinistri

Separazione degli onorari dal risarcimento
Per meglio tutelare i danneggiati e per accrescere la trasparenza nei rapporti assicurativi si concorda che le imprese, che corrispondono compensi professionali per l'assistenza prestata dal patrocinatore legale o altro professionista, sono tenute ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicare il relativo onorario separatamente dal risarcimento.

Nel caso in cui l'impresa provveda direttamente al pagamento dei compensi al professionista si conviene che debba essere indicato l'importo corrisposto nelle quietanze, con firma della nota da parte del danneggiato.

Si auspica pertanto una rapida approvazione della norma contenuta nell'A.C. 7115.

Clausole vessatorie
In relazione alla disciplina sulle clausole vessatorie e all'esigenza di rendere i contratti sempre più trasparenti, l'ISVAP valuterà le eventuali clausole contrattuali che presentano caratteri di abusività, chiedendo alle imprese le modifiche conseguenti; a questo fine il Ministero si impegna a promuovere una specifica norma di legge.

Monitoraggio delle tariffe
In considerazione del carattere obbligatorio della copertura RCA, le parti concordano che l'ISVAP realizzi annualmente un'indagine sulle tariffe per evidenziare le dinamiche riferite ai rischi e al territorio, nonché sui tempi di liquidazione dei sinistri riferiti ai danni a persone e cose.

Schema di raffronto polizze
Si conviene sulla esigenza di realizzare uno schema di prospetto per rendere comparabili i preventivi di polizza che le compagnie possono adottare, per permettere un reale confronto delle condizioni di polizza, delle tariffe e del servizio. Sarà pertanto predisposta dall'ISVAP, sentite l'ANIA e le Associazioni dei consumatori, una bozza di schema-tipo.

Informatizzazione degli uffici sinistri
Le parti convengono sulla necessità di una informatizzazione degli uffici sinistri allo scopo di snellire la procedura e rendere effettivo il controllo dell'iter da parte dell'assicurato.

5. CONTENIMENTO DEI COSTI DI RIPARAZIONE

Carrozzerie e Autoriparatori
Pezzi di ricambio

Carrozzerie e Autoriparatori
In aggiunta al sistema di risarcimento in atto le parti concordano che sarà attivata in via sperimentale e in accordo con le Associazioni dei carrozzieri e degli autoriparatori una nuova procedura che, fermo restando il diritto al risarcimento previsto dalla attuale legge, preveda che il danneggiato, a sua richiesta, possa far riparare il proprio veicolo in carrozzerie qualificate e convenzionate con imprese di assicurazioni o gestite da società o consorzi costituiti appositamente tra le imprese di assicurazioni.
Al fine di individuare le zone interessate alla sperimentazione e definire le modalità della stessa, sarà costituito presso il Ministero dell'Industria un tavolo tecnico con rappresentanti dell'ANIA, dei carrozzieri e degli autoriparatori e dalle associazioni dei consumatori. In conclusione il danneggiato potrà optare se rivolgersi ad una officina di propria fiducia, come da prassi, ovvero aderire alla sperimentazione relativa alla riparazione diretta del veicolo a cura dell'impresa di assicurazione.
La sperimentazione dovrà essere effettuata entro il 31.12.2001.

Pezzi di ricambio
Si è d'intesa che l'apertura del mercato dei pezzi di ricambio può produrre effetti benefici sul costo delle polizze.
Le parti convengono sulla necessità di introdurre un quadro normativo in attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli in cui sia garantita la libertà di produrre e commercializzare parti di ricambio staccate dalla carrozzeria da parte di produttori indipendenti.
L'art. 14 prevede infatti che gli Stati membri possono introdurre modifiche alle disposizioni giuridiche "qualora l'obiettivo sia la liberalizzazione del mercato di tale componente".
La legge n. 526 del 21 dicembre 1999 delega il Governo ad attuare la direttiva entro un anno.

