Tavolo
di concertazione sull'assicurazione R.C. Auto
MINISTERO
DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
TAVOLO
DI CONCERTAZIONE SULL'ASSICURAZIONE R.C. AUTO
Il tavolo di concertazione avviato dal Ministro dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato on. Enrico Letta al fine di individuare proposte e
soluzioni per il contenimento dei costi, il miglioramento della qualità
del servizio e della concorrenza nel settore R.C. Auto, è pervenuto alla
conclusione della prima fase dei suoi lavori.
Il tavolo di concertazione si è riunito più volte sotto la Presidenza
del Sottosegretario di Stato on. Cesare De Piccoli e con la partecipazione
dei rappresentanti dell'ISVAP, dell'ANIA e delle Associazioni dei Consumatori
presenti nel CNCU.
In riferimento alle problematiche sull'assicurazione R.C. Auto le parti
hanno dibattuto e convenuto una serie di misure riferite ai seguenti argomenti:
1
Risarcimento
del danno alla persona.
2
Miglioramento
dell'informazione agli assicurati e della concorrenza tra le imprese.
3
Prevenzione
e repressione dei fenomeni fraudolenti.
4
Miglioramento
della trasparenza e della qualità del servizio.
5
Contenimento
dei costi di riparazione.
6
Prevenzione
dei sinistri e misure di sicurezza stradale e dei veicoli.
7
Rafforzamento
dei poteri di vigilanza dell'ISVAP.
8
Procedure
conciliative.
9
Ufficio
di tariffazione per gli assicurati ad alta sinistrosità.
10
Riforma
delle leggi n. 990/1969 e n. 39/1977 e testo unico in materia di RCA.
PROTOCOLLO
DI INTESA
1.
RISARCIMENTO
DEL DANNO ALLA PERSONA
Danni alla persona per
lesioni di lieve entità
Disciplina organica del danno alla persona
Obbligo di offerta per i danni alle persone
Danni alla persona
per lesioni di lieve entità
Si conviene sull'urgenza di una rapida approvazione delle proposte di
legge sul danno alla persona e sulle lesioni di lieve entità, sulle positive
conseguenze della stessa sul piano della equità risarcitoria e di abbattimento
dell'elevato contenzioso giudiziario in atto nei Tribunali.
La definizione di precisi criteri e valori contribuisce a rendere più
rapidi i risarcimenti e a ridurre le procedure giudiziarie.
Per le lesioni di lieve
entità si fa riferimento alle norme di legge presentate dal Governo all'art.
5 del DDL sulla regolazione dei mercati (A.C. 7115) ed alle esperienze
giurisprudenziali rispetto al quale le parti convengono sull'urgenza di
una rapida approvazione da parte del Parlamento e si impegnano ad attivarsi
a questo fine nell'ambito dei rispettivi ruoli.
Questo intervento normativo,
relativo alle c.d. micropermanenti, costituisce un primo ed importante
passo per la regolamentazione del danno biologico che, comunque, va affrontata
nella sua interezza per una disciplina organica dell'intera materia.
Disciplina organica
del danno alla persona
Le parti concordano sulla costituzione di un gruppo ad hoc composta da
esperti in materia di danno alla salute e da un rappresentante dell'ISVAP,
coordinato da un rappresentante del Ministero dell'Industria, al quale
saranno invitati a partecipare i soggetti interessati alla materia.
Il gruppo valuterà i
vari studi oggi realizzati sul danno biologico e provvederà entro due
mesi a formulare una proposta emendativa al DDL "Nuova disciplina
in tema di danno alla persona" (A.S. 4093) che preveda:
-
tabella
unica nazionale che dovrà fissare i valori economici dei punti di
invalidità così come previsto dal disegno di legge del Governo;
-
i
necessari raccordi tra la disciplina specifica per le lesioni di lieve
entità e la disciplina sull'intera materia del danno alla persona.
Obbligo di offerta
per i danni alle persone
Si conviene che l'obbligo di offerta in tempi brevi per i danni alle persone
faciliterà e sveltirà la composizione delle questioni, riducendo il ricorso
strumentale al Giudice, grazie anche alla previsione al riguardo di adeguate
sanzioni, così come previsto dall'art. 5 dell'A.C. 7115, che va a modificare
l'art. 3 del DL n. 857/1976, convertito in Legge n. 39/1977.
2.
