
CAPITOLO
I
COSTITUZIONE - PRINCIPI - SCOPI

Art.
1
E' costituito
il Sindacato Nazionale Funzionari Imprese Assicuratrici (S.N.F.I.A.),
con Sede in Milano e rappresentanze sul territorio nazionale.
Art.
2
Lo S.N.F.I.A.
è una organizzazione sindacale indipendente da partiti o movimenti politici
che riunisce i lavoratori del settore assicurativo con grado di Funzionario,
individuati tra il personale direttivo di cui al R.D. 16 agosto 1934,
n. 387, o con mansioni direttive, e li rappresenta per tutelarne gli interessi
professionali, economici e morali, sia collettivi che individuali, verso
i datori di lavoro, le pubbliche autorità e le varie istituzioni e organizzazioni
nazionali e internazionali.
Analogo intendimento
è rivolto ai lavoratori con elevata competenza professionale nell'ambito
dell'organizzazione aziendale in cui operano.
Art.
3
Possono
essere iscritti allo S.N.F.I.A. i Funzionari, i lavoratori con mansioni
direttive e quelli di cui al secondo comma dell'art. 2 in attività di
servizio presso le Imprese di Assicurazione, Riassicurazione o loro Agenzie,
gestite direttamente o in appalto o in altra forma, Brokers oltre a Enti
e Società in cui si applichino contratti del settore.
Gli iscritti che, per effetto di accordi individuali o collettivi con
l'impresa, usufruiscono di un trattamento economico e/o previdenziale
prima del raggiungimento del pensionamento pur essendo posti fuori servizio
attivo, mantengono l'adesione al Sindacato.
Gli iscritti posti
in quiescenza possono aderire alla Sezione Pensionati. .
Art.
4
Gli
iscritti hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, di uniformarsi
agli indirizzi ed alla azione sindacale deliberata dagli Organi Statutari
e di versare le quote associative.
Le quote associative
versate sono a fondo perduto.
Esse
non sono pertanto rivalutabili, né ripetibili in nessun caso e quindi
nemmeno in caso di scioglimento del Sindacato, né in caso di estinzione,
di recesso o di esclusione dal Sindacato, può farsi luogo alla richiesta
di rimborso di quanto versato al Sindacato stesso.
La quota associativa
è pertanto intrasmissibile, fatta eccezione per i trasferimenti a causa
di morte, e non è rivalutabile
Art.
5
Le domande
di iscrizione al Sindacato, redatte su apposito modulo, dovranno essere
inviate, direttamente o tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale
(R.S.A.), alla Segreteria Nazionale che deciderà in merito entro 30 giorni.
Non possono essere iscritti al Sindacato coloro che fanno parte di altra
organizzazione sindacale del settore assicurativo.
Le dimissioni dall'iscrizione
al Sindacato devono essere inviate singolarmente e per lettera alla Segreteria
Nazionale.
Art.
6
Nell'ambito
dei principi di solidarietà tra gli iscritti in servizio e in quiescenza,
il Sindacato può:
- erogare un contributo economico ai familiari dell'iscritto deceduto
in servizio o che si trovava nella condizione di cui al secondo comma
dell'art. 3;
- promuovere l'assistenza sanitaria integrativa degli iscritti in quiescenza
ricercando condizioni di favore;
- stipulare convenzioni con Società ed Enti pubblici e privati allo scopo
di offrire agevolazioni a tutti i propri iscritti.
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CAPITOLO
II
ORGANI NAZIONALI DEL SINDACATO

Art.
7
Sono Organi
Nazionali del Sindacato:
a) il Congresso
b) il Consiglio Direttivo
c) la Segreteria
d) il Collegio dei Sindaci
e) il Collegio dei Probiviri
CONGRESSO
Art.
8
Il Congresso
Nazionale rappresenta tutti gli iscritti ed è il massimo Organo deliberante.
Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, salvo convocazioni
straordinarie.
