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CAPITOLO I COSTITUZIONE - PRINCIPI - SCOPI
CAPITOLO II ORGANI NAZIONALI DEL SINDACATO
CAPITOLO III CARICHE STATUTARIE
CAPITOLO IV PATRIMONIO - AMMINISTRAZIONE - BILANCI
CAPITOLO V MODIFICHE DELLO STATUTO - SCIOGLIMENTO DEL SINDACATO


CAPITOLO I
COSTITUZIONE - PRINCIPI - SCOPI

Art. 1

E' costituito il Sindacato Nazionale Funzionari Imprese Assicuratrici (S.N.F.I.A.), con Sede in Milano e rappresentanze sul territorio nazionale.

Art. 2

Lo S.N.F.I.A. è una organizzazione sindacale indipendente da partiti o movimenti politici che riunisce i lavoratori del settore assicurativo con grado di Funzionario, individuati tra il personale direttivo di cui al R.D. 16 agosto 1934, n. 387, o con mansioni direttive, e li rappresenta per tutelarne gli interessi professionali, economici e morali, sia collettivi che individuali, verso i datori di lavoro, le pubbliche autorità e le varie istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali.
Analogo intendimento è rivolto ai lavoratori con elevata competenza professionale nell'ambito dell'organizzazione aziendale in cui operano.

Art. 3

Possono essere iscritti allo S.N.F.I.A. i Funzionari, i lavoratori con mansioni direttive e quelli di cui al secondo comma dell'art. 2 in attività di servizio presso le Imprese di Assicurazione, Riassicurazione o loro Agenzie, gestite direttamente o in appalto o in altra forma, Brokers oltre a Enti e Società in cui si applichino contratti del settore.
Gli iscritti che, per effetto di accordi individuali o collettivi con l'impresa, usufruiscono di un trattamento economico e/o previdenziale prima del raggiungimento del pensionamento pur essendo posti fuori servizio attivo, mantengono l'adesione al Sindacato.
Gli iscritti posti in quiescenza possono aderire alla Sezione Pensionati. .

Art. 4

Gli iscritti hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, di uniformarsi agli indirizzi ed alla azione sindacale deliberata dagli Organi Statutari e di versare le quote associative.
Le quote associative versate sono a fondo perduto.

Esse non sono pertanto rivalutabili, né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento del Sindacato, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dal Sindacato, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato al Sindacato stesso.
La quota associativa è pertanto intrasmissibile, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile

Art. 5

Le domande di iscrizione al Sindacato, redatte su apposito modulo, dovranno essere inviate, direttamente o tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale (R.S.A.), alla Segreteria Nazionale che deciderà in merito entro 30 giorni.
Non possono essere iscritti al Sindacato coloro che fanno parte di altra organizzazione sindacale del settore assicurativo.
Le dimissioni dall'iscrizione al Sindacato devono essere inviate singolarmente e per lettera alla Segreteria Nazionale.

Art. 6

Nell'ambito dei principi di solidarietà tra gli iscritti in servizio e in quiescenza, il Sindacato può:
- erogare un contributo economico ai familiari dell'iscritto deceduto in servizio o che si trovava nella condizione di cui al secondo comma dell'art. 3;
- promuovere l'assistenza sanitaria integrativa degli iscritti in quiescenza ricercando condizioni di favore;
- stipulare convenzioni con Società ed Enti pubblici e privati allo scopo di offrire agevolazioni a tutti i propri iscritti.

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CAPITOLO II
ORGANI NAZIONALI DEL SINDACATO

Art. 7

Sono Organi Nazionali del Sindacato:
a) il Congresso
b) il Consiglio Direttivo
c) la Segreteria
d) il Collegio dei Sindaci
e) il Collegio dei Probiviri

CONGRESSO

Art. 8

Il Congresso Nazionale rappresenta tutti gli iscritti ed è il massimo Organo deliberante.
Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, salvo convocazioni straordinarie.
Il Congresso è valido quando i delegati rappresentano la maggioranza assoluta degli iscritti.
La convocazione straordinaria, debitamente motivata, può essere richiesta:
a) dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
b) da un terzo degli iscritti.