MIGLIORAMENTO
DELL'INFORMAZIONE AGLI ASSICURATI E DELLA CONCORRENZA TRA LE IMPRESE
Profili di riferimento
Disdetta della polizza senza vincolo di preavviso
Campagna di informazione agli assicurati
Si auspica una rapida
approvazione da parte del Parlamento delle norme contenute nell'art. 1
dell'A.C. 7115 concernenti una maggiore trasparenza del mercato assicurativo
e una maggiore tutela contrattuale dell'assicurato.
Profili di riferimento
Per garantire trasparenza e concorrenzialità nell'offerta dei servizi
assicurativi e per una adeguata informazione agli utenti le parti convengono
sulla proposta dei profili di riferimento previsti nel disegno di legge
in questione.
I premi annuali di riferimento
relativi alle polizze RCA che ogni compagnia deve rendere pubblici 2 volte
l'anno sono:
-
neopatentato
con 18 anni di età
-
persona
fisica di 28 anni con 8 anni di guida senza sinistri
-
persona
fisica di 35 anni con 10 anni di guida senza sinistri
-
persona
fisica di 40 anni con il massimo di bonus
-
persona
fisica di 21 anni con 2 anni di guida e 1 sinistro
-
persona
fisica di 45 anni e con il massimo del malus
-
persona
fisica di 18 anni per ciclomotore
-
impresa
esercente l'autotrasporto per un veicolo a pieno carico di fino a
35 quintali
-
impresa
esercente l'autotrasporto per un veicolo a pieno carico oltre i 35
quintali
Per facilitare la comparazione,
con adeguata pubblicizzazione, le parti sottolineano l'opportunità di
indicare, per i singoli profili, le garanzie coperte o le clausole di
esclusione e di rivalsa con eventuale franchigia.
Disdetta della polizza
senza vincolo di preavviso
Fermo restando che le variazioni contrattuali devono essere comunicate
dalle imprese di assicurazione secondo le modalità ed i termini previsti
dalle condizioni contrattuali e che le stesse variazioni devono essere
esplicitamente accettate dall'assicurato, le parti prendono atto della
nuova normativa in materia di preavviso di disdetta, così come stabilita
dal DL n. 70/2000, poi convertito con la legge n. 137/2000.
Campagna di informazione
agli assicurati
Il Ministero dell'Industria stabilirà una procedura semplificata per finanziare
iniziative di informazione e di attività di consulenza e servizio per
il settore assicurativo svolte dalle Associazioni dei Consumatori attraverso
il Fondo di cui dispone il CNCU. Quest'ultimo pubblicizzerà nel proprio
sito i dati comparativi sulle tariffe relative ai profili di riferimento.
3.
PREVENZIONE
E REPRESSIONE DEI FENOMENI FRAUDOLENTI
Banca dati sinistri
R.C. Auto
Polizze bonus-malus più franchigia
Reato di truffa in assicurazioni
Accertamento in tempo reale del danno
Sperimentazione della scatola nera
Intelligence per i gravi reati assicurativi
Banca dati sinistri
RCA
Si conviene che l'istituzione della Banca dati sinistri necessita di alcuni
miglioramenti per estendere il ruolo della banca dati, non solo riferito
ai sinistri ma anche all'acquisizione delle polizze, agli attestati di
rischio, così come previsto dagli emendamenti all'A.C. 7115 approvati
dalla Commissione Attività produttive della Camera.
La Banca dati dovrebbe
acquisire inoltre i dati della Motorizzazione Civile inerenti i veicoli
in circolazione al fine di verificare l'obbligo assicurativo. E' anche
opportuno prevedere la possibilità di accedere alla banca dati da parte
della magistratura, delle forze di polizia e delle imprese del settore
anche attraverso strutture di loro emanazione.
Sarà previsto un comitato
consultivo con funzioni di indirizzo con la partecipazione anche di rappresentanti
dell'ANIA e delle Associazioni dei Consumatori.
Polizze bonus-malus
più franchigia
Le parti convengono che questa forma di polizza possa contribuire a ridurre
i falsi sinistri e i costi assicurativi derivanti dalla cosiddetta microsinistrosità
e conseguentemente condurre tendenzialmente a premi assicurativi più convenienti
e si impegnano a promuovere una piena e diffusa applicazione della formula
tariffaria in questione.
Per lo sviluppo di questa
formula le parti convengono di ricercare, in un apposito gruppo di lavoro,
soluzioni tecniche dirette a garantire l'effettivo pagamento della franchigia
da parte dell'assicurato.
Reato di truffa in
assicurazione
Si concorda sulla necessità di introdurre il reato di truffa in assicurazione
per ridurre le azioni fraudolente e reprimere con maggior efficacia i
falsi sinistri, nonché per colpire le organizzazioni malavitose. A questo
proposito sarà predisposta in accordo con il Ministero della Giustizia,
una modifica all'art. 642 del Codice Penale.