Il Congresso è valido quando i delegati rappresentano la maggioranza assoluta
degli iscritti.
La convocazione straordinaria, debitamente motivata, può essere richiesta:
a) dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti;
b) da un terzo degli iscritti.
Art.
9
Il Congresso
Nazionale è composto dai delegati eletti in rappresentanza degli iscritti
in regola con le quote associative. Il numero dei delegati e i Collegi
Elettorali sono stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale.
I delegati devono risultare in regola con il tesseramento e con il versamento
delle quote associative.
I delegati approvano il Regolamento per lo svolgimento del Congresso su
proposta della Segreteria Nazionale ratificata dal Consiglio Direttivo
Nazionale.
Al Congresso partecipano inoltre, con il solo diritto di parola se non
delegati, i Consiglieri uscenti, i Segretari Provinciali, Interprovinciali
e Regionali, il Presidente del Collegio dei Sindaci e il Presidente del
Collegio dei Probiviri.
Art.
10
La data
e il tema del Congresso Nazionale sono fissati dal Consiglio Direttivo
Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale.
Essi devono essere resi noti almeno un mese prima della data di convocazione.
Art.
11
Il Congresso
Nazionale stabilisce l'indirizzo generale del Sindacato ed elegge i componenti
del Consiglio Direttivo Nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 12,
il Presidente ed i componenti del Collegio dei Sindaci, il Presidente
ed i componenti del Collegio dei Probiviri.
Le decisioni del Congresso, salvo diversa specifica indicazione, sono
prese a maggioranza semplice dei voti rappresentati in Congresso.
CONSIGLIO
DIRETTIVO NAZIONALE
Art.
12
Definizione
e composizione
Il Consiglio
Direttivo Nazionale è l'Organo deliberante del Sindacato tra un Congresso
e il successivo.
E' composto dai:
- Consiglieri eletti dal Congresso tra gli iscritti in servizio, come
da Regolamento di attuazione;
- Consiglieri eletti dal Congresso tra gli iscritti pensionati, come da
Regolamento di attuazione;
- Segretari Regionali.
Ove, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Consigliere eletto dal Congresso,
questi sarà sostituito, con ratifica della Segreteria Nazionale, dal delegato
primo escluso appartenente al collegio del Consigliere cessato; in mancanza,
la designazione avverrà a cura del Consiglio territoriale competente.
Art.
13
Poteri
Il Consiglio
Direttivo Nazionale:
a) definisce l'indirizzo generale dell'attività sindacale e organizzativa
sulla base delle deliberazioni del Congresso, esprime pareri, formula
voti e delibere su tutte le questioni riguardanti il Sindacato, nell'ambito
degli scopi statutari;
b) elegge nel proprio seno tra gli iscritti in servizio e con votazioni
separate:
- il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e due Vicepresidenti;
- il Segretario Generale;
- da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 8 (otto) Segretari Nazionali,
su proposta del Segretario Generale;
c) ha facoltà di revocare le cariche di cui al punto b) sulla base di
una mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei suoi componenti.
La relativa delibera, che deve essere approvata dalla maggioranza dei
componenti, deve prevedere anche la contestuale proposta di elezione dei
sostituti;
d) istituisce, su proposta della Segreteria Nazionale, gli Organismi Provinciali,
Interprovinciali e Regionali in linea con le norme previste dal Regolamento
di attuazione;
e) determina le quote associative;
f) delibera il finanziamento annuale degli Organismi periferici;
g) approva i Rendiconti Economici e Finanziari consuntivi e preventivi;
h) approva le modifiche del Regolamento di attuazione dello Statuto;
i) provvede alla costituzione di Commissioni di lavoro che si rendessero
necessarie per lo studio di particolari problematiche, stabilendo tempi
e modalità di funzionamento;
l) convoca il Congresso indicandone il tema;
m) delibera le Norme ed il Regolamento elettorale per l'elezione dei delegati
al Congresso.