Art. 9

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti in rappresentanza degli iscritti in regola con le quote associative. Il numero dei delegati e i Collegi Elettorali sono stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale.
I delegati devono risultare in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative.
I delegati approvano il Regolamento per lo svolgimento del Congresso su proposta della Segreteria Nazionale ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Al Congresso partecipano inoltre, con il solo diritto di parola se non delegati, i Consiglieri uscenti, i Segretari Provinciali, Interprovinciali e Regionali, il Presidente del Collegio dei Sindaci e il Presidente del Collegio dei Probiviri.

Art. 10

La data e il tema del Congresso Nazionale sono fissati dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale.
Essi devono essere resi noti almeno un mese prima della data di convocazione.

Art. 11

Il Congresso Nazionale stabilisce l'indirizzo generale del Sindacato ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 12, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Sindaci, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Probiviri.
Le decisioni del Congresso, salvo diversa specifica indicazione, sono prese a maggioranza semplice dei voti rappresentati in Congresso.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 12

Definizione e composizione

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'Organo deliberante del Sindacato tra un Congresso e il successivo.
E' composto dai:
- Consiglieri eletti dal Congresso tra gli iscritti in servizio, come da Regolamento di attuazione;
- Consiglieri eletti dal Congresso tra gli iscritti pensionati, come da Regolamento di attuazione;
- Segretari Regionali.
Ove, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Consigliere eletto dal Congresso, questi sarà sostituito, con ratifica della Segreteria Nazionale, dal delegato primo escluso appartenente al collegio del Consigliere cessato; in mancanza, la designazione avverrà a cura del Consiglio territoriale competente.

Art. 13

Poteri

Il Consiglio Direttivo Nazionale:
a) definisce l'indirizzo generale dell'attività sindacale e organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso, esprime pareri, formula voti e delibere su tutte le questioni riguardanti il Sindacato, nell'ambito degli scopi statutari;
b) elegge nel proprio seno tra gli iscritti in servizio e con votazioni separate:
- il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e due Vicepresidenti;
- il Segretario Generale;
- da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 8 (otto) Segretari Nazionali, su proposta del Segretario Generale;
c) ha facoltà di revocare le cariche di cui al punto b) sulla base di una mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei suoi componenti. La relativa delibera, che deve essere approvata dalla maggioranza dei componenti, deve prevedere anche la contestuale proposta di elezione dei sostituti;
d) istituisce, su proposta della Segreteria Nazionale, gli Organismi Provinciali, Interprovinciali e Regionali in linea con le norme previste dal Regolamento di attuazione;
e) determina le quote associative;
f) delibera il finanziamento annuale degli Organismi periferici;
g) approva i Rendiconti Economici e Finanziari consuntivi e preventivi;
h) approva le modifiche del Regolamento di attuazione dello Statuto;
i) provvede alla costituzione di Commissioni di lavoro che si rendessero necessarie per lo studio di particolari problematiche, stabilendo tempi e modalità di funzionamento;
l) convoca il Congresso indicandone il tema;
m) delibera le Norme ed il Regolamento elettorale per l'elezione dei delegati al Congresso.

Art. 14

Riunioni e convocazioni

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce in via ordinaria due volte all'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno la Segreteria Nazionale; in via straordinaria quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti o la maggioranza dei membri del Comitato Consultivo di cui all'art. 22.
Il Consiglio viene convocato dalla Segreteria Nazionale con invito da spedirsi mediante lettera almeno venti giorni prima della data di riunione e con indicazione di luogo, data e ordine del giorno degli argomenti.
In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata via fax o telegramma con preavviso di tre giorni.

Art. 15

Validità delle deliberazioni

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi dei suoi componenti in carica.
La riunione sarà valida in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, ad eccezione di diversa specifica indicazione.
I componenti del Consiglio non possono rilasciare delega.
Le spese per la partecipazione alle riunioni del Consiglio sono a carico del Sindacato.