Accertamento in tempo
reale del danno
Le parti convengono sull'opportunità che le imprese si organizzino in
modo tale da effettuare gli accertamenti nel più breve tempo possibile
(comunque non oltre i 12-15 giorni) anche al fine di evitare fenomeni
fraudolenti.
Sperimentazione della
scatola nera
Si prende atto della disponibilità dell'ANIA a sperimentare la validità
della scatola nera ai fini della prevenzione dei sinistri con incentivi
per gli automobilisti che si rendano disponibili ad inserire questo strumento
sul proprio veicolo.
L'ANIA si impegna a
far seguire una proposta tecnica entro il 31 dicembre 2000.
Intelligence per i
gravi reati assicurativi
Si conviene sull'esigenza di proporre alle Autorità competenti la realizzazione
di forme di intelligence tra le forze dell'ordine e magistratura per combattere
i fenomeni malavitosi relativi ai falsi sinistri ed ai furti dei veicoli
nelle aree in cui sono particolarmente diffusi.
4.
MIGLIORAMENTO
DELLA TRASPARENZA E DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO
Separazione degli
onorari dal risarcimento
Clausole vessatorie
Monitoraggio delle tariffe
Schema di raffronto polizze
Informatizzazione degli uffici sinistri
Separazione degli
onorari dal risarcimento
Per meglio tutelare i danneggiati e per accrescere la trasparenza nei
rapporti assicurativi si concorda che le imprese, che corrispondono compensi
professionali per l'assistenza prestata dal patrocinatore legale o altro
professionista, sono tenute ad acquisire la documentazione probatoria
relativa alla prestazione stessa e ad indicare il relativo onorario separatamente
dal risarcimento.
Nel caso in cui l'impresa
provveda direttamente al pagamento dei compensi al professionista si conviene
che debba essere indicato l'importo corrisposto nelle quietanze, con firma
della nota da parte del danneggiato.
Si auspica pertanto
una rapida approvazione della norma contenuta nell'A.C. 7115.
Clausole vessatorie
In relazione alla disciplina sulle clausole vessatorie e all'esigenza
di rendere i contratti sempre più trasparenti, l'ISVAP valuterà le eventuali
clausole contrattuali che presentano caratteri di abusività, chiedendo
alle imprese le modifiche conseguenti; a questo fine il Ministero si impegna
a promuovere una specifica norma di legge.
Monitoraggio delle
tariffe
In considerazione del carattere obbligatorio della copertura RCA, le parti
concordano che l'ISVAP realizzi annualmente un'indagine sulle tariffe
per evidenziare le dinamiche riferite ai rischi e al territorio, nonché
sui tempi di liquidazione dei sinistri riferiti ai danni a persone e cose.
Schema di raffronto
polizze
Si conviene sulla esigenza di realizzare uno schema di prospetto per rendere
comparabili i preventivi di polizza che le compagnie possono adottare,
per permettere un reale confronto delle condizioni di polizza, delle tariffe
e del servizio. Sarà pertanto predisposta dall'ISVAP, sentite l'ANIA e
le Associazioni dei consumatori, una bozza di schema-tipo.
Informatizzazione
degli uffici sinistri
Le parti convengono sulla necessità di una informatizzazione degli uffici
sinistri allo scopo di snellire la procedura e rendere effettivo il controllo
dell'iter da parte dell'assicurato.
5.
CONTENIMENTO
DEI COSTI DI RIPARAZIONE
Carrozzerie e Autoriparatori
Pezzi di ricambio
Carrozzerie e Autoriparatori
In aggiunta al sistema di risarcimento in atto le parti concordano che
sarà attivata in via sperimentale e in accordo con le Associazioni dei
carrozzieri e degli autoriparatori una nuova procedura che, fermo restando
il diritto al risarcimento previsto dalla attuale legge, preveda che il
danneggiato, a sua richiesta, possa far riparare il proprio veicolo in
carrozzerie qualificate e convenzionate con imprese di assicurazioni o
gestite da società o consorzi costituiti appositamente tra le imprese
di assicurazioni.
Al fine di individuare le zone interessate alla sperimentazione e definire
le modalità della stessa, sarà costituito presso il Ministero dell'Industria
un tavolo tecnico con rappresentanti dell'ANIA, dei carrozzieri e degli
autoriparatori e dalle associazioni dei consumatori. In conclusione il
danneggiato potrà optare se rivolgersi ad una officina di propria fiducia,
come da prassi, ovvero aderire alla sperimentazione relativa alla riparazione
diretta del veicolo a cura dell'impresa di assicurazione.