Art.
14
Riunioni
e convocazioni
Il Consiglio
Direttivo Nazionale si riunisce in via ordinaria due volte all'anno e
ogni qualvolta lo ritenga opportuno la Segreteria Nazionale; in via straordinaria
quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti
o la maggioranza dei membri del Comitato Consultivo di cui all'art. 22.
Il Consiglio viene convocato dalla Segreteria Nazionale con invito da
spedirsi mediante lettera almeno venti giorni prima della data di riunione
e con indicazione di luogo, data e ordine del giorno degli argomenti.
In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata via fax o telegramma
con preavviso di tre giorni.
Art.
15
Validità
delle deliberazioni
Le riunioni
del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide, in prima convocazione,
quando siano presenti almeno due terzi dei suoi componenti in carica.
La riunione sarà valida in seconda convocazione con la presenza di almeno
la metà dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, ad eccezione di
diversa specifica indicazione.
I componenti del Consiglio non possono rilasciare delega.
Le spese per la partecipazione alle riunioni del Consiglio sono a carico
del Sindacato.
Art.
16
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il Consiglio
Direttivo Nazionale è convocato in prima sessione, al termine dei lavori
congressuali, dal Presidente del Congresso.
In tale seduta il Consiglio elegge il proprio Presidente e i due Vicepresidenti,
che restano in carica sino al Congresso successivo, salvo sfiducia o dimissioni.
All'apertura di ciascuna riunione del Consiglio, su proposta del Presidente,
si procede alla nomina del Segretario verbalizzante.
Di ogni riunione sarà redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario, da sottoporre all'approvazione del Consiglio nella seduta
successiva.
Art.
17
PRESIDENTE
E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Eleggibilità
e compiti
Il Presidente
e i Vicepresidenti del Consiglio Direttivo Nazionale sono eletti congiuntamente
tra gli iscritti in servizio, a maggioranza dei componenti il Consiglio,
scegliendo tra le candidature presentate da almeno dieci Consiglieri.
Tali cariche non sono cumulabili con altre cariche nazionali.
Il Presidente può essere rieletto una sola volta.
Il Presidente presiede il Consiglio ed ha il compito di garantire il rispetto
delle norme statutarie, dell'unità e della linea politica del Sindacato.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce il
Vicepresidente con maggiore anzianità di iscrizione al Sindacato.
In caso di dimissioni o di perdurante impedimento del Presidente o dei
Vicepresidenti, la Segreteria Nazionale convoca il Consiglio per nominare
il nuovo Presidente e i Vicepresidenti. .
SEGRETERIA
NAZIONALE
Art.
18
SEGRETARIO
GENERALE
Eleggibilità
e compiti
Il Segretario
Generale è eletto tra gli iscritti in servizio, a maggioranza dei componenti
il Consiglio Direttivo Nazionale, scegliendo tra le candidature presentate
da almeno dieci Consiglieri.
La carica non è cumulabile con altre cariche nazionali.
Il Segretario Generale può essere eletto per non più di due mandati congressuali.
Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale del Sindacato, sta
in giudizio in suo nome e conto e in sua assenza o impedimento identici
poteri potranno essere esercitati dal Vice Segretario Generale con maggiore
anzianità di iscrizione al sindacato; dà esecuzione alle delibere della
Segreteria Nazionale di cui coordina l'attività e può attribuire deleghe
e poteri di firma ad uno o più componenti la Segreteria Nazionale.
In caso di urgenza e sotto propria responsabilità può esercitare i poteri
della Segreteria Nazionale, allargare o ridurre il numero dei delegati
alle trattative, salvo ratifica delle decisioni alla prima riunione o
mediante consultazione via telefonica o fax.
Art.