6. PREVENZIONE DEI SINISTRI E MISURE DI SICUREZZA STRADALE E DEI VEICOLI

Tavolo sulla sicurezza
Campagna di prevenzione e sicurezza
Osservatorio sui punti critici della circolazione
Patente a punti
Patentino di guida per i ciclomotori
Safety cars sulle autostrade nelle giornate di intensa nebbia
Pubblicizzazione dei crash-test sui veicoli

Tavolo sulla sicurezza
Le parti convengono di proporre ai competenti Ministeri un apposito tavolo di confronto, con la partecipazione dei costruttori di veicoli, dell'ACI e delle società di gestione della rete autostradale al fine di individuare concrete misure per una maggiore prevenzione dei sinistri, per una maggiore sicurezza dei veicoli e per una riduzione dei costi delle riparazioni.
Un esame particolare sarà rivolto alle problematiche specifiche dei ciclomotori.

Campagna di prevenzione e sicurezza
Si proporrà ai Ministeri dei Trasporti e dei Lavori Pubblici in collaborazione con tutte le parti interessate, la realizzazione di una significativa campagna sulla sicurezza stradale e sulla prevenzione che coinvolga gli automobilisti, i motociclisti, le scuole, nonché progetti specifici per i quali sarà aperto un apposito bando rivolto ai vari soggetti che operano sulla sicurezza.

Le campagne di prevenzione potranno essere finanziate dai fondi ordinari di bilancio dei rispettivi Ministeri, da contributi volontari delle compagnie di assicurazioni e da altri organismi interessati alla circolazione stradale.

Osservatorio sui punti critici della circolazione
Obiettivo è individuare i punti critici e pericolosi della rete stradale con un coinvolgimento diretto degli stessi utenti della strada. Verrà proposta alle Amministrazioni pubbliche competenti l'istituzione di un osservatorio nazionale al quale il cittadino segnali, tramite un numero telefonico, il punto di rischio.

Patente a punti
Le parti giudicano positivamente la proposta contenuta nel disegno di legge di delega al Governo per la modifica del codice della strada (A.C. 1983 e abbinati) di introdurre un sistema di patente a punti per le infrazioni più gravi, che comportano riduzione del punteggio e che consentono maggiore responsabilizzazione nella guida dei veicoli.
L'azzeramento del punteggio comporterebbe la sospensione della patente che potrebbe essere ripristinata con la frequenza di un corso di aggiornamento.

Patentino di guida per i ciclomotori
Le parti convengono sulla necessità di proporre, per la guida dei ciclomotori da parte dei minorenni, il conseguimento di un "patentino" da rilasciarsi a seguito di un esame sulle regole della circolazione stradale, a seguito della frequenza a corsi gratuiti organizzati presso le scuole di istruzione secondaria.

Safety cars sulle autostrade nelle giornate di intensa nebbia
Considerato il rilevante numero di incidenti sulle autostrade nelle giornate di nebbia fitta le parti convengono di richiedere alle Autorità competenti ed ai gestori della rete autostradale, l'utilizzo delle safety-cars per moderare la velocità dei veicoli in circolazione.

Inoltre, nei casi di sinistri, si concorda che sia prevista una maggiore informazione preventiva all'entrata in autostrada con particolare riguardo ai tempi di ripristino della viabilità in caso di incidenti.

Pubblicizzazione dei crash-test sui veicoli
Le parti concordano sulla necessità di individuare le forme affinché i risultati dei crash-test realizzati dalle compagnie di assicurazione siano messi a disposizione delle Autorità competenti al fine di una corretta informazione dell'opinione pubblica.

7. RAFFORZAMENTO DEI POTERI DI VIGILANZA DELL'ISVAP

La liberalizzazione del settore RCA rende necessario un rafforzamento del ruolo dell'istituto di vigilanza e degli strumenti per assicurare la qualità del servizio e la solidità delle imprese per uno sviluppo del settore. A questo fine si rende necessario un riordino del sistema sanzionatorio che adegui i valori delle sanzioni e che permetta di colpire le nuove abusività di mercato, nonché una ridefinizione delle procedure istruttorie che dia la possibilità all'ISVAP di rendere pubblico l'esito dei procedimenti sanzionatori.
Occorre inoltre mantenere un adeguato controllo sull'obbligo delle imprese a comunicare all'assicurato gli aumenti del premio entro i termini predeterminati e sull'obbligo delle imprese a consegnare una nota informativa precontrattuale contenente le informazioni ritenute importanti per valutare il contratto.

8. PROCEDURE CONCILIATIVE

Le parti convengono sull'opportunità di definire una procedura sperimentale di conciliazione, su base volontaria, per gestire reclami e contenziosi all'interno di soluzioni extragiudiziali; vale a dire una procedura flessibile che valorizzi il dialogo diretto tra impresa e Associazioni di consumatori in materia da permettere la soluzione delle eventuali controversie in tempi rapidi. L'ipotesi è che il consumatore, per attivare la procedura, si rivolga all'Associazione dei consumatori conferendo il mandato per cercare una soluzione consensuale al problema. La conciliazione potrebbe essere realizzata in via informatica, presso la sede dell'azienda, dell'associazione o presso la locale Camera di Commercio.

Il risultato della conciliazione, positivo o negativo, potrebbe essere depositato presso una struttura opportunamente prevista. A questo scopo potranno essere attivate iniziative di informazione sulla disciplina contrattuale assicurativa. La procedura di conciliazione sarà definita bilateralmente tra ANIA e Associazioni dei consumatori.
Allo scopo di rendere più efficaci le procedure conciliative, le parti convengono di affrontare, anche con le categorie interessate, la tematica relativa alla istituzione di una "list" di periti, di esperti qualificati e di medici assicurativi operanti in posizione di terzietà e disponibili a collaborare.

9. UFFICIO DI TARIFFAZIONE PER GLI ASSICURATI AD ALTA SINISTROSITA'

Si propone di istituire un apposito Ufficio di tariffazione per la determinazione del premio per i conducenti di veicoli con elevata sinistrosità.

A richiesta dell'interessato, l'Ufficio di tariffazione dovrà valutare la tipologia del rischio e fissare le condizioni tariffarie della relativa copertura, che saranno poi imposte all'impresa che aveva rifiutato il contratto o a qualsiasi altra impresa operante nel mercato.

Le parti convengono di costituire un tavolo tecnico con l'obiettivo di studiare i criteri per l'individuazione dei rischi gravi e presentare al Ministero dell'Industria, entro il 31 dicembre 2000, una proposta operativa, ivi comprese eventuali modifiche legislative che si rendessero necessarie.

10. RIFORMA DELLE LEGGI N. 990/1969 E N. 39/1977 E TESTO UNICO IN MATERIA DI RCA

Le parti convengono di dare continuità al tavolo di concertazione con la istituzione di un gruppo di lavoro per individuare gli elementi di riforma della legge n. 990 del 24 dicembre 1969 e della legge n. 39 del 26 febbraio 1977, nonché per realizzare un testo unico in tema di assicurazione RCA, utilizzando anche elementi forniti dal gruppo di lavoro già istituito presso l'ISVAP.
In questo ambito saranno anche valutati gli attuali termini prescrizionali previsti dalla normativa vigente.

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I firmatari del Protocollo d'intesa convengono di riunirsi periodicamente per verificare lo stato di attuazione dei punti oggetto della presente intesa. Per individuare le azioni più efficaci e per implementare ed attuare quanto contenuto nel presente documento saranno coinvolti ai lavori del Tavolo le Pubbliche Amministrazioni, le Organizzazioni Sindacali, nonché gli altri organismi rappresentativi interessati.

Il Ministero dell'Industria proseguirà nella sua attività di consultazione dei soggetti, associativi e non, operanti nel settore della responsabilità civile autoveicoli, come peraltro già avvenuto in occasione degli incontri iniziati il 17 ottobre u.s.

firmato:
MINISTERO DELL'INDUSTRIA
ISVAP
ANIA
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Roma, 25 ottobre 2000

freccia_dx_anim.gif (108 byte) La proposta del Sindacato Funzionari