La sperimentazione dovrà essere effettuata entro il 31.12.2001.
Pezzi di ricambio
Si è d'intesa che l'apertura del mercato dei pezzi di ricambio può produrre
effetti benefici sul costo delle polizze.
Le parti convengono sulla necessità di introdurre un quadro normativo
in attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei
disegni e dei modelli in cui sia garantita la libertà di produrre e commercializzare
parti di ricambio staccate dalla carrozzeria da parte di produttori indipendenti.
L'art. 14 prevede infatti che gli Stati membri possono introdurre modifiche
alle disposizioni giuridiche "qualora l'obiettivo sia la liberalizzazione
del mercato di tale componente".
La legge n. 526 del 21 dicembre 1999 delega il Governo ad attuare la direttiva
entro un anno.
6.
PREVENZIONE
DEI SINISTRI E MISURE DI SICUREZZA STRADALE E DEI VEICOLI
Tavolo sulla sicurezza
Campagna di prevenzione e sicurezza
Osservatorio sui punti critici della circolazione
Patente a punti
Patentino di guida per i ciclomotori
Safety cars sulle autostrade nelle giornate di intensa nebbia
Pubblicizzazione dei crash-test sui veicoli
Tavolo sulla sicurezza
Le parti convengono di proporre ai competenti Ministeri un apposito tavolo
di confronto, con la partecipazione dei costruttori di veicoli, dell'ACI
e delle società di gestione della rete autostradale al fine di individuare
concrete misure per una maggiore prevenzione dei sinistri, per una maggiore
sicurezza dei veicoli e per una riduzione dei costi delle riparazioni.
Un esame particolare sarà rivolto alle problematiche specifiche dei ciclomotori.
Campagna di prevenzione
e sicurezza
Si proporrà ai Ministeri dei Trasporti e dei Lavori Pubblici in collaborazione
con tutte le parti interessate, la realizzazione di una significativa
campagna sulla sicurezza stradale e sulla prevenzione che coinvolga gli
automobilisti, i motociclisti, le scuole, nonché progetti specifici per
i quali sarà aperto un apposito bando rivolto ai vari soggetti che operano
sulla sicurezza.
Le campagne di prevenzione
potranno essere finanziate dai fondi ordinari di bilancio dei rispettivi
Ministeri, da contributi volontari delle compagnie di assicurazioni e
da altri organismi interessati alla circolazione stradale.
Osservatorio sui punti
critici della circolazione
Obiettivo è individuare i punti critici e pericolosi della rete stradale
con un coinvolgimento diretto degli stessi utenti della strada. Verrà
proposta alle Amministrazioni pubbliche competenti l'istituzione di un
osservatorio nazionale al quale il cittadino segnali, tramite un numero
telefonico, il punto di rischio.
Patente a punti
Le parti giudicano positivamente la proposta contenuta nel disegno di
legge di delega al Governo per la modifica del codice della strada (A.C.
1983 e abbinati) di introdurre un sistema di patente a punti per le infrazioni
più gravi, che comportano riduzione del punteggio e che consentono maggiore
responsabilizzazione nella guida dei veicoli.
L'azzeramento del punteggio comporterebbe la sospensione della patente
che potrebbe essere ripristinata con la frequenza di un corso di aggiornamento.
Patentino di guida
per i ciclomotori
Le parti convengono sulla necessità di proporre, per la guida dei ciclomotori
da parte dei minorenni, il conseguimento di un "patentino" da
rilasciarsi a seguito di un esame sulle regole della circolazione stradale,
a seguito della frequenza a corsi gratuiti organizzati presso le scuole
di istruzione secondaria.
Safety cars sulle
autostrade nelle giornate di intensa nebbia
Considerato il rilevante numero di incidenti sulle autostrade nelle giornate
di nebbia fitta le parti convengono di richiedere alle Autorità competenti
ed ai gestori della rete autostradale, l'utilizzo delle safety-cars per
moderare la velocità dei veicoli in circolazione.
Inoltre, nei casi di
sinistri, si concorda che sia prevista una maggiore informazione preventiva
all'entrata in autostrada con particolare riguardo ai tempi di ripristino
della viabilità in caso di incidenti.
Pubblicizzazione dei
crash-test sui veicoli
Le parti concordano sulla necessità di individuare le forme affinché i
risultati dei crash-test realizzati dalle compagnie di assicurazione siano
messi a disposizione delle Autorità competenti al fine di una corretta
informazione dell'opinione pubblica.
7.