19
SEGRETERIA
NAZIONALE
Definizione
e composizione
La Segreteria
Nazionale è l'Organo esecutivo del Sindacato e ne assicura il miglior
funzionamento secondo le attribuzioni stabilite dal Consiglio Direttivo
Nazionale.
La Segreteria Nazionale è composta:
a) dal Segretario Generale;
b) dai Segretari Nazionali, tra i quali uno o al massimo due è nominato
Vice Segretario Generale su proposta del Segretario Generale.
Il Segretario Generale delega ad uno dei Segretari Nazionali la carica
di Tesoriere.
Ove, per dimissioni o altra causa, si verifichi riduzione nel numero dei
componenti, sarà esclusivo compito del Consiglio Direttivo Nazionale reintegrarne
il numero.
Se la cessazione riguardasse il Segretario Generale, il Vice Segretario
Generale con maggiore anzianità di iscrizione al sindacato convocherà
entro 30 giorni il Consiglio Direttivo Nazionale per l'elezione del nuovo
Segretario Generale. Qualora la cessazione del Segretario Generale dipendesse
dalla sua messa in quiescenza, il Consiglio Direttivo Nazionale, per motivi
di necessità, può deliberare a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei componenti,
la conferma del Segretario Generale fino al compimento dell’attività che
ha determinato la proroga.
Art.
20
Compiti
La Segreteria
Nazionale ha il compito di:
a) dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale;
b) adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari per il raggiungimento
degli obiettivi del Sindacato;
c) gestire qualsiasi tipo di trattativa;
d) curare la gestione economica e finanziaria, predisporre a cura del
Tesoriere la relazione ed i Rendiconti Economici e Finanziari da presentare,
unitamente alla Relazione del Collegio dei Sindaci, al Consiglio Direttivo
Nazionale per l'approvazione;
e) designare i rappresentanti del Sindacato in seno agli Enti in cui siano
previsti;
f) disporre per il funzionamento dei servizi del Sindacato e provvedere
alla gestione del personale dipendente;
g) nominare rappresentanti pro-tempore in caso di carenza e/o vacanza
negli Organismi periferici e nelle R.S.A.;
h) organizzare corsi di formazione;
i) nominare il Redattore-capo ed i componenti della Redazione dell'Organo
di Stampa del Sindacato;
l) predisporre il finanziamento degli organismi periferici.
Art.
21
Riunioni
- Convocazioni - Deliberazioni
La Segreteria
Nazionale si riunisce quando lo ritenga opportuno il Segretario Generale
e comunque almeno ogni due mesi, o quando ne faccia richiesta la metà
dei suoi componenti.
Essa è convocata dal Segretario Generale, con preavviso telefonico o fax,
almeno dieci giorni prima dell'incontro, salvo urgenza.
Le riunioni sono presiedute dal Segretario Generale e le delibere sono
prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il
voto di chi presiede.
Della riunione è redatto verbale, firmato dal Segretario Generale e dal
Segretario Nazionale verbalizzante; detto verbale sarà sottoposto all'approvazione
della Segreteria Nazionale nella riunione successiva.
I componenti della Segreteria Nazionale non possono rilasciare delega.
COMITATO
CONSULTIVO
Art.
22
Per particolari
necessità e comunque prima del rinnovo del CCNL, la Segreteria Nazionale
sarà allargata ad un Comitato Consultivo costituito da:
- Segretario Generale;
- Segretari Nazionali;
- Presidente e Vicepresidenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
- Segretari Regionali;
- Segretario della Sezione Pensionati;
- Redattore-capo dell'Organo di Stampa.
Il Comitato Consultivo è convocato dal Segretario Generale, o quando lo
richieda un terzo dei suoi componenti, con preavviso telefonico o fax,
almeno dieci giorni prima dell'incontro.
Il Comitato esprime pareri non vincolanti e svolge un ruolo di interscambio
di esperienze tra Organi centrali e Organi periferici, al fine di ottimizzare
l'azione del Sindacato; può chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo
Nazionale a maggioranza dei suoi componenti.
COLLEGIO
DEI SINDACI
Art.
23
Il Collegio
dei Sindaci provvede al controllo di tutti gli atti amministrativi del
Sindacato ed adempie alle sue funzioni a norma dell'art. 2397 e seguenti
del Codice Civile, in quanto applicabili.
Il Collegio è composto da tre membri effettivi compreso il Presidente
e due supplenti, eletti dal Congresso tra gli iscritti che non siano componenti
di altri Organi Nazionali e preferibilmente abbiano maturato esperienza
professionale nei settori amministrativo e contabile.
In caso di carenza del Collegio per cessazione del Presidente o di un
Componente, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla sua integrazione
con delibera presa a maggioranza dei presenti.
Il Presidente partecipa alle sedute del Consiglio Nazionale, per riferire
sulle verifiche contabili effettuate.
Il Collegio si riunisce presso la Sede del Sindacato almeno ogni sei mesi.
Le ispezioni ed i controlli possono essere effettuati anche dai singoli
componenti effettivi.
COLLEGIO
DEI PROBIVIRI
NORME DISCIPLINARI
Art.
24
Il Collegio
dei Probiviri è il massimo Organo di garanzia statutaria e di giurisdizione
interna, ed ha il compito di dirimere tutte le controversie che sorgono
nell'ambito dell'Organizzazione.
Il Collegio è composto da tre membri effettivi compreso il Presidente
e due supplenti, eletti dal Congresso tra gli iscritti che non siano componenti
di altri Organi Nazionali.
In caso di carenza del Collegio per cessazione del Presidente o di suoi
componenti, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla sua integrazione
a maggioranza dei presenti.
Il procedimento disciplinare deve avvenire con ricorso al Collegio dei
Probiviri che designerà la Segreteria Regionale, esterna a quella di appartenenza
degli interessati, per l'istruttoria, l'audizione delle parti e la decisione,
che deve essere presa entro 60 giorni dall'incarico e comunicata al Collegio
che informerà l'interessato e la Segreteria Nazionale.
In rapporto all'infrazione commessa potranno essere comminate le seguenti
sanzioni:
a) richiamo scritto;
b) deplorazione con diffida;
c) sospensione da 1 a 6 mesi, con destituzione da eventuali cariche;
d) espulsione.
Contro l'eventuale sanzione, l'interessato può appellarsi al Collegio
dei Probiviri entro 15 giorni dalla notifica. Il Collegio dovrà pronunciarsi
nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'appello, con decisione inappellabile
da comunicare a cura del Presidente del Collegio all'iscritto ed alla
Segreteria Nazionale per le iniziative conseguenti.
Il Presidente del Collegio presenzia, se invitato dalla Segreteria Nazionale,
alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto di voto.
SEZIONE
PENSIONATI
Art.
25
In seno
al Sindacato è costituita la Sezione Pensionati, con lo scopo di curare
la parte organizzativa e assistenziale inerente alle esigenze dei pensionati,
nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari del Sindacato.
Appartengono alla Sezione Pensionati tutti i lavoratori in quiescenza,
già iscritti al Sindacato, i quali ne facciano richiesta e versino la
quota associativa.
La Sezione Pensionati è rappresentata da un Comitato Nazionale costituito
e disciplinato per il funzionamento secondo le norme predisposte dalla
Segreteria Nazionale.
Ove, per qualsiasi motivo, venga a cessare un Consigliere Nazionale appartenente
alla Sezione Pensionati, questi sarà sostituito, su ratifica della Segreteria
Nazionale, da altra persona designata dal Comitato Nazionale.
Le spese riguardanti le attività della Sezione Pensionati sono finanziate
con i proventi delle quote dei propri iscritti e dal Sindacato qualora
queste siano insufficienti.
Sarà cura della Sezione predisporre ogni anno il proprio Rendiconto Consuntivo
e Preventivo, da presentare alla Segreteria Nazionale per l'approvazione
e l'inserimento nel Rendiconto del Sindacato.
ORGANO
DI STAMPA
Art.
26
«NOTIZIESNFIA»
NOTIZIESNFIA è l'organo di stampa del Sindacato.
Direttore Responsabile è il Segretario Generale o persona da lui designata.
La Redazione e il Redattore-capo sono nominati dalla Segreteria Nazionale.
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CAPITOLO
III
CARICHE STATUTARIE

Art.
27
ELEGGIBILITÀ
E DECADENZA
Sono eleggibili
alle cariche previste dallo Statuto gli iscritti in attività di servizio
in regola con tesseramento e versamento delle quote associative.
Gli iscritti in quiescenza sono eleggibili alle cariche previste per la
Sezione Pensionati, per il Collegio dei Sindaci e per il Collegio dei
Probiviri, purché in regola con tesseramento e quote associative.
Tutte le cariche durano quattro anni.
Le cariche nazionali cessano comunque in occasione del Congresso; le cariche
degli Organismi periferici e le R.S.A. devono essere rinnovate almeno
due mesi prima del Congresso.
I titolari delle cariche statutarie decadono:
a) per dimissioni;
b) per quiescenza. I Segretari Nazionali, i Segretari Provinciali, i Segretari
Regionali possono rimanere in carica sino alla prima riunione del Consiglio
Direttivo per la nomina del sostituto e relative consegne;
c) per trasferimento ad altra Regione o Provincia, o ad altra Azienda
se Rappresentante Aziendale;
d) in caso di persistente morosità delle quote associative;
e) quando non abbiano partecipato, senza valida giustificazione, per due
volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e per
tre volte consecutive alle riunioni degli altri Organismi.
Art.
28
INCOMPATIBILITÀ
E INCUMULABILITÀ CARICHE SINDACALI
Le cariche
di componente il Collegio dei Sindaci o dei Probiviri sono incompatibili
con l'appartenenza ad altri Organi Nazionali.
La carica di Segretario Nazionale non è cumulabile con quella di Segretario
Provinciale, Interprovinciale o Regionale. In caso di necessità operativa,
la norma può essere derogata con informazione al Consiglio Direttivo Nazionale.
ORGANISMI
PERIFERICI
Art.
29
SINDACATI
PROVINCIALI, INTERPROVINCIALI E REGIONALI
Il Sindacato
si articola in Sindacati Provinciali, Interprovinciali e Regionali. Essi
perseguono gli scopi previsti dallo Statuto nell'ambito delle competenze
territoriali.
Di essi fanno parte gli iscritti domiciliati nella Provincia, nel Comprensorio
Interprovinciale o nella Regione, ove esista l'Organismo.
Diversamente l'iscritto apparterrà al Sindacato Provinciale, Interprovinciale
o Regionale in cui ha sede l'Impresa dalla quale dipende.
Gli iscritti sono rappresentati dai Consigli Provinciali, Interprovinciali
e Regionali istituiti su proposta della Segreteria Nazionale, con delibera
del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Segretario Provinciale delle province indicate nel Regolamento di attuazione
dello Statuto assume anche le cariche di Segretario Provinciale delle
province ove manchi e di Segretario Regionale.
Tali Organismi periferici svolgono, tramite i rispettivi Segretari, funzioni
di rappresentanza del Sindacato nelle sedi opportune, anche giudiziarie,
nell'ambito delle linee di politica sindacale deliberate dai competenti
Organi Nazionali del Sindacato.
Il Segretario Provinciale ha il potere di rappresentare il Sindacato nei
giudizi aventi per oggetto controversie di natura sindacale.
Il finanziamento delle spese degli Organismi periferici è deliberato annualmente
dal Consiglio Direttivo Nazionale, in rapporto anche al numero degli iscritti.
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CAPITOLO IV
PATRIMONIO - AMMINISTRAZIONE - RENDICONTI

Art.
30
PATRIMONIO
Il patrimonio
del Sindacato è costituito dalle quote associative degli iscritti e da
tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo
o causa.
Il patrimonio è amministrato dalla Segreteria Nazionale che ne risponde
al Consiglio Direttivo Nazionale.
Ogni anno vengono predisposti i Rendiconti Economici e Finanziari consuntivo
e preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
Art.
31
AMMINISTRAZIONE
Gli atti
per la gestione economica e finanziaria del patrimonio e gli investimenti
sono deliberati dalla Segreteria Nazionale.
Essa provvede a cura del Tesoriere:
- all'amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio sociale
in conformità alle deliberazioni degli Organi del Sindacato;
- alla compilazione annuale dell'inventario dei beni;
- alla predisposizione dei Rendiconti Economici e Finanziari consuntivo
e preventivo.
Art.
32
RENDICONTI
ECONOMICI E FINANZIARI
Gli esercizi
del Sindacato chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Trascorso l'anno solare la Segreteria Nazionale provvede alla stesura
del Rendiconto Economico e Finanziario consuntivo e lo mette a disposizione
dei Sindaci con tutti i documenti giustificativi per i controlli di loro
pertinenza.
I Rendiconti devono restare depositati presso la Sede del Sindacato nei
quindici giorni che precedono il Consiglio Direttivo Nazionale convocato
per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato
interesse alla loro lettura.
La Segreteria Nazionale provvede inoltre alla compilazione del Rendiconto
Economico preventivo.
I Rendiconti Economici e Finanziari, accompagnati dalla Relazione del
Collegio dei Sindaci, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo
Nazionale, entro il primo semestre successivo all'esercizio di riferimento.
Art.
33
Gli associati,
sia singolarmente sia in gruppo, non possono chiedere la divisione del
fondo comune o patrimoniale, né pretendere, in caso di recesso, quota
alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di quote
associative in precedenza versate.
Al Sindacato è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato
stesso, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge.
Art.
34
Il Sindacato
risponde di fronte a terzi e all'Autorità Giudiziaria unicamente per le
obbligazioni assunte dal suo Segretario Generale, o da altri componenti
la Segreteria Nazionale in esecuzione di mandati o deliberazioni assunte
dai competenti Organi statutari.
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CAPITOLO
V
MODIFICHE DELLO STATUTO - SCIOGLIMENTO DEL SINDACATO

MODIFICHE
DELLO STATUTO
Art.
35
Ogni modifica dello Statuto può essere deliberata solamente dal Congresso, a maggioranza di due terzi dei voti rappresentati in Congresso.
SCIOGLIMENTO
DEL SINDACATO
Art.
36
Lo scioglimento
del Sindacato può essere deliberato solamente dal Congresso a maggioranza
di tre quarti dei voti rappresentati in Congresso.
In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il Sindacato ha l'obbligo
di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe
o a fini di pubblica utilità, a' sensi di legge.
| Atto Costitutivo |
Assemblea |
31 luglio |
1952 |
| Modifiche |
Direttivo |
16 novembre |
1954 |
| Modifiche |
|
18 ottobre |
1969 |
| Modifiche |
|
7 novembre |
1970 |
| Modifiche |
1° Congresso |
7 giugno |
1977 |
| Modifiche |
2° Congresso |
30 maggio |
1981 |
| Modifiche |
3° Congresso |
14 giugno |
1985 |
| Modifiche |
4° Congresso |
8 giugno |
1989 |
| Modifiche |
5° Congresso |
9 giugno |
1993 |
| Modifiche |
6° Congresso |
21 marzo |
1997 |
| Modifiche |
7° Congresso |
10 maggio |
2001 |
Lo
Statuto è stato depositato presso il Notaio Gabriella Passaro di Milano
il 28.05.2001
repertorio n. 7117/3075
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|