Art. 16

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato in prima sessione, al termine dei lavori congressuali, dal Presidente del Congresso.
In tale seduta il Consiglio elegge il proprio Presidente e i due Vicepresidenti, che restano in carica sino al Congresso successivo, salvo sfiducia o dimissioni.
All'apertura di ciascuna riunione del Consiglio, su proposta del Presidente, si procede alla nomina del Segretario verbalizzante.
Di ogni riunione sarà redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da sottoporre all'approvazione del Consiglio nella seduta successiva.

Art. 17

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Eleggibilità e compiti

Il Presidente e i Vicepresidenti del Consiglio Direttivo Nazionale sono eletti congiuntamente tra gli iscritti in servizio, a maggioranza dei componenti il Consiglio, scegliendo tra le candidature presentate da almeno dieci Consiglieri.
Tali cariche non sono cumulabili con altre cariche nazionali.
Il Presidente può essere rieletto una sola volta.
Il Presidente presiede il Consiglio ed ha il compito di garantire il rispetto delle norme statutarie, dell'unità e della linea politica del Sindacato.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vicepresidente con maggiore anzianità di iscrizione al Sindacato.
In caso di dimissioni o di perdurante impedimento del Presidente o dei Vicepresidenti, la Segreteria Nazionale convoca il Consiglio per nominare il nuovo Presidente e i Vicepresidenti. .

SEGRETERIA NAZIONALE

Art. 18

SEGRETARIO GENERALE

Eleggibilità e compiti

Il Segretario Generale è eletto tra gli iscritti in servizio, a maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, scegliendo tra le candidature presentate da almeno dieci Consiglieri.
La carica non è cumulabile con altre cariche nazionali.
Il Segretario Generale può essere eletto per non più di due mandati congressuali.
Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale del Sindacato, sta in giudizio in suo nome e conto e in sua assenza o impedimento identici poteri potranno essere esercitati dal Vice Segretario Generale con maggiore anzianità di iscrizione al sindacato; dà esecuzione alle delibere della Segreteria Nazionale di cui coordina l'attività e può attribuire deleghe e poteri di firma ad uno o più componenti la Segreteria Nazionale.
In caso di urgenza e sotto propria responsabilità può esercitare i poteri della Segreteria Nazionale, allargare o ridurre il numero dei delegati alle trattative, salvo ratifica delle decisioni alla prima riunione o mediante consultazione via telefonica o fax.

Art. 19

SEGRETERIA NAZIONALE

Definizione e composizione

La Segreteria Nazionale è l'Organo esecutivo del Sindacato e ne assicura il miglior funzionamento secondo le attribuzioni stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.
La Segreteria Nazionale è composta:
a) dal Segretario Generale;
b) dai Segretari Nazionali, tra i quali uno o al massimo due è nominato Vice Segretario Generale su proposta del Segretario Generale.
Il Segretario Generale delega ad uno dei Segretari Nazionali la carica di Tesoriere.
Ove, per dimissioni o altra causa, si verifichi riduzione nel numero dei componenti, sarà esclusivo compito del Consiglio Direttivo Nazionale reintegrarne il numero.
Se la cessazione riguardasse il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale con maggiore anzianità di iscrizione al sindacato convocherà entro 30 giorni il Consiglio Direttivo Nazionale per l'elezione del nuovo Segretario Generale. Qualora la cessazione del Segretario Generale dipendesse dalla sua messa in quiescenza, il Consiglio Direttivo Nazionale, per motivi di necessità, può deliberare a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei componenti, la conferma del Segretario Generale fino al compimento dell’attività che ha determinato la proroga.

Art. 20

Compiti

La Segreteria Nazionale ha il compito di:
a) dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale;
b) adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi del Sindacato;
c) gestire qualsiasi tipo di trattativa;
d) curare la gestione economica e finanziaria, predisporre a cura del Tesoriere la relazione ed i Rendiconti Economici e Finanziari da presentare, unitamente alla Relazione del Collegio dei Sindaci, al Consiglio Direttivo Nazionale per l'approvazione;
e) designare i rappresentanti del Sindacato in seno agli Enti in cui siano previsti;
f) disporre per il funzionamento dei servizi del Sindacato e provvedere alla gestione del personale dipendente;
g) nominare rappresentanti pro-tempore in caso di carenza e/o vacanza negli Organismi periferici e nelle R.S.A.;
h) organizzare corsi di formazione;
i) nominare il Redattore-capo ed i componenti della Redazione dell'Organo di Stampa del Sindacato;
l) predisporre il finanziamento degli organismi periferici.

Art. 21

Riunioni - Convocazioni - Deliberazioni

La Segreteria Nazionale si riunisce quando lo ritenga opportuno il Segretario Generale e comunque almeno ogni due mesi, o quando ne faccia richiesta la metà dei suoi componenti.
Essa è convocata dal Segretario Generale, con preavviso telefonico o fax, almeno dieci giorni prima dell'incontro, salvo urgenza.
Le riunioni sono presiedute dal Segretario Generale e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
Della riunione è redatto verbale, firmato dal Segretario Generale e dal Segretario Nazionale verbalizzante; detto verbale sarà sottoposto all'approvazione della Segreteria Nazionale nella riunione successiva.
I componenti della Segreteria Nazionale non possono rilasciare delega.

COMITATO CONSULTIVO

Art. 22

Per particolari necessità e comunque prima del rinnovo del CCNL, la Segreteria Nazionale sarà allargata ad un Comitato Consultivo costituito da:
- Segretario Generale;
- Segretari Nazionali;
- Presidente e Vicepresidenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
- Segretari Regionali;
- Segretario della Sezione Pensionati;
- Redattore-capo dell'Organo di Stampa.
Il Comitato Consultivo è convocato dal Segretario Generale, o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti, con preavviso telefonico o fax, almeno dieci giorni prima dell'incontro.
Il Comitato esprime pareri non vincolanti e svolge un ruolo di interscambio di esperienze tra Organi centrali e Organi periferici, al fine di ottimizzare l'azione del Sindacato; può chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza dei suoi componenti.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 23

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo di tutti gli atti amministrativi del Sindacato ed adempie alle sue funzioni a norma dell'art. 2397 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.
Il Collegio è composto da tre membri effettivi compreso il Presidente e due supplenti, eletti dal Congresso tra gli iscritti che non siano componenti di altri Organi Nazionali e preferibilmente abbiano maturato esperienza professionale nei settori amministrativo e contabile.
In caso di carenza del Collegio per cessazione del Presidente o di un Componente, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla sua integrazione con delibera presa a maggioranza dei presenti.
Il Presidente partecipa alle sedute del Consiglio Nazionale, per riferire sulle verifiche contabili effettuate.
Il Collegio si riunisce presso la Sede del Sindacato almeno ogni sei mesi. Le ispezioni ed i controlli possono essere effettuati anche dai singoli componenti effettivi.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
NORME DISCIPLINARI

Art. 24

Il Collegio dei Probiviri è il massimo Organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna, ed ha il compito di dirimere tutte le controversie che sorgono nell'ambito dell'Organizzazione.
Il Collegio è composto da tre membri effettivi compreso il Presidente e due supplenti, eletti dal Congresso tra gli iscritti che non siano componenti di altri Organi Nazionali.
In caso di carenza del Collegio per cessazione del Presidente o di suoi componenti, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla sua integrazione a maggioranza dei presenti.
Il procedimento disciplinare deve avvenire con ricorso al Collegio dei Probiviri che designerà la Segreteria Regionale, esterna a quella di appartenenza degli interessati, per l'istruttoria, l'audizione delle parti e la decisione, che deve essere presa entro 60 giorni dall'incarico e comunicata al Collegio che informerà l'interessato e la Segreteria Nazionale.
In rapporto all'infrazione commessa potranno essere comminate le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto;
b) deplorazione con diffida;
c) sospensione da 1 a 6 mesi, con destituzione da eventuali cariche;
d) espulsione.
Contro l'eventuale sanzione, l'interessato può appellarsi al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dalla notifica. Il Collegio dovrà pronunciarsi nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'appello, con decisione inappellabile da comunicare a cura del Presidente del Collegio all'iscritto ed alla Segreteria Nazionale per le iniziative conseguenti.
Il Presidente del Collegio presenzia, se invitato dalla Segreteria Nazionale, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto di voto.

SEZIONE PENSIONATI

Art. 25

In seno al Sindacato è costituita la Sezione Pensionati, con lo scopo di curare la parte organizzativa e assistenziale inerente alle esigenze dei pensionati, nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari del Sindacato.
Appartengono alla Sezione Pensionati tutti i lavoratori in quiescenza, già iscritti al Sindacato, i quali ne facciano richiesta e versino la quota associativa.
La Sezione Pensionati è rappresentata da un Comitato Nazionale costituito e disciplinato per il funzionamento secondo le norme predisposte dalla Segreteria Nazionale.
Ove, per qualsiasi motivo, venga a cessare un Consigliere Nazionale appartenente alla Sezione Pensionati, questi sarà sostituito, su ratifica della Segreteria Nazionale, da altra persona designata dal Comitato Nazionale.
Le spese riguardanti le attività della Sezione Pensionati sono finanziate con i proventi delle quote dei propri iscritti e dal Sindacato qualora queste siano insufficienti.
Sarà cura della Sezione predisporre ogni anno il proprio Rendiconto Consuntivo e Preventivo, da presentare alla Segreteria Nazionale per l'approvazione e l'inserimento nel Rendiconto del Sindacato.

ORGANO DI STAMPA

Art. 26

«NOTIZIESNFIA» NOTIZIESNFIA è l'organo di stampa del Sindacato.
Direttore Responsabile è il Segretario Generale o persona da lui designata.
La Redazione e il Redattore-capo sono nominati dalla Segreteria Nazionale.

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CAPITOLO III
CARICHE STATUTARIE

Art. 27

ELEGGIBILITÀ E DECADENZA

Sono eleggibili alle cariche previste dallo Statuto gli iscritti in attività di servizio in regola con tesseramento e versamento delle quote associative.
Gli iscritti in quiescenza sono eleggibili alle cariche previste per la Sezione Pensionati, per il Collegio dei Sindaci e per il Collegio dei Probiviri, purché in regola con tesseramento e quote associative.
Tutte le cariche durano quattro anni.
Le cariche nazionali cessano comunque in occasione del Congresso; le cariche degli Organismi periferici e le R.S.A. devono essere rinnovate almeno due mesi prima del Congresso.
I titolari delle cariche statutarie decadono:
a) per dimissioni;
b) per quiescenza. I Segretari Nazionali, i Segretari Provinciali, i Segretari Regionali possono rimanere in carica sino alla prima riunione del Consiglio Direttivo per la nomina del sostituto e relative consegne;
c) per trasferimento ad altra Regione o Provincia, o ad altra Azienda se Rappresentante Aziendale;
d) in caso di persistente morosità delle quote associative;
e) quando non abbiano partecipato, senza valida giustificazione, per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e per tre volte consecutive alle riunioni degli altri Organismi.

Art. 28

INCOMPATIBILITÀ E INCUMULABILITÀ CARICHE SINDACALI

Le cariche di componente il Collegio dei Sindaci o dei Probiviri sono incompatibili con l'appartenenza ad altri Organi Nazionali.
La carica di Segretario Nazionale non è cumulabile con quella di Segretario Provinciale, Interprovinciale o Regionale. In caso di necessità operativa, la norma può essere derogata con informazione al Consiglio Direttivo Nazionale.

ORGANISMI PERIFERICI

Art. 29

SINDACATI PROVINCIALI, INTERPROVINCIALI E REGIONALI

Il Sindacato si articola in Sindacati Provinciali, Interprovinciali e Regionali. Essi perseguono gli scopi previsti dallo Statuto nell'ambito delle competenze territoriali.
Di essi fanno parte gli iscritti domiciliati nella Provincia, nel Comprensorio Interprovinciale o nella Regione, ove esista l'Organismo.
Diversamente l'iscritto apparterrà al Sindacato Provinciale, Interprovinciale o Regionale in cui ha sede l'Impresa dalla quale dipende.
Gli iscritti sono rappresentati dai Consigli Provinciali, Interprovinciali e Regionali istituiti su proposta della Segreteria Nazionale, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Segretario Provinciale delle province indicate nel Regolamento di attuazione dello Statuto assume anche le cariche di Segretario Provinciale delle province ove manchi e di Segretario Regionale.
Tali Organismi periferici svolgono, tramite i rispettivi Segretari, funzioni di rappresentanza del Sindacato nelle sedi opportune, anche giudiziarie, nell'ambito delle linee di politica sindacale deliberate dai competenti Organi Nazionali del Sindacato.
Il Segretario Provinciale ha il potere di rappresentare il Sindacato nei giudizi aventi per oggetto controversie di natura sindacale.
Il finanziamento delle spese degli Organismi periferici è deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale, in rapporto anche al numero degli iscritti.

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CAPITOLO IV
PATRIMONIO - AMMINISTRAZIONE - RENDICONTI

Art. 30

PATRIMONIO

Il patrimonio del Sindacato è costituito dalle quote associative degli iscritti e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa.
Il patrimonio è amministrato dalla Segreteria Nazionale che ne risponde al Consiglio Direttivo Nazionale.
Ogni anno vengono predisposti i Rendiconti Economici e Finanziari consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Art. 31

AMMINISTRAZIONE

Gli atti per la gestione economica e finanziaria del patrimonio e gli investimenti sono deliberati dalla Segreteria Nazionale.
Essa provvede a cura del Tesoriere:
- all'amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio sociale in conformità alle deliberazioni degli Organi del Sindacato;
- alla compilazione annuale dell'inventario dei beni;
- alla predisposizione dei Rendiconti Economici e Finanziari consuntivo e preventivo.

Art. 32

RENDICONTI ECONOMICI E FINANZIARI

Gli esercizi del Sindacato chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Trascorso l'anno solare la Segreteria Nazionale provvede alla stesura del Rendiconto Economico e Finanziario consuntivo e lo mette a disposizione dei Sindaci con tutti i documenti giustificativi per i controlli di loro pertinenza.
I Rendiconti devono restare depositati presso la Sede del Sindacato nei quindici giorni che precedono il Consiglio Direttivo Nazionale convocato per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
La Segreteria Nazionale provvede inoltre alla compilazione del Rendiconto Economico preventivo.
I Rendiconti Economici e Finanziari, accompagnati dalla Relazione del Collegio dei Sindaci, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, entro il primo semestre successivo all'esercizio di riferimento.

Art. 33

Gli associati, sia singolarmente sia in gruppo, non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di quote associative in precedenza versate.
Al Sindacato è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato stesso, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 34

Il Sindacato risponde di fronte a terzi e all'Autorità Giudiziaria unicamente per le obbligazioni assunte dal suo Segretario Generale, o da altri componenti la Segreteria Nazionale in esecuzione di mandati o deliberazioni assunte dai competenti Organi statutari.

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CAPITOLO V
MODIFICHE DELLO STATUTO - SCIOGLIMENTO DEL SINDACATO

MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 35

Ogni modifica dello Statuto può essere deliberata solamente dal Congresso, a maggioranza di due terzi dei voti rappresentati in Congresso.

SCIOGLIMENTO DEL SINDACATO

Art. 36

Lo scioglimento del Sindacato può essere deliberato solamente dal Congresso a maggioranza di tre quarti dei voti rappresentati in Congresso.
In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il Sindacato ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, a' sensi di legge.

Atto Costitutivo Assemblea 31 luglio 1952
Modifiche Direttivo 16 novembre 1954
Modifiche 18 ottobre 1969
Modifiche 7 novembre 1970
Modifiche 1° Congresso 7 giugno 1977
Modifiche 2° Congresso 30 maggio 1981
Modifiche 3° Congresso 14 giugno 1985
Modifiche 4° Congresso 8 giugno 1989
Modifiche 5° Congresso 9 giugno 1993
Modifiche 6° Congresso 21 marzo 1997
Modifiche 7° Congresso 10 maggio 2001

Lo Statuto è stato depositato presso il Notaio Gabriella Passaro di Milano il 28.05.2001
repertorio n. 7117/3075

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