RAFFORZAMENTO
DEI POTERI DI VIGILANZA DELL'ISVAP
La liberalizzazione del
settore RCA rende necessario un rafforzamento del ruolo dell'istituto
di vigilanza e degli strumenti per assicurare la qualità del servizio
e la solidità delle imprese per uno sviluppo del settore. A questo fine
si rende necessario un riordino del sistema sanzionatorio che adegui i
valori delle sanzioni e che permetta di colpire le nuove abusività di
mercato, nonché una ridefinizione delle procedure istruttorie che dia
la possibilità all'ISVAP di rendere pubblico l'esito dei procedimenti
sanzionatori.
Occorre inoltre mantenere un adeguato controllo sull'obbligo delle imprese
a comunicare all'assicurato gli aumenti del premio entro i termini predeterminati
e sull'obbligo delle imprese a consegnare una nota informativa precontrattuale
contenente le informazioni ritenute importanti per valutare il contratto.
8.
PROCEDURE
CONCILIATIVE
Le parti convengono sull'opportunità
di definire una procedura sperimentale di conciliazione, su base volontaria,
per gestire reclami e contenziosi all'interno di soluzioni extragiudiziali;
vale a dire una procedura flessibile che valorizzi il dialogo diretto
tra impresa e Associazioni di consumatori in materia da permettere la
soluzione delle eventuali controversie in tempi rapidi. L'ipotesi è che
il consumatore, per attivare la procedura, si rivolga all'Associazione
dei consumatori conferendo il mandato per cercare una soluzione consensuale
al problema. La conciliazione potrebbe essere realizzata in via informatica,
presso la sede dell'azienda, dell'associazione o presso la locale Camera
di Commercio.
Il risultato della conciliazione,
positivo o negativo, potrebbe essere depositato presso una struttura opportunamente
prevista. A questo scopo potranno essere attivate iniziative di informazione
sulla disciplina contrattuale assicurativa. La procedura di conciliazione
sarà definita bilateralmente tra ANIA e Associazioni dei consumatori.
Allo scopo di rendere più efficaci le procedure conciliative, le parti
convengono di affrontare, anche con le categorie interessate, la tematica
relativa alla istituzione di una "list" di periti, di esperti
qualificati e di medici assicurativi operanti in posizione di terzietà
e disponibili a collaborare.
9.
UFFICIO
DI TARIFFAZIONE PER GLI ASSICURATI AD ALTA SINISTROSITA'
Si propone di istituire
un apposito Ufficio di tariffazione per la determinazione del premio per
i conducenti di veicoli con elevata sinistrosità.
A richiesta dell'interessato,
l'Ufficio di tariffazione dovrà valutare la tipologia del rischio e fissare
le condizioni tariffarie della relativa copertura, che saranno poi imposte
all'impresa che aveva rifiutato il contratto o a qualsiasi altra impresa
operante nel mercato.
Le parti convengono
di costituire un tavolo tecnico con l'obiettivo di studiare i criteri
per l'individuazione dei rischi gravi e presentare al Ministero dell'Industria,
entro il 31 dicembre 2000, una proposta operativa, ivi comprese eventuali
modifiche legislative che si rendessero necessarie.
10.
RIFORMA
DELLE LEGGI N. 990/1969 E N. 39/1977 E TESTO UNICO IN MATERIA DI RCA
Le parti convengono di
dare continuità al tavolo di concertazione con la istituzione di un gruppo
di lavoro per individuare gli elementi di riforma della legge n. 990 del
24 dicembre 1969 e della legge n. 39 del 26 febbraio 1977, nonché per
realizzare un testo unico in tema di assicurazione RCA, utilizzando anche
elementi forniti dal gruppo di lavoro già istituito presso l'ISVAP.
In questo ambito saranno anche valutati gli attuali termini prescrizionali
previsti dalla normativa vigente.
*******
I firmatari del Protocollo
d'intesa convengono di riunirsi periodicamente per verificare lo stato
di attuazione dei punti oggetto della presente intesa. Per individuare
le azioni più efficaci e per implementare ed attuare quanto contenuto
nel presente documento saranno coinvolti ai lavori del Tavolo le Pubbliche
Amministrazioni, le Organizzazioni Sindacali, nonché gli altri organismi
rappresentativi interessati.
Il Ministero dell'Industria
proseguirà nella sua attività di consultazione dei soggetti, associativi
e non, operanti nel settore della responsabilità civile autoveicoli, come
peraltro già avvenuto in occasione degli incontri iniziati il 17 ottobre
u.s.
firmato:
MINISTERO DELL'INDUSTRIA
ISVAP
ANIA